COMPARTECIPAZIONE
. Contratto con cui il lavoratore agricolo si obbliga a coltivare un appezzamento di terreno, partecipando secondo una certa proporzione ai frutti e talora alle spese. Ignoto al codice, è disciplinato dalle norme corporative, dalla convenzione, dagli usi. Secondo lo schema comune, ha per oggetto un appezzamento destinato ad una certa coltura, ancora da lavorare o da seminare, o già lavorato, sul quale il contadino eseguirà le operazioni successive necessarie per condurre a termine la produzione ed in cambio riceverà una percentuale variabile dei frutti ivi raccolti. Per attenuare i rischi del lavoratore, di solito è prevista la garanzia di un minimo di prodotto. Frequentemente il partecipante concorre, con modalità e misure non uniformi, ad una parte delle spese (servizî di bestiame, sementi, concimi, ecc.) che l'imprenditore incontra. Anche la durata del contratto è molto varia; talora è brevissima, annuale o meno, quanto durano i lavori necessarî alla coltura pattuita; altra volta, specie quando è prevista una serie di coltivazioni successive, la durata è pluriennale, con possibilità di proroga tacita o di rinnovazione a tempo indeterminato, ed allora per far cessare il rapporto occorre la disdetta.
Tanto grande variabilità di patti spiega la larghissima diffusione del contratto in ogni regione d'Italia e il facile adattamento alle situazioni economiche locali, ai diversi ordinamenti colturali, alla natura del soprassuolo. Le coltivazioni per le quali più largamente è praticato sono quelle di rinnovo; normalmente sono escluse le superficie prative e in genere le produzioni foraggere nonché le colture arboree. Ma si nota in questi ultimi tempi la tendenza ad estendere la compartecipazione anche in questi campi (per la vite, il frutteto e perfino la bachicoltura).
La pratica distingue varî tipi di compartecipazione: individuale, familiare, collettiva, secondo che sia stipulata con il lavoratore singolo o con un nucleo familiare o con un gruppo di lavoratori. Altra distinzione corrente è tra compartecipazione parziale e totale: secondo che riguardi singole colture di un'azienda non tutta condotta a compartecipazione, o abbia per oggetto la coltivazione di appezzamenti investiti a più colture in aziende ove il sistema di conduzione a compartecipazione è dominante. Dicesi piena quella forma di compartecipazione in cui il lavoratore concorre a tutte le spese, tranne quelle d'impianto, aratura e concimazione letamica.
La struttura del contratto si adegua allo schema del contratto di lavoro, nonostante la presenza della clausola parziaria, che indurrebbe al suggestivo avvicinamento ai rapporti associativi. In realtà non soltanto il lavoratore non è ammesso all'esercizio dell'impresa insieme al concedente, il quale ne resta esclusivo titolare, ma anzi è possibile affermare che del rapporto associativo fanno difetto tutti gli elementi essenziali (conferimenti, partecipazione alle spese), mentre la partecipazione ai frutti non può essere considerata come un indice di associazione giacché trova un sicuro correttivo nel compenso minimo assicurato al coltivatore.
Il compenso del lavoratore consistente in una quota di prodotti, il lavoro applicato a determinate colture e limitato a singole operazioni sono gli elementi che caratterizzano la compartecipazione e la distinguono da altre forme di rapporti di lavoro agricolo.
L'aspetto sociale della compartecipazione presenta particolare interesse; il contratto appare come uno strumento idoneo a trasformare il salariato, che lavora precariamente la terra, senza responsabilità ed interesse per l'impresa non sua, in un contadino che partecipa alla vita dell'impresa e che si prepara a diventare imprenditore. Ciò spiega l'attenzione prestata ai primi esperimenti di compartecipazione collettiva per l'intera azienda attuati nel 1932 nel Mantovano e ripetuti qualche anno dopo in provincia di Roma con alcune varianti sì da dare vita ad un rapporto assai prossimo alla colonia parziaria collettiva. I resultati sono tuttora discussi; di fronte alla difficoltà di realizzare in un gruppo di lavoratori raccogliticci la coesione, la collaborazione e la disciplina indispensabile per il successo, resta la indubbia attrattiva di un mezzo adatto a favorire l'ascesa di gruppi di semplici braccianti verso l'impresa collettiva.
Bibl.: A. Serpieri, La struttura sociale dell'agricoltura italiana, Roma 1947, pp. 243-270; A. Zappi Recordati, Delimitazioni delle varie forme di compartecipazione in atto nell'agricoltura italiana, in Scritti sindacali corporativi agricoli, II, Roma 1942; P. Germani, Mezzadria e compartecipazione in agricoltura, in Riv. diritto agrario, 1943, p. 246; F. Pagani, Le compartecipazioni agricole nel mantovano, Milano 1933.