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COMODATO

di Carlo Alberto Cobianchi - Enciclopedia Italiana (1931)
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COMODATO (fr. commodat, prêt à usage; sp. comodato; ted. Leihe, Kommodat; ingl. commodate, bailment)

Carlo Alberto Cobianchi

Il comodato o prestito a uso è un contratto per cui una delle parti consegna gratuitamente all'altra una cosa affinché se ne serva per un tempo o uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. La concessione del solo uso della cosa comodata distingue questo contratto dal mutuo o prestito di consumazione in cui si trasferisce al mutuario la proprietà della cosa che ne forma oggetto. Gli elementi essenziali per la formazione del contratto di comodato sono questi: a) il comodante, concedendo l'uso della cosa, conserva per sé tutti gli altri diritti; b) il comodato è essenzialmente gratuito; c) l'uso della cosa comodata deve essere concesso per un tempo determinato dal contratto e, in mancanza, per il tempo necessario per farne l'uso per il quale è stata data a comodato. L'uso può essere a sua volta determinato oppure no: in questo caso si ha per esteso a tutte quelle utilità che la cosa produce senza alterazione e a produrre le quali è ordinariamente adoperata. Tre sono le obbligazioni assunte dal comodatario; in primo luogo egli è tenuto a servirsi della cosa ricevuta a comodato per l'uso convenuto e, in mancanza di convenzione, per l'uso determinato dalla natura della medesima; in secondo luogo a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e alla conservazione della cosa prestatagli; in terzo e ultimo a restituire la cosa comodata con tutti i frutti e le accessioni non appena trascorso il tempo per il quale gli fu prestata. Tre sono parimente le obbligazioni che incombono al comodante: in primo luogo egli è tenuto a lasciare usare al comodatario o ai suoi eredi la cosa prestatagli per tutto il tempo convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, fino a quando la cosa sia servita all'uso per cui fu prestata; in secondo luogo a rimborsare al comodatario le spese straordinarie e urgenti ma non quelle ordinarie che rimangono a carico del comodatario medesimo in relazione al godimento dell'uso della cosa; in terzo e ultimo ad avvertire il comodatario dei difetti della cosa prestata, qualora ne sia a conoscenza, o, in caso sia venuto meno a questo suo obbligo, a risarcire al comodatario stesso i danni da quest'ultimo sofferti, sia per effetto dell'uso fatto della cosa, sia per impossibilità di servirsene per l'uso convenuto. Il comodato cessa in generale con lo spirare del tempo determinato dal contratto o necessario per l'uso della cosa; può cessare per effetto dell'abuso che della cosa faccia il comodatario. Può cessare anche con la morte del comodatario quando risulti dalle circostanze che il prestito sia stato fatto con riguardo a lui personalmente. In caso di cessazione anticipata del comodante si verifica quando, durante il termine, sia sopravvenuto al comodante un urgente ed impreveduto bisogno di valersi della cosa: in questo caso egli può adire l'autorità giudiziaria affinché, considerate le circostanze, costringa il comodatario alla restituzione.

Quello di cui finora si è parlato è il tipico e perfetto contratto di comodato. Esiste poi una figura affine di contratto chiamata pseudo-comodato, che ha avuto in questi ultimi tempi una diffusa applicazione. Lo pseudo-comodato è il prestito di titoli che dal privato viene fatto a una banca la quale s'impegna a custodirli corrispondendo una provvigione al comodante. Tale provvigione è il corrispettivo della facoltà di uso dei titoli che alla banca è riservata durante il tempo per il quale i titoli stessi restano vincolati presso di lei. Le banche, mediante questa operazione, possono, specialmente in determinati periodi di crisi, procurarsi denaro liquido dando a riporto, o in pegno, o impiegando in altre operazioni bancarie, i titoli avuti in pseudo-comodato. Come si è detto è questo un contratto la cui natura non è ben caratterizzata. Il fatto che i titoli dati in custodia alla banca non vengono perfettamente identificati all'atto della consegna, dandosi semplicemente atto del loro numero e valore complessivo, fa sì che l'obbligo della banca al termine dell'operazione si limiti alla restituzione di titoli equivalenti. Tale carattere differenzia questo contratto dal comodato vero e proprio, nel quale, come si è detto, il comodante ha diritto alla restituzione della cosa stessa che ha consegnato. Altre caratteristichc poi diversificano questo contratto così dal deposito irregolare come dalla locazione.

Bibl.: E. Pacifici Mazzoni, Ist. di dir. civile, 5ª ed., Firenze 1921, II, p. 559 seg.; E. Gianturco, Contratti speciali (lezioni raccolte da Stolfi), Napoli 1905; C. Vivante, I prestiti bancari di titoli, in Riv. di dir. comm., 1923, p. 89.

Vedi anche
prestito Antropologia Processo di adozione e assimilazione di un dato elemento culturale, proprio di un gruppo etnico, da parte di una popolazione limitrofa alla prima, o in contatto indiretto con essa; per estensione, lo stesso elemento culturale mutuato. Economia La cessione di un quantitativo di beni presenti ... Contratto di deposito Il deposito è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante o deponente) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di conservarla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa al depositario. Il deposito ... concessione Provvedimento amministrativo con il quale si conferiscono capacità, potestà o diritti. In materia commerciale, contratto con il quale un’azienda concede a un’altra il diritto di vendere i suoi prodotti o servizi usando i propri segni distintivi. Diritto C. amministrativa In diritto amministrativo, atto ... Affitto Il Codice civile del 1942 ha distinto l’affitto dalla locazione in base alla diversità dell’oggetto. L’affitto è il contratto in forza del quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (affittuario) una cosa produttiva, mobile o immobile, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo. ...
Tag
  • AUTORITÀ GIUDIZIARIA
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Altri risultati per COMODATO
  • Contratto di comodato
    Enciclopedia on line
    Contratto (detto anche prestito ad uso), disciplinato dagli artt. 1803-1812 c.c., col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un certo tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. È un contratto reale, in quanto per ...
Vocabolario
comodato
comodato (o commodato) s. m. [dal lat. tardo commodatum, der. di commodare «prestare»]. – 1. Contratto (detto anche prestito ad uso) col quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se...
comodante
comodante (o commodante) s. m. e f. [part. pres. di comodare2]. – Nel linguaggio giur., chi dà un bene in comodato. Anche, talora, come agg.
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