CONCORDATO PREVENTIVO (XI, p. 81)
Il procedimento è ora regolato negli articoli 160-186 del decreto 16 marzo 1942, n. 267 che mira ad evitare, nel caso di insolvenza dell'imprenditore, la distruzione di un'impresa per sé stessa vitale. Esso si inizia su ricorso del debitore, da proporsi prima che sia stato dichiarato il fallimento e, per la sua ammissibilità, presuppone il verificarsi di determinate condizioni soggettive (osservanza da parte dell'imprenditore degli obblighi professionali; mancato verificarsi nei 5 anni precedenti di altra procedura di concordato preventivo o di fallimento; immunità da condanne per determinati reati) e di determinate condizioni oggettive (offerta di serie garanzie reali e personali per il pagamento di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografarî o cessione dei beni ai creditori quando tali beni facciano presumere la realizzazione di tale percentuale). Se ricorrono le condizioni volute, il tribunale dichiara con decreto aperta la procedura di concordato delegando ad essa un giudice, nominando un commissario giudiziale e ordinando la convocazione dei creditori.
Il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e i creditori non possono iniziare e proseguire le azioni esecutive sul suo patrimonio.
La proposta di concordato viene sottoposta ai creditori, previa relazione del commissario giudiziale sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla serietà e convenienza della proposta e delle garanzie. La proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentino i due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto; il giudice delegato può ammettere al voto anche i crediti contestati. È consentita anche l'adesione per lettera o telegramma nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori. Se la proposta non è approvata, viene dichiarato il fallimento; se è approvata, si fa luogo al giudizio di omologazione, nel quale i creditori esclusi o dissenzienti devono proporre la loro opposizione. Completata l'istruttoria da parte del giudice delegato, il tribunale, accertata la esistenza delle condizioni di ammissibilità e la regolarità della procedura, la sua approvazione da parte delle maggioranze prescritte, anche tenuto conto delle esclusioni, e valutata la convenienza economica della proposta, la serietà delle garanzie e la posizione soggettiva del debitore, omologa con sentenza il concordato o in caso contrario dichiara il fallimento.
Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato è ammesso appello da parte degli opponenti o del debitore nel termine di 15 giorni dalla affissione. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il concordato della società ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Il commissario giudiziale rimane in funzione per controllare l'adempimento del concordato e in caso che sia offerta la cessione dei beni il tribunale nomina uno o più liquidatori, nonché un comitato di creditori per provvedere o assistere alla liquidazione. Il concordato si risolve in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti, ma nel caso di cessione di beni, non è causa di risoluzione il fatto che con la liquidazione non si realizzi il 40% dell'ammontare dei crediti. Il concordato può essere annullato in caso di occultamento di attività da parte del debitore. La sentenza che risolve o annulla il concordato dichiara il fallimento.