COMMESSO di negozio (fr. commis; sp. mancebo de comercio; ted. Handlungsgehilfe; ingl. schop-boy, schop-man, salesman)
In senso lato sono commessi di negozio tutte le persone assunte in servizio da commercianti perché li aiutino nell'esercizio del commercio come collaboratori subordinati; sono impiegati privati, vincolati verso il principale da un rapporto di locazione d'opera per causa commerciale. Giuridicamente si distinguono dagli altri commessi di negozio, e sono particolarmente considerati dalla legge, quelli preposti alla minuta vendita o in genere alla trattazione di negozî giuridici col pubblico: si comprendono in questa categoria i commessi di agenzie, i conduttori di diligenze, i camerieri di pubblici esercizî, gli esattori ambulanti, i bigliettai delle tranvie e dei luoghi di pubblico spettacolo, gli addetti alla cassa e simili.
A differenza degli altri impiegati di commercio senza rapporti col pubblico, questi ultimi sono investiti di una limitata rappresentanza del principale; ma differiscono altresì dagl'institori e dai commessi viaggiatori perché la loro rappresentanza si limita alla trattazione di taluni affari che per lo più sono compiuti in presenza del principale o sotto la di lui sorveglianza. In virtù di tale limitata rappresentanza sono mandatarî e come tali sono considerati dalla legge, onde i negozî giuridici da loro conclusi nella sfera delle mansioni loro affidate vincolano il principale verso i terzi. Le loro facoltà sono quelle pertinenti alle mansioni ch'essi compiono abitualmente; ma, poiché il pubblico non ha modo di conoscerne l'estensione, si reputa generalmente che esse siano da interpretare con maggior o con minor larghezza a seconda che i commessi adempiano le loro mansioni nel negozio o fuori. Nel primo caso può il principale o chi lo rappresenta intervenire prontamente a infrenare gli eventuali arbitrî dei commessi, perciò è da ritenere che questi compiano legittimamente gli atti dal principale non impediti, salvo che siano evidentemente illeciti o eccessivi e sfuggano all'attenzione del principale. Per vero, quando il principale è presente e vigilante, i commessi più che altro sono esecutori di ordini: le vendite si possono considerare come concluse direttamente fra il principale e il cliente, la tradizione della merce e la riscossione del prezzo come fatte direttamente dal principale ancorché materialmente eseguite dal commesso. Fuori del negozio invece, mancando la sorveglianza del principale, i commessi debbono eseguire strettamente gl'incarichi ricevuti. In generale si può dire che le facoltà dei commessi sono regolate dalle consuetudini seguite nel negozio e dalla fiducia loro accordata dal principale: circostanze queste che, facilmente intuite dalla clientela, divengono notorie. Per disposto di legge i commessi preposti alla vendita al minuto hanno facoltà di esigere, nel luogo di esercizio o al momento della consegna, il prezzo delle merci e di rilasciarne ricevuta in nome del principale. Si ammette altresì che nel negozio essi possano anche ricevere il prezzo di merci consegnate precedentemente, vendere a credito a clienti noti, concedere sconti e dilazioni, dare piccoli campioni, riprendere la merce venduta, cambiarla, assumere l'impegno di spedirla per posta o ferrovia o inviarla a domicilio. Fuori del negozio la legge consente che il commesso possa ricevere il prezzo delle merci che è incaricato di consegnare, purché al momento stesso della consegna. Eccetto questo caso, il commesso non può riscuotere i crediti del principale senza speciale autorizzazione. Le vendite che il commesso senza autorizzazione compiesse fuori del negozio non vincolano il principale, il quale può rivendicare le merci se ne è stato derubato, senza che il compratore possa opporre la sua buona fede o pretendere il rimborso. Se incaricato di riscuotere i crediti fuori del negozio, il commesso non può di sua volontà concedere sconti, dilazioni, né ricevere altra cosa, p. es. cambiali, in luogo di danaro.
Bibl.: A. Sraffa, Del mandato commerciale e della commissione, Milano s. a., p. 138 segg.; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 5ª ed., Milano 1922, I, p. 301 segg. e in genere i trattatisti del diritto commerciale e i commentatori del codice di commercio.