concertazione
concertazióne s. f. – Fatto privo di regolamentazione legislativa e modalità di partecipazione delle organizzazioni sindacali alla funzione pubblica. Con il termine c., anche detta concertazione sociale dell’economica, si intende quella forma di negoziazione che il governo può avviare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di lavoratori e datori di lavoro prima di adottare provvedimenti legislativi destinati a incidere sulla vita dei lavoratori. La c. non è e non può essere considerata un obbligo perché le parti sociali sono pur sempre portatrici di interessi particolari e per l’evidente limitazione della sovranità del parlamento che ne deriverebbe. Si tratta, piuttosto, di una libera scelta rimessa al potere esecutivo. Ne consegue che l’utilizzo dello strumento della c. non è stato affatto uniforme nel tempo in ragione dei diversi momenti storici, del maggiore o minore grado di conflittualità intersindacale, della minore o maggiore propensione dei diversi governi in carica ad assecondare le istanze rappresentative di lavoratori e datori di lavoro.
Lo scopo della c. è quello di ottenere la più ampia condivisione sociale possibile in merito alle scelte di politica economica del Paese più attinenti al mondo del lavoro. In numerose occasioni la c. ha prodotto accordi che poi sono stati recepiti in atti aventi forza di legge dando vita a un fenomeno anche definito come formazione estrastatuale del diritto. Negli anni Settanta del 20° secolo, possono essere considerati frutto di c. gli interventi legislativi in materia di integrazione salariale, riduzione degli automatismi retributivi, procedure di ristrutturazione industriale, trasferimento di aziende in crisi. I più significativi accordi trilaterali, cioè sottoscritti dal governo con i sindacati maggiormente rappresentativi di lavoratori e datori di lavoro, risalgono però agli anni Ottanta e hanno caratterizzato in modo significativo l’evoluzione del diritto del lavoro e, più in generale, della politica economica del Paese (Protocollo Scotti del 22 gennaio 1983; Protocollo Giugni del 23 luglio 1993; Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996; Patto sociale del 22 dicembre 1998; Patto per l’Italia del 5 luglio 2002; Protocollo di luglio 2007; Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009). Anche la riforma del lavoro varata dal governo Monti del 2012 è frutto di un complesso lavoro di c. pur mancando, in questo caso, la formalizzazione di un accordo.