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Concordato fallimentare

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Disciplinato dagli art. 124 ss. l. fall., consente di evitare le fasi di liquidazione dell’attivo e di ripartizione del ricavato. La proposta di concordato, che non prevede necessariamente il pagamento integrale dei creditori muniti di prelazione (art. 124), può essere presentata con ricorso al giudice delegato da uno o più creditori o anche da un terzo e può prevedere: la suddivisione in classi dei creditori; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori muniti del diritto di voto ai sensi dell’art. 127. Per l’approvazione è richiesto il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diversi classi di creditori il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori ammessi al voto nelle classi medesime.

Approvata la proposta, e in assenza di opposizioni, il tribunale verifica la regolarità formale della procedura e l’esito della votazione, quindi omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo. Qualora siano avanzate opposizioni, oppure la proposta di concordato sia approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione, il tribunale deve procedere all’approvazione del concordato secondo le disposizioni di cui all’art. 26, co. 5-8, in quanto compatibili. Il decreto di omologazione è reclamabile con ricorso dinanzi alla corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato impugnabile in cassazione. Dopo l’omologazione il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nello stesso decreto di omologazione. Il concordato può essere risolto o annullato ex art. 137 e 138.

Voci correlate

Fallimento

Concordato preventivo

Vedi anche
Concordato preventivo Disciplinato dagli art. 160 ss. l. fall., consente all’imprenditore che si trova in uno stato di crisi (definizione in cui è ricompreso anche lo stato di insolvenza) di evitare il fallimento. La proposta di concordato preventivo deve provenire dallo stesso imprenditore e può prevedere: la ristrutturazione ... Fallimento Il fallimento è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano; alla sua disciplina rinviano spesso le altre procedure concorsuali, quali la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al pari delle altre procedure ... liquidazione Nel linguaggio economico e giuridico, l’insieme delle operazioni che porta alla sistemazione o risoluzione dei rapporti patrimoniali, o alla realizzazione di singoli beni o di complessi patrimoniali. ● Il termine comunemente indica anche il trattamento di fine rapporto, cioè il compenso versato dal ... concordato Accordo stipulato fra due parti, siano persone private, enti o Stati. diritto 1. Diritto amministrativo concordato fallimentare Disciplinato dagli art. 124 e seg. legge fallimentare, consente di evitare le fasi di liquidazione dell’attivo e di ripartizione del ricavato. La proposta di concordato, ...
Categorie
  • DIRITTO PROCESSUALE in Diritto
Tag
  • COMITATO DEI CREDITORI
  • CONCORDATO PREVENTIVO
Altri risultati per Concordato fallimentare
  • concordato fallimentare
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Claudia Sandei Accordo che l’imprenditore può stipulare, con i suoi creditori, per risolvere la situazione di crisi in cui versa. La legge f. (r.d. 267/1942) disciplina due ipotesi di c.: quello f. in senso stretto e quello preventivo. In entrambe le ipotesi è richiesta la partecipazione dell’autorità ...
Vocabolario
concordato
concordato s. m. [part. pass. sostantivato di concordare]. – 1. Convenzione, accordo che viene stipulato fra due parti, siano esse persone private, enti, o stati. In partic., in diritto: a. C. fallimentare, modo di chiusura del fallimento...
fallimentare
fallimentare agg. [der. di fallimento]. – Di fallimento, che è proprio del fallimento o consegue ad esso: diritto f., ramo del diritto (della cui autonomia scientifica si dubita, potendo essere collocato sia nel diritto processuale civile...
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