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COMMESSO di negozio

di Giuseppe Giudice - Enciclopedia Italiana (1931)
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COMMESSO di negozio (fr. commis; sp. mancebo de comercio; ted. Handlungsgehilfe; ingl. schop-boy, schop-man, salesman)

Giuseppe Giudice

In senso lato sono commessi di negozio tutte le persone assunte in servizio da commercianti perché li aiutino nell'esercizio del commercio come collaboratori subordinati; sono impiegati privati, vincolati verso il principale da un rapporto di locazione d'opera per causa commerciale. Giuridicamente si distinguono dagli altri commessi di negozio, e sono particolarmente considerati dalla legge, quelli preposti alla minuta vendita o in genere alla trattazione di negozî giuridici col pubblico: si comprendono in questa categoria i commessi di agenzie, i conduttori di diligenze, i camerieri di pubblici esercizî, gli esattori ambulanti, i bigliettai delle tranvie e dei luoghi di pubblico spettacolo, gli addetti alla cassa e simili.

A differenza degli altri impiegati di commercio senza rapporti col pubblico, questi ultimi sono investiti di una limitata rappresentanza del principale; ma differiscono altresì dagl'institori e dai commessi viaggiatori perché la loro rappresentanza si limita alla trattazione di taluni affari che per lo più sono compiuti in presenza del principale o sotto la di lui sorveglianza. In virtù di tale limitata rappresentanza sono mandatarî e come tali sono considerati dalla legge, onde i negozî giuridici da loro conclusi nella sfera delle mansioni loro affidate vincolano il principale verso i terzi. Le loro facoltà sono quelle pertinenti alle mansioni ch'essi compiono abitualmente; ma, poiché il pubblico non ha modo di conoscerne l'estensione, si reputa generalmente che esse siano da interpretare con maggior o con minor larghezza a seconda che i commessi adempiano le loro mansioni nel negozio o fuori. Nel primo caso può il principale o chi lo rappresenta intervenire prontamente a infrenare gli eventuali arbitrî dei commessi, perciò è da ritenere che questi compiano legittimamente gli atti dal principale non impediti, salvo che siano evidentemente illeciti o eccessivi e sfuggano all'attenzione del principale. Per vero, quando il principale è presente e vigilante, i commessi più che altro sono esecutori di ordini: le vendite si possono considerare come concluse direttamente fra il principale e il cliente, la tradizione della merce e la riscossione del prezzo come fatte direttamente dal principale ancorché materialmente eseguite dal commesso. Fuori del negozio invece, mancando la sorveglianza del principale, i commessi debbono eseguire strettamente gl'incarichi ricevuti. In generale si può dire che le facoltà dei commessi sono regolate dalle consuetudini seguite nel negozio e dalla fiducia loro accordata dal principale: circostanze queste che, facilmente intuite dalla clientela, divengono notorie. Per disposto di legge i commessi preposti alla vendita al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio o al momento della consegna, il prezzo delle merci e di rilasciarne ricevuta in nome del principale. Si ammette altresì che nel negozio essi possano anche ricevere il prezzo di merci consegnate precedentemente, vendere a credito a clienti noti, concedere sconti e dilazioni, dare piccoli campioni, riprendere la merce venduta, cambiarla, assumere l'impegno di spedirla per posta o ferrovia o inviarla a domicilio. Fuori del negozio la legge consente che il commesso possa ricevere il prezzo delle merci che è incaricato di consegnare, purché al momento stesso della consegna. Eccetto questo caso, il commesso non può riscuotere i crediti del principale senza speciale autorizzazione. Le vendite che il commesso senza autorizzazione compiesse fuori del negozio non vincolano il principale, il quale può rivendicare le merci se ne è stato derubato, senza che il compratore possa opporre la sua buona fede o pretendere il rimborso. Se incaricato di riscuotere i crediti fuori del negozio, il commesso non può di sua volontà concedere sconti, dilazioni, né ricevere altra cosa, p. es. cambiali, in luogo di danaro.

Bibl.: A. Sraffa, Del mandato commerciale e della commissione, Milano s. a., p. 138 segg.; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 5ª ed., Milano 1922, I, p. 301 segg. e in genere i trattatisti del diritto commerciale e i commentatori del codice di commercio.

Vedi anche
compravéndita Denominazione comune del contratto di vendita che ne pone in risalto i due elementi (alienazione e acquisto). La c. è infatti un contratto a prestazioni corrispettive (e dunque a titolo oneroso) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo ... lèttera di càmbio Prima forma rudimentale di cambiale propria, che apparve verso la metà del 12° sec., come atto notarile da cui risultava la confessione di un debito verso il prenditore. Oggi si chiama l. di c. la cambiale tratta, cioè il titolo che contiene l'ordine dato dal traente al trattario di pagare la somma indicata; ... diritto commerciale Insieme delle norme giuridiche che disciplinano l'attività dell'impresa commerciale. Il d.c. si basa sulla figura dell'imprenditore, inteso come colui che esercita professionalmente un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi (art. 2082 cod. civ.). Dopo la codificazione ... Domicilio Il domicilio di una persona (artt. 43 c.c.) è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; si parla in questo caso di domicilio generale. Un soggetto può, tuttavia, scegliere anche diversi domicili per il compimento di determinati atti o lo svolgimento di specifiche ...
Categorie
  • DIRITTO COMMERCIALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO COMMERCIALE
  • NEGOZÎ GIURIDICI
Vocabolario
commésso²
commesso2 commésso2 s. m. [propr., part. pass. di commettere «affidare»; la locuz. commesso viaggiatore ricalca le equivalenti locuz. fr. commis voyageur e ingl. travelling salesman]. – 1. a. Impiegato subalterno, dipendente da una pubblica...
negòzio
negozio negòzio s. m. [dal lat. negotium «attività, occupazione, affare, traffico», comp. di nec «né» e otium «ozio, inazione, riposo dall’attività e dagli affari»]. – 1. a. letter. Attività, occupazione in genere: Chi dietro a ‘iura’ ......
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