concorrente, competenza
Complesso di attribuzioni spettanti a due o più soggetti laddove sia previsto che essi siano parimenti titolari della facoltà di legiferare o adottare atti giuridicamente vincolanti in determinate materie.
La competenza concorrente nell’ordinamento europeo
La competenza c. dell’Unione Europea con quella degli Stati membri è definita dall’art. 4 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE; ➔ Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea) e ricorre nei casi in cui non sia prevista la competenza esclusiva (art. 3 TFUE) o quella di sostegno (art. 6 TFUE).
L’art. 2 TFUE stabilisce che, in quei settori in cui i trattati attribuiscono all’Unione una competenza c. con quella degli Stati membri, l’Unione e gli Stati possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. In particolare, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria (nel qual caso essi potrebbero riesercitarla nuovamente al cessare dell’intervento dell’Unione).
In base all’art. 4 TFUE, i settori in cui l’Unione ha una competenza c. con quella degli Stati membri sono: il mercato interno; la politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel trattato; la coesione economica, sociale e territoriale; l’agricoltura e la pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; l’ambiente; la protezione dei consumatori; i trasporti; le reti transeuropee; l’energia; lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, limitatamente agli aspetti oggetto del trattato. Inoltre, l’art. 4 prevede che, nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio e in quelli della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
La delimitazione e l’esercizio delle competenze dell’Unione, inoltre, sono regolati da 3 principi, contenuti nell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea (TUE): il principio di attribuzione, il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità. In particolare, in base al principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti, in misura sufficiente, dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, in ragione della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Il principio di sussidiarietà è stato interpretato anche come espressione di quello di proporzionalità, operante come principio generale dell’ordinamento europeo, in tutti i settori di competenza dell’Unione; esso impone che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitino a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
La competenza concorrente nell’ordinamento nazionale
Il sistema di delimitazione delle competenze dell’Unione Europea deve essere conciliato con quello di ripartizione interna delle competenze a livello degli ordinamenti nazionali.
Nell’ordinamento italiano, l’art. 117 della Costituzione (nella formulazione adottata in seguito alla riforma del titolo V, adoperata dalla l. Cost. 3/2001) afferma, in primo luogo, che la potestà legislativa, esercitata dallo Stato e dalle Regioni, deve rispettare non solo la Costituzione stessa, ma anche i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. L’art. 117 ripartisce, inoltre, le competenze tra Stato e Regioni, distinguendo tra competenze esclusive statali (2° c.), competenze c. (3° c.) e competenze residuali delle Regioni (4° c.), a cui sono affidate tutte le materie non elencate nell’articolo stesso. In particolare, nelle materie di legislazione c., allo Stato spetta il compito di determinare i principi fondamentali, mentre alle Regioni è attribuita la potestà di emanare la legislazione specifica di settore.
Nella ripartizione delle competenze in ambito nazionale, tra i livelli statale, regionale e locale vige, inoltre, il principio di sussidiarietà, la cui operatività è regolata dall’art. 118 della Costituzione. Il sistema nazionale di ripartizione delle competenze tra livello statale e regionale è strettamente connesso al sistema di ripartizione tra livello statale e sovranazionale, dove quest’ultimo risulta prevalente in caso di sovrapposizione. Ne consegue che, se una materia, ritenuta dalla Costituzione italiana di competenza esclusiva statale, rientra tra le competenze esclusive dell’Unione, prevarrà la competenza sovranazionale; se una materia rientra, invece, tra quelle di competenza c. europea, in base al principio di sussidiarietà, lo Stato e le Regioni potranno legiferare, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, a meno che l’Unione, sussistendo le condizioni che giustificano un suo intervento, non abbia esercitato la propria competenza.