comunicazioni elettroniche, Codice delle
comunicazióni elettròniche, Còdice delle. – entrato in vigore con il d. lgs. 1° ag. 2003, n. 259. Se si considera che, nonostante l’intensa evoluzione tecnologica degli ultimi anni in materia di interconnessione, telefonia e televisione, l’impostazione generale della disciplina giuridica delle comunicazioni tra cittadini era ancora contenuta, fino al 2003, nel Testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni risalente al 1973, si comprende come fosse avvertita, e non soltanto tra gli operatori del settore, l’esigenza di una profonda risistemazione della normativa; in modo, anche, da ricondurre a un quadro unitario e più coerente i numerosi provvedimenti che il legislatore aveva inevitabilmente dedicato ad aspetti specifici dell’ampio settore nei trenta anni successivi. Che il Codice costituisca un provvedimento di fondamentale importanza per l’intera società civile è dimostrato, innanzitutto, dai «princìpi» ai quali il legislatore si è ispirato e dagli «obiettivi generali» che si è prefisso di raggiungere, apertamente richiamati negli articoli 3 e 4: per un verso i diritti «inderogabili» e «costituzionalmente garantiti» di «libertà» e «segretezza» delle comunicazioni; per l’altro la «libertà di iniziativa economica» e il relativo esercizio «in regime di concorrenza, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità». D’altro canto, l’ampiezza dell’ambito di applicazione del Codice conferma trattarsi di strumenti fondamentali di uso quotidiano per privati, imprese e amministrazione pubblica: è sufficiente precisare in proposito ‒ a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di completezza – che tra le comunicazioni elettroniche rientrano tutte quelle effettuate, a uso pubblico o privato, attraverso la telefonia (mobile e fissa), la televisione nelle sue molteplici forme (via cavo, via satellite, a pagamento, ecc.), le frequenze radio, la rete Internet, le reti satellitari e terrestri, mobili fisse o a fibre ottiche, gli impianti radioelettrici. Il Codice, pertanto, configura un’articolatissima disciplina che investe delicati profili pubblicistici (tra gli altri le specifiche competenze del Ministero delle Comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), regolando, altresì, i rapporti tra privati e, segnatamente, tra gli «operatori» (cioè le imprese che, sulla base di apposite autorizzazioni, offrono sul mercato reti e servizi di comunicazione) e gli «utenti» (le persone fisiche o giuridiche che quei servizi utilizzano o chiedono di utilizzare).