CONCORSO A PREMIO
. Particolare manifestazione pubblicitaria intesa ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione o lo smercio, oppure a favorire la vendita di merci al pubblico, mediante offerte di premî o di regali ai consumatori ovvero ai rivenditori. Propriamente i concorsi a premio vanno distinti dalle operazioni a premio a seconda che i premî siano offerti a una determinata categoria di partecipanti (per es. gli abbonati alle radioaudizioni circolari, gli abbonati alle trasmissioni televisive, gli abbonati a un giornale) oppure a tutte le persone che acquistano una determinata merce. I concorsi a premio possono poi distinguersi in concorsi a sorte, se l'assegnazione dei premî si fa dipendere da un'estrazione, in concorsi di abilità, se l'assegnazione è in relazione alle risposte date dal concorrente a un particolare esame o a domande comunque formulate, in concorsi pronostici, se l'assegnazione è in relazione all'esatto pronostico formulato dal concorrente su un determinato evento futuro. Requisiti comuni di tutti questi concorsi sono i seguenti: che non sia dovuto il pagamento di uno specifico corrispettivo, neppure sotto forma di aumento del prezzo, per partecipare al concorso o all'operazione e che sia escluso uno specifico guadagno a favore dei fabbricanti o commercianti promotori della manifestazione pubblicitaria, al di fuori del lucro derivante dalla vendita dei prodotti o servizi.
I concorsi a premio hanno avuto in Italia una unitaria regolamentazione con il r. decr. legge 25 marzo 1937, n. 540 convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1126, e successivamente con il r. decr. legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973 (modificata dalla legge 15 luglio 1950, n. 585), e con il regolamento relativo, approvato con r. decr. 25 luglio 1940, n. 1077. In base a queste disposizioni legislative i concorsi non possono avere durata maggiore di un anno e non possono aver luogo se non siano stati preventivamente autorizzati. Competente a rilasciare l'autorizzazione è il ministero delle Finanze; per le operazioni a premio limitate a una sola provincia è competente l'Intendenza di Finanza. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di una cauzione e per la vigilanza di tutte le operazioni concernenti le manifestazioni deve intervenire un funzionario dell'amministrazione finanziaria delegato a tale scopo. I concorsi a premio sono soggetti a una tassa di lotteria del 10% sul valore della massa dei premî. Le operazioni a premio sono soggette a una tassa di licenza variabile da L. 5.000 a 15.000 in ragione dell'ammontare del reddito mobiliare di categoria B per il quale sono iscritte a ruolo le società o le persone richiedenti.
In ordine alla natura giuridica di questi concorsi, la dottrina prevalente ritiene la sussistenza d'un rapporto a struttura plurilaterale collegato a un negozio principale (per es. la compravendita), oppure dotato di piena autonomia (come nel caso di assegnazione di premî agli abbonati di un giornale), in base a promessa unilaterale.
Da non confondersi con i concorsi fin qui esaminati sono i giuochi di abilità e i concorsi pronostici già definiti in questa EncicloPedia (v. scommessa; App. II, 11, p. 800), nei quali i partecipanti, che - a differenza dei concorsi più sopra esaminati - sono tenuti al pagamento di una posta in danaro, sono chiamati a pronosticare esattamente in un unico contesto l'esito di una serie prefissata di eventi che abbiano svolgimento in una determinata unità di tempo, senza la possibilità di variare o di ridurre a loro scelta gli eventi considerati nella serie.
Con decr. presidenziale 18 aprile 1951, n. 581, sono state emanate le norme regolamentari per l'applicazione del già ricordato (v. scommessa, in App. citata) decr. legisl. 14 aprile 1948, n. 496.
Negli art. da 2 a 23 sono contenute le norme comuni allo svolgimento di tutti i giuochi di abilità e concorsi pronostici. Con gli art. da 24 a 51 sono disciplinate le attività di giuoco riservate allo stato e con gli art. da 52 a 61 sono disciplinate le attività di giuoco riservate al CONI e all'UNIRE.
Con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, la tassa di lotteria prevista dall'art. 6 del decr. legisl. 14 aprile 1948, n. 496, ha assunto la denominazione di "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici". Le aliquote attualmente in vigore sono state fissate dalla legge 27 marzo 1959, n. 358, nella seguente misura: 33%, sino a 300 milioni di lire; 34%, sino a 400 milioni, e così via, sino ad un'aliquota massima del 45% per introiti lordi oltre i 1.500 milioni di lire. Con l'art. 2 della legge predetta è stabilito che il fondo premî nei giuochi di abilità e concorsi riservati al CONI e all'UNIRE è costituito dal 56% dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta unica (prima di tale legge, invece, la costituzione del fondo premî era determinata nei regolamenti dei singoli concorsi). L'art. 3 concede a favore dell'UNIRE, per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli, un abbuono del 30% dell'imposta unica liquidata a norma dell'art.1, per un massimo di 20 milioni per ogni concorso. Infine l'art. 4 stabilisce nella misura del 35% dell'ammontare delle poste il fondo premî per i giuochi direttamente organizzati dallo stato, a norma dell'art. 2 del decr. legisl. 14 aprile 1948, n. 496.
I concorsi istituiti in base al suddetto decreto sono attualmente quelli del Totocalcio, del Totip, del Totosport e dell'Enalotto, tutti a periodicità settimanale, tranne il Totosport.
Il regolamento del Totocalcio attualmente in vigore è stato approvato con decr. del ministro delle Finanze 5 settembre 1951 (G.U. del 18 settembre 1951, n. 214), modificato con i decr. ministeriali 10 settembre 1954 e 13 agosto 1956: il concorso consiste nel pronosticare l'esito d'una serie di determinati incontri di calcio in numero non superiore a 18 (attualmente 13), e in luogo d'incontri di calcio possono essere incluse altre competizioni sportive il cui pronostico possa essere espresso in modo analogo a quello previsto per gl'incontri di calcio. Le giuocate possono essere effettuate con scheda a due colonne, oppure a 8 colonne (per ogni concorso ne vengono stampate circa trenta milioni) o con speciali schede multiple da sistema. Il CONI ha anche messo in vendita presso i ricevitori schede a ricalco. Il pagamento dei premî avviene dietro ritiro del tagliando-figlia della scheda vincente, escluso qualsiasi equipollente. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione del premio se non ne richiedono il pagamento nel termine di 120 giorni dalla data della pubblicazione degli estremi della matrice vincente.
In forza dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, con cui è stato costituito l'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma, i premî dei concorsi colpiti da decadenza sia anteriormente sia posteriormente alla costituzione dell'istituto predetto vanno ad alimentare un fondo speciale (nel quale il CONI deve altresì versare l'i % degli incassi lordi dei concorsi) per la concessione di contributi agl'interessi sui mutui di credito sportivo. Il Totocalcio è gestito dal CONI per mezzo di un servizio dal quale dipendono 14 uffici di zona e una sub-zona, 100 fiduciarî e 150 raccoglitori. Le ricevitorie autorizzate sono circa 12.000. L'organizzazione del lavoro è stata in parte (pagamento premî) meccanizzata e le operazioni di esame e controllo delle schede vincenti, a partire dal 10 febbraio 1960, vengono effettuate mediante microfotografia dei tagliandi-matrice e dei tagliandi-spoglio.
Il giuoco ha avuto un continuo progressivo aumento, passando dai 190 milioni della media degli incassi lordi del 1946-47 ai 900 milioni di media del campionato 1959-60. La vincita più alta conseguita finora è stata quella di L. 245.344.165 nel concorso n. 28 del campionato 1958-59.
In Europa concorsi totocalcio sono stati istituiti, a partire dal 1948 in poi, in Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna e, dal febbraio 1960, in Turchia.
Le controversie sorte nell'esercizio del totocalcio hanno consentito di risolvere, attraverso massime di giurisprudenza ormai consolidata, le questioni più importanti relative alla natura giuridica e allo svolgimento dei concorsi pronostici. Circa la natura del totocalcio è stato affermato (con la sentenza della Cassazione n. 956, in data 14 aprile 1950, seguita da numerose pronunce conformi), che il totocalcio pone in essere un unico contratto, plurilaterale e misto, nel quale gli elementi della scommessa, corrente tra i pronosticatori, sono inseparabilmente compenetrati con quelli di altri negozî, come la locazione di opera e il deposito convenzionale, tra i partecipanti stessi e il gestore. Poiché era stato eccepito che le clausole limitatrici di responsabilità, contenute nel regolamento, sono soggette alla disciplina dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. e quindi sono inefficaci se non approvate specificamente per iscritto, con le stesse sentenze è stato affermato che la norma suddetta è inapplicabile al contratto di totocalcio. Circa la natura del regolamento del totocalcio è stato ritenuto, con la sentenza della Cassazione n. 2254 del 13 luglio 1959, che le norme del suddetto regolamento hanno valore contrattuale e non normativo (fu quindi respinta l'eccezione d'incostituzionalità di alcuni articoli del regolamento e dei decreti che concernono il totocalcio). Con la stessa sentenza è stato affermato che è da ritenere valida, non rientrando nelle ipotesi dell'art. 1341 cod. civ., la norma del regolamento in base alla quale il pagamento dei premî avviene previo ritiro del tagliando-figlia della scheda vincente, escluso qualsiasi equipollente. Il tagliando-figlia è stato considerato un documento, ai fini della sussistenza del reato di falsità (in scrittura privata), essendo munito, sia pure limitatamente, di efficacia probante (sentenza Cassazione pen., Sezione III, 23 giugno 1951, ric. Maltese), ed è stato ritenuto che costituisce tentativo di truffa aggravata la pretesa di riscuotere il premio esibendo un tagliando sul quale siano state scritte parole apocrife (sentenza Cassazione pen., sezione I, 31 gennaio 1955, ric. Di Candia).
Il concorso pronostici Totosport (disciplinato da un regolamento approvato con decr. ministeriale 7 maggio 1955, modificato con i decr. ministeriali 31 agosto 1956 e 10 luglio 1958, e dal regolamento del totocalcio) è connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia e con manifestazioni ciclistiche a tappe svolgentisi in Italia e all'estero. Sulla scheda sono indicati i nominativi di 13 corridori effettivi e due di riserva.
Sono premiate due categorie di vincitori, come nel totocalcio. Il concorso pronostici Totip, disciplinato dal regolamento approvato con decr. ministeriale 16 febbraio 1952 modificato con decr. ministeriale 26 giugno 1952, è connesso con le corse dei cavalli ed è esercitato dall'UNIRE per mezzo della SISAL (la società che introdusse il totocalcio in Italia e lo gestì nel 1946 e 1947 per conto del CONI).
Il concorso pronostici Enalotto, connesso con le estrazioni del lotto, è l'unico concorso istituito dall'amministrazione delle Finanze in base all'art. 2 del decr. legisl. 14 aprile 1948 ed è gestito dall'ENAL (regolam. approvato con decr. ministeriale 29 ottobre 1957).
Bibl.: L. Buttaro, Del giuoco e della scommessa, Roma 1959; C.A. Funaioli, Il giuoco e la scommessa, Torino 1956; id., Concorso a premi, in Nuovissimo Digesto Italiano, vol. III, p. 1043; E. Valsecchi, Il giuoco e la scommessa, Milano 1954.