congedo di maternita
congèdo di maternità locuz. sost. m. – Il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto per legge alle lavoratrici dipendenti in caso di gravidanza e puerperio, regolamentato dal d. lgs. n. 151 del 2001 con la finalità di tutelare la funzione della maternità. Ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 151 del 2001 è vietato adibire le donne al lavoro nei due mesi precedenti la data del presunto parto e nei tre mesi successivi al parto. Tale periodo, anche detto di astensione obbligatoria dal lavoro, può essere diversamente collocato su richiesta della lavoratrice nell’arco temporale che va da un mese prima del parto fino a quattro mesi successivi alla nascita. Ove il parto sia prematuro, sono aumentati i giorni di astensione successivi al parto; invece nel caso in cui il parto avvenga successivamente alla data prevista, il periodo di astensione obbligatoria ad esso antecedente viene prolungato sino al momento del parto effettivo. L’astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto è anticipata a tre mesi per le lavoratrici occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli e, comunque, può essere disposta anche per periodi diversi dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro sulla base di valutazioni che attengono a eventuali complicanze nella gestazione o alla presenza di condizioni di lavoro o ambientali potenzialmente pregiudizievoli per la donna o il nascituro. Il divieto di adibire le donne al lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria è penalmente sanzionato. I periodi di congedo di maternità sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti legali e contrattuali e la lavoratrice ha diritto a un’indennità giornaliera pari all’80% della sua retribuzione. Nella prospettiva di garantire la tutela della prole, anche il lavoratore padre può usufruire di un congedo di paternità potendo astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità in caso di morte o grave infermità della madre nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In aggiunta al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, che si indentifica nel congedo di maternità o paternità, la lavoratrice madre e il lavoratore padre possono usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro denominato congedo parentale. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha infatti diritto di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi. La lavoratrice madre e il lavoratore padre possono astenersi in alternanza o contestualmente comunicando l’assenza con un preavviso di quindici giorni. Complessivamente, la somma dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore non può superare i dieci mesi. Ove vi sia un genitore unico, questi ha diritto a un periodo di astensione facoltativa di dieci mesi. Anche in caso di congedo parentale la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un’indennità economica che è pari al 30% della retribuzione, per un periodo complessivo massimo di sei mesi collocato nei primi tre anni di età del bambino. Per i genitori di figli portatori di handicap operano tutele rafforzate. Alle lavoratrici autonome, non rientranti nel campo di applicazione del d. lgs. n. 151 del 2001 è invece garantita un’indennità di maternità erogata dall’INPS per i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi al parto.