La conferma, prevista dal c.c. per il testamento nullo (art. 590) e per la donazione nulla (art. 799), è un istituto di carattere eccezionale che consente alla fattispecie complessa costituita dall’atto nullo e dalla conferma di produrre tutti gli effetti del negozio. Per quanto concerne il testamento, il beneficiario è avente causa dal testatore e non dal confermante, così come nella donazione la conferma rende inopponibile la nullità della donazione al donatario. Legittimati alla conferma del testamento nullo sono soprattutto gli eredi legittimi; in caso di pluralità dei medesimi, si discute se sia ammissibile una C. da parte di uno o più degli eredi legittimi, o se, invece, non sia necessaria una conferma da parte di tutti gli eredi legittimi. Sono incerte le conseguenze di una conferma solo da parte di alcuno dei soggetti interessati. Non può essere confermato un testamento nullo per illiceità o per falsità del documento; la giurisprudenza ammette la conferma di un testamento orale.
Requisito necessario della conferma è la conoscenza della causa della nullità. L’intento di C., alla quale sono legittimati – nella donazione – gli eredi o gli aventi causa del donante, può essere manifestato con una dichiarazione o con un contegno concludente, costituito dalla volontaria esecuzione dell’atto nullo.