conferimento
Complesso delle risorse patrimoniali iniziali, che i fondatori di una società destinano all’iniziativa economica progettata e attraverso cui essa trova attuazione. I c. sono indicati nell’atto costitutivo della società e rappresentano le prestazioni cui i soci si obbligano nei confronti della società stessa (art. 2247 c.c.); costituiscono lo strumento per l’esercizio dell’attività (normalmente d’impresa), per mezzo della quale i soci perseguono lo scopo sociale (di lucro, mutualistico, consortile). A fronte del c., ciascun socio diviene titolare di una partecipazione sociale (quota o azioni), normalmente, ma non obbligatoriamente, proporzionale al valore dello stesso.
In linea di principio, ogni entità utile e suscettibile di valutazione economica può essere oggetto di c.: il denaro, la proprietà o il godimento (a titolo di diritto reale o personale) di cose mobili o immobili o di un’intera azienda, la titolarità o la licenza di beni immateriali (marchi, brevetti), i crediti, le quote di partecipazione in altre società, le opere e i servizi, cioè le prestazioni collaborative dei soci. Tuttavia, varia da tipo a tipo di società il novero delle entità conferibili; in particolare, la disciplina delle società di capitali pone vincoli più stringenti, per ragioni di tutela dell’integrità del capitale sociale (artt. 2342, 2464 c.c.).
Non può esistere una società se non si forma una dotazione iniziale di risorse per l’esercizio dell’attività; i c., pertanto, sono elemento essenziale dell’atto costitutivo e ciascun fondatore deve conferire qualcosa. Tuttavia, la legge non prescrive in via generale che le risorse patrimoniali iniziali debbano avere un determinato valore. Fissa però i minimi nelle società di capitali (10.000 euro nelle S.r.l., 120.000 euro nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a.) e talora minimi più elevati, a seconda dell’oggetto sociale (per es., per le società che operano nel settore dell’intermediazione finanziaria).
I beni conferiti sono destinati in via definitiva all’attività sociale. L’atto costitutivo imprime su di essi un vincolo di destinazione, in forza del quale viene impedito che vengano sottratti all’iniziativa economica per tutta la durata della società. Tale vincolo ha per oggetto non solo i beni, ma anche il loro valore: ciò significa non solo che il socio conferente non può mai chiederne la restituzione in natura, ma anche che non può recuperare il valore dell’investimento effettuato, ottenendone la liquidazione in denaro, se non nei casi di recesso previsti dalla legge o dall’atto costitutivo. Ai soci, infatti, nel corso della vita della società, possono essere distribuiti solo gli utili maturati, cioè il valore del patrimonio netto eccedente quello dei c. (quest’ultimo forma il capitale sociale, porzione ideale e indisponibile del patrimonio della società). Nel corso della propria vita, la società può raccogliere ulteriori c., con operazioni di aumento del capitale ed emissione di nuove partecipazioni o incremento di valore di quelle esistenti.