CONCIONE
. Si dice contio (o concio, anche conventio o conventus) la riunione del popolo romano, su convocazione di un magistrato o sacerdote, quando non sia chiamata ad esercitare le funzioni legislative giudiziarie od elettorali. La distinzione dal comizio, che appunto per tali funzioni è convocato, non dovette esser posta nell'epoca monarchica, per non essersi ancora definitivamente affermate e differenziate le funzioni stesse: ne è prova il fatto che le riunioni indette dal pontefice massimo ogni volta che un cittadino volesse designare l'heres, mentre dànno il nome al testamentum calatis comitiis, si trovano anche indicate come contiones. Tuttavia ha potuto praticarsi fin d'allora una differenza fra convocazioni solenni, alle quali i cittadini partecipassero nelle antiche formazioni per curie, e convocazioni meno solenni, alle quali intervenissero alla rinfusa. In età repubblicana, scopo della contio è, in massima, di ascoltare le dichiarazioni che il magistrato convocante (console, pretore, edile, tribuno della plebe limitatamente a quest'ordine della cittadinanza) creda fare in forza del suo ius edicendi: narrazione degli avvenimenti di guerra alla vigilia del trionfo; difesa dell'atteggiamento tenuto nel reprimere sedizioni; esposizione di programmi politici e legislativi, ecc. Più importanti sono quelle concioni che precedono e preparano il comizio: tanto più importanti in quanto, data la mancanza d'iniziativa entro l'assemblea comiziale e il divieto di atti estranei che interrompano la votazione, le ragioni pro e contro la legge (suasiones e dissuasiones) possono essere portate soltanto in concione, ed ivi preparati gli emendamenti che l'opinione pubblica reclami; e tale è anche la sede dei discorsi elettorali e della conseguente propaganda dei partiti. Da ciò l'immensa importanza che le concioni acquistarono nella vita politica tumultuosa dell'ultima età repubblicana e l'ascendente che vi presero i capipartito, i domini contionum (Cic., Pro Sext., 59, 127).
Bibl.: Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I, p. 197 segg. Vedi anche, per la raccolta dei testi, G. Humbert, in Daremberg e Saglio, dict. des antiquités gr. et rom., I, 1485; e W. Liebenam, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., IV, col. 1149 segg.