colpa, concorso di
Compartecipazione di due o più autori alla produzione di un fatto dannoso. Il riferimento alla c. risente dell’impostazione tradizionale, che in essa ravvisa il fondamento di ogni sistema di responsabilità, ma riveste scarso significato, specie in sistemi come quello italiano, in cui l’intensità del disvalore della condotta lesiva non incide sull’ammontare del risarcimento. Un tentativo di recuperare il concorso alla materia della c. è operato da chi la concepisce secondo un modello relazionale, di ispirazione gius-economica, nel quale la diligenza è regola dell’interazione tra danneggiante e danneggiato. Per l’opinione prevalente, il concorso attiene invece alla causalità materiale, ossia al nesso di derivazione del danno. L’accertamento che il danno promana dalla concomitanza di due o più condotte comporta l’individuazione di altrettanti responsabili, il che si riflette nella ripartizione tra loro della responsabilità. Se poi la combinazione delle condotte produttive di danno vede coinvolta anche la persona del danneggiato, ne discende la correlativa riduzione della responsabilità del danneggiante, in misura proporzionale all’incidenza causale della condotta del danneggiato e all’entità delle conseguenze che vi discendono. Al primo scenario l’ordinamento italiano risponde con l’art. 2055 c.c., alla seconda ipotesi il codice civile dedica l’art. 1227, tramite il richiamo dell’art. 2056.