• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

CONCORDATO PREVENTIVO

di Giuseppe FERRI - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
  • Condividi

CONCORDATO PREVENTIVO (XI, p. 81)

Giuseppe FERRI

Il procedimento è ora regolato negli articoli 160-186 del decreto 16 marzo 1942, n. 267 che mira ad evitare, nel caso di insolvenza dell'imprenditore, la distruzione di un'impresa per sé stessa vitale. Esso si inizia su ricorso del debitore, da proporsi prima che sia stato dichiarato il fallimento e, per la sua ammissibilità, presuppone il verificarsi di determinate condizioni soggettive (osservanza da parte dell'imprenditore degli obblighi professionali; mancato verificarsi nei 5 anni precedenti di altra procedura di concordato preventivo o di fallimento; immunità da condanne per determinati reati) e di determinate condizioni oggettive (offerta di serie garanzie reali e personali per il pagamento di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografarî o cessione dei beni ai creditori quando tali beni facciano presumere la realizzazione di tale percentuale). Se ricorrono le condizioni volute, il tribunale dichiara con decreto aperta la procedura di concordato delegando ad essa un giudice, nominando un commissario giudiziale e ordinando la convocazione dei creditori.

Il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e i creditori non possono iniziare e proseguire le azioni esecutive sul suo patrimonio.

La proposta di concordato viene sottoposta ai creditori, previa relazione del commissario giudiziale sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla serietà e convenienza della proposta e delle garanzie. La proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentino i due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto; il giudice delegato può ammettere al voto anche i crediti contestati. È consentita anche l'adesione per lettera o telegramma nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori. Se la proposta non è approvata, viene dichiarato il fallimento; se è approvata, si fa luogo al giudizio di omologazione, nel quale i creditori esclusi o dissenzienti devono proporre la loro opposizione. Completata l'istruttoria da parte del giudice delegato, il tribunale, accertata la esistenza delle condizioni di ammissibilità e la regolarità della procedura, la sua approvazione da parte delle maggioranze prescritte, anche tenuto conto delle esclusioni, e valutata la convenienza economica della proposta, la serietà delle garanzie e la posizione soggettiva del debitore, omologa con sentenza il concordato o in caso contrario dichiara il fallimento.

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato è ammesso appello da parte degli opponenti o del debitore nel termine di 15 giorni dalla affissione. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il concordato della società ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il commissario giudiziale rimane in funzione per controllare l'adempimento del concordato e in caso che sia offerta la cessione dei beni il tribunale nomina uno o più liquidatori, nonché un comitato di creditori per provvedere o assistere alla liquidazione. Il concordato si risolve in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti, ma nel caso di cessione di beni, non è causa di risoluzione il fatto che con la liquidazione non si realizzi il 40% dell'ammontare dei crediti. Il concordato può essere annullato in caso di occultamento di attività da parte del debitore. La sentenza che risolve o annulla il concordato dichiara il fallimento.

Vedi anche
Concordato preventivo Disciplinato dagli art. 160 ss. l. fall., consente all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi (definizione in cui è ricompreso anche lo stato di insolvenza) di evitare il fallimento. La proposta di concordato preventivo deve provenire dallo stesso imprenditore e può prevedere: la ristrutturazione ... Insolvenza Il fatto di non far fronte alle proprie obbligazioni, di non pagare un debito contratto. Costituisce uno dei due presupposti (quello cosiddetto ‘oggettivo’) in presenza dei quali il tribunale deve dichiarare il fallimento dell’imprenditore. L’insolvenza è presupposto per l’apertura anche di altre procedure ... fallimento In diritto, strumento di regolazione della crisi dell’impresa attraverso la liquidazione del patrimonio attivo del debitore e la ripartizione del ricavato tra i suoi creditori. Ordinamento italiano Il f. è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano; alla sua disciplina rinviano ... liquidazione Nel linguaggio economico e giuridico, l’insieme delle operazioni che porta alla sistemazione o risoluzione dei rapporti patrimoniali, o alla realizzazione di singoli beni o di complessi patrimoniali. Il termine comunemente indica anche il trattamento di fine rapporto, cioè il compenso versato dal datore ...
Tag
  • INSOLVENZA
Altri risultati per CONCORDATO PREVENTIVO
  • Concordato preventivo
    Enciclopedia on line
    Disciplinato dagli art. 160 ss. l. fall., consente all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi (definizione in cui è ricompreso anche lo stato di insolvenza) di evitare il fallimento. La proposta di concordato preventivo deve provenire dallo stesso imprenditore e può prevedere: la ristrutturazione ...
  • CONCORDATO PREVENTIVO
    Enciclopedia Italiana (1931)
    La legge italiana 24 maggio 1903, n. 193 regola questo istituto; limitate riforme v'introduce la legge 10 luglio 1930, n. 995 (articoli 23 e 24). Il debitore (commerciante o società commerciale legalmente costituita), nconoseendosi impotente a fronteggiare la crisi, da cui, momentaneamente, a suo avviso, ...
Vocabolario
concordato
concordato s. m. [part. pass. sostantivato di concordare]. – 1. Convenzione, accordo che viene stipulato fra due parti, siano esse persone private, enti, o stati. In partic., in diritto: a. C. fallimentare, modo di chiusura del fallimento...
avviso preventivo
avviso preventivo loc. s.le m. In politica comunitaria, preavvertimento, preavviso, ammonimento rivolto a uno stato membro. ◆ L’Austria vede con favore anche un’altra proposta di modifica dell’articolo 7 presentata dal Belgio, che prevede...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali