COMPENSAZIONE
Dal primitivo significato etimologico, per il quale il compensare (cum-pendo) esprimeva il pesare insieme due quantità rendendole uguali, la parola passa ad esprimere nel linguaggio giuridico il fenomeno dell'elidersi di due debiti contrapposti che corrono tra due persone. Quando il creditore è a sua volta debitore verso la medesima persona, non v'è motivo che egli riscuota ciò che gli è dovuto per pagare allo stesso debitore ciò che a sua volta gli deve; i due debiti contrapposti si elidono per compensazione fino alla concorrente quantità. Fin dal diritto romano la compensazione è annoverata tra le cause che estinguono l'obbligazione, ma non è una causa generale a tutte le obbligazioni, poiché esige che queste abbiano per oggetto una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili. Tuttavia, mentre nel diritto moderno la compensazione si presenta come un modo del tutto naturale di estinguere l'obbligazione, data la prevalenza del lato economico nei rapporti di debito e di credito, nell'antico diritto romano, ove il sistema è concepito come un sistema di azioni, la compensazione ha piuttosto carattere eccezionale.
Essa non ha luogo, da principio, che nei iudicia bonae fidei ove al iudex è data facoltà di tener conto dei mutui rapporti obbligatorî fra le parti contendenti e di diminuire la condanna del convenuto di tanto quanto è il credito ch'egli abbia verso l'attore, sempre che i due debiti nascano ex eadem causa, cioè dallo stesso rapporto; e nei iudicia stricti iuris, per il caso del banchiere (argentarius) che, chiedendo al cliente il pagamento dei proprî crediti, doveva ridurre la domanda di quanto egli stesso dovesse al cliente, come per il caso dell'acquirente dei beni d'un fallito (bonorum emptor) che, agendo contro i debitori del fallito, doveva dedurre dalla condanna i crediti che quelli avessero contro il fallito. Con un rescritto di Marco Aurelio fu ammesso inoltre che il convenuto potesse opporre, mercé la exceptio doli, e sempre che si potesse nella domanda riscontrare un agire doloso, il credito vantato contro l'attore. E da ultimo con Giustiniano fu ammesso in via generale che il debitore chiamato in giudizio potesse opporre con una domanda riconvenzionale (mutua petitio) la compensazione del debito mercé un suo controcredito. Da questo momento la compensazione diventa un modo generale di estinzione delle obbligazioni, che opera ipso iure (Cod., IV, 31, de compensatione, 14); s'introduce così il concetto della compensazione legale, che opera per virtù di legge portando alla elisione dei debiti contrapposti: sono però eccettuati, in considerazione della persona del creditore o a cagione della causa del rapporto, i debiti verso il fisco e verso i municipî, quelli che nascono da furto, da violenza e da deposito.
Il sistema della compensazione nel diritto moderno e particolarmente nel codice civile (articoli 1285-1295) prende le mosse da quello del diritto romano giustinianeo. Ammesso in via generale che chi è creditore e debitore a un tempo verso la medesima persona possa ritenere ciò che deve e soddisfarsi così di ciò che gli è dovuto, evitando un inutile spostamento di valuta ed eliminando il pericolo che, pagato il debito al debitore, possa non riscuotere più il credito per l'insolvenza in cui quello sia caduto, la dottrina distingue tre specie di compensazione.
La legale è quella che opera per virtù di legge, cioè anche a insaputa delle due parti, al momento stesso della contemporanea esistenza dei due debiti: questi reciprocamente si estinguono per le corrispondenti quantità (art. 1286). Ma perché questo effetto si produca, sono necessarie più condizioni: 1. la reciprocità dei debiti, il correre cioè essi tra le medesime persone in direzione inversa; 2. l'omogeneità delle due prestazioni, l'avere cioè per oggetto cose fungibili e appartenenti alla medesima categoria (es., debito di danaro contro debito di danaro, debito di grano contro debito di grano), ed eccezionalmente anche a categorie diverse (es., debito di grano contro debito di danaro) quando il valore del grano o altre derrate è regolato dal prezzo dei pubblici mercati (art. 1287 cod. civ.); 3. la liquidità dei due debiti, l'essere cioè non solo validi ed esistenti, ma determinati nell'ammontare; 4. l'esigibilità dei due crediti, l'essere cioè essi muniti di azione (escluse quindi le obbligazioni naturali) e scaduti. Nonostante il concorso di queste condizioni, la compensazione può essere però esclusa da un patto contrario delle parti (art. 1289, n. 4), cioè da una rinunzia che esse vi facciano o espressamente o tacitamente col pagare senza giovarsi dell'avvenuta compensazione; è esclusa per disposizione di legge, quando si tratti di debiti nascenti da un ingiusto spoglio, da un contratto di deposito o di comodato, di debiti per alimenti, di debiti verso lo stato (art. 1289, nn. 1-3).
La compensazione convenzionale è quella che ha luogo per accordo tra i mutui debitori: e nel più dei casi l'accordo è rivolto a eliminare un qualche ostacolo che si oppone perchè operi la compensazione legale. Il suo normale presupposto è che quest'ultima non possa avvenire per difetto d'una delle condizioni più sopra indicate: ma non è escluso che l'accordo sia diretto anche a regolare diversamente quella compensazione che già opererebbe di diritto.
Infine la compensazione giudiziale è quella che viene pronunciata dal giudice, sull'istanza (eccezione o riconvenzione) del convenuto. Anche qui il presupposto è che manchi uno dei requisiti per la legale, e la sentenza vi supplisce: ad es., l'uno dei due debiti non è ancora scaduto, ma il convenuto invoca e ottiene la dichiarazione di decadenza dell'attore dal beneficio del termine; il debito non è liquido e il convenuto ne provoca la liquidazione giudiziale; ma la liquidabilità deve a sua volta presentarsi di pronta e facile soluzione, non potendo nei casi di lunga indagine il convenuto pretendere d'arrestare con l'eccezione di compensazione la propria condanna al pagamento d'un debito già liquido ed esigibile (articoli 100-102 del codice di procedura civile).
Una causa che impedisce in generale ogni compensazione, sia convenzionale, sia giudiziale, è lo stato di fallimento, in cui cada l'uno dei due debitori. La compensazione è in questo caso inammissibile anche nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento. Quanto alla compensazione legale, nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi ammissibile, poiché qui non vi si accompagna alcun sospetto o presunzione di frode; nel periodo posteriore, essa si ritiene esclusa dalla quasi universalità degli scrittori (Bonelli, Rocco, Navarrini). Tuttavia si è da qualcuno contestata questa esclusione della compensazione legale (Parrella).
Bibl.: Per la compensazione in diritto romano: A. Brinz, Die Lehre von der Compensation, Lipsia 1849; H. Dernburg, Geschichte und Theorie der Compensation, 2ª ed., Berlino 1868; H. Schwanert, Die Compensation nach röm. Recht, Rostock 1871; F. Eisele, Die Compensation nach röm. und gemeinen Recht, Berlino 1876; H. Appleton, Histoire de la compensation en dr. rom., Parigi 1895; F. Leonhard, Die Aufrechnung, Gottinga 1896; F. Longo, La compensazione in dir. rom., in Riv. ital. per le scienze giur., XXII, p. 96 segg.; B. Biondi, La compensazione nel diritto romano, Cortona 1927 Per la compensazione in dir. moderno: A. Lair, De la compensation et des demandes reconventionnelles, Parigi 1862; A. Dejardins, De la compensatin et des dem. rec., Parigi 1864; V. Sacerdoti, La compensazione delle obbligazioni, in Archivio giur., 1876, p. 383 segg.; V. Sacerdoti, La compensazion elegale nel fallimento, in Riv. dir. comm., II (1905), p. 221; A. Parrella, La compensazione nel fallimento, in Il diritto fallimentare, 1925; C. Caravelli, Teoria della Compensazione, Pisa 1930.
La stanza di compensazione.
Col termine generico di istanza di compensazione" (fr. chambre de compensation; sp. oficina de liquidaciones; ted. Abrechnungshaus; ingl. clearing house) si indica un'istituzione centrale avente per scopo di facilitare la liquidazione delle operazioni. Le stanze di compensazione sono sorte e si sono sviluppate soprattutto nel campo bancario e fu l'Inghilterra che diede vita per la prima a queste istituzioni. Il clearing system s'impernia su un meccanismo di compensazione che permette di contrapporre agli effetti di cui una banca deve rispondere, tutti gli effetti tratti su altre banche che la prima possiede, limitando la liquidazione effettiva alle differenze complessive ed eliminando così l'uso della moneta dall'intera catena delle transazioni intermedie tra la prima emissione della cambiale o tratta e il suo finale pagamento.
La London Clearing House fu istituita tra il 1750 e il 1770, come luogo dove i clerks o agenti dei banchieri londinesi potevano riunirsi giornalmente per scambiarsi gli chèques tratti sulle loro case e le cambiali ad esse pagabili, invece di doversi recare personalmente alle singole sedi. La selezione e distribuzione degli effetti cambiarî fu affidata poi direttamente ad agenti comuni. Il saldo delle operazioni avviene quasi sempre a mezzo di spostamenti di fondi, tra i conti correnti che la clearing house e le singole banche hanno presso la Banca d'Inghilterra. A partire dal 1858 il sistema fu esteso ai banchieri provinciali. Oltre la sede di Londra, esistono pure clearing houses nelle maggiori città del Regno Unito (Manchester, Liverpool, Bristol, Edimburgo, Belfast, ecc.), e sul modello di quelle inglesi sono sorte, nella seconda metà del sec. XIX, varie stanze di compensazione anche in Germania, Belgio, Francia, Italia e soprattutto in America. Dal campo bancario, l'uso delle clearing houses si è esteso anche ad altri campi, dando vita così alla British railway clearing house, 1842 (per la compensazione delle operazioni tra le varie società ferroviarie inglesi), alla London stock exchange clearing h0use, 1874 (per la liquidazione delle transazioni in titoli), alla London produce clearing house, 1888 (per la liquidazione di tutti gli affari su prodotti esteri e coloniali), alla Beetroot sugar clearing house, 1888, e alla Cotton clearing house (per la liquidazione degli affari relativi alla produzione o al commercio dello zucchero di barbabietola e del cotone). Istituzioni simili sono sorte negli altri paesi, in connessione con le borse dei titoli e delle merci.
Le Stanze di compensazione in Italia (istituite con legge 7 luglio 1871, n. 133) sono disciplinate da appositi regolamenti e esercitate dalla Banca d'Italia in Roma, Napoli, Milano, Torino, Venezia, Firenze, Genova, Palermo, Bologna, Messina, Catania, Bari e Cagliari. Sono costituite, in associazione, da banche, negozianti, agenti di cambio, che ne sostengono le spese mediante contributi proporzionati all'importanza delle loro operazioni. Le compensazioni si dicono giornaliere, allorché si compensano a mezzo di distinte le operazioni effettuate durante la giornata; mensili, allorché si compensano le operazioni effettuate per la liquidazione di fine mese. Per le compensazioni mensili, gli operatori, alcuni giorni prima della liquidazione, usano riunirsi per fare la spunta delle operazioni da compensare alla Stanza, al fine di evitare omissioni o differenze.
Bibl.: W. Howarth, Our Clearing System and Clearing Houses, Londra 1897; J. G. Cannon, Clearing Houses, their history, methods and administration, Londra 1901; H. T. Easton, Money Echange and Banking, Londra 1905.