COLONIA (X, p. 824)
Uno degli effetti più cospicui delle due guerre mondiali combattute dal 1914 al 1945 è stato lo sgretolamento ed in parte la trasformazione del sistema coloniale del sec. XIX. È probabile che il fenomeno sarà considerato la causa e l'inizio del rinnovamento delle relazioni tra popoli sovrani e popoli soggetti, con la sostituzione di vincoli liberi di solidarietà politica ed economica a quelli rigidi degli imperi e delle colonie.
Gli effetti coloniali più appariscenti delle due guerre mondiali sono stati per l'appunto la sottrazione delle colonie alla sovranità degli stati vinti, la Germania e l'Italia, e l'istituzione di forme speciali di amministrazione internazionale per il loro governo. Il sistema dei mandati, istituito con il patto della Società delle nazioni per le colonie tolte alla Germania e per alcuni territorî dell'Impero ottomano, ha contribuito però efficacemente anche alla evoluzione generale della colonizzazione con l'influenza morale e politica dei principî e degli scopi della tutela, stimolando il sentimento di responsabilità degli stati verso le popolazioni soggette.
Certo è che dall'inizio della prima Guerra mondiale i modi di governo coloniale incominciarono a modificarsi sostanzialmente. L'esempio più interessante è quello dell'evoluzione dei rapporti tra la Gran Bretagna ed i suoi Dominî, che dopo avere partecipato con i loro rappresentanti al gabinetto imperiale britannico di guerra costituito nel 1917, divennero nel 1919 membri originarî della Società delle Nazioni e furono poi qualificati nel 1926 nella Conferenza imperiale "membri liberamente associati della Comunità britannica delle nazioni" (British Commonwealth of Nations). In Francia il problema del rinnovamento della politica e delle istituzioni coloniali fu posto con la creazione nel 1937 di una commissione d'inchiesta "per il miglioramento generale delle condizioni sociali e politiche delle popolazioni coloniali".
L'Italia, pur nel momento dell'espansione massima della sua colonizzazione con l'acquisto dell'Etiopia, aveva cominciato, prima della seconda Guerra mondiale, le riforme dei principî del suo governo in Africa con il r. decr. legge 9 gennaio 1939, n. 70, che sancì solennemente l'aggregazione delle quattro provincie della Libia, Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna (con l'esclusione del Sahara libico) al territorio nazionale dello stato e concesse ai loro abitanti la cittadinanza italiana speciale. Una delle novità più importanti era l'attribuzione di ampî diritti civili e politici (concorso alle cariche civili, esercizio delle professioni, iscrizione all'Associazione musulmana del Littorio dipendente del Partito nazionale fascista, accesso alla carriera militare, esercizio della carica di podestà, partecipazione alle funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali), con la conservazione ai nuovi cittadini italiani dello statuto personale e successorio musulmano, ma con la restrizione del godimento dei diritti della cittadinanza speciale al territorio della Libia, tagliando così il nodo della grave questione dell'incompatibilità di alcuni istituti dell'Islām, per esempio la poligamia, con l'ordine pubblico metropolitano.
In questo procedimento di sviluppo si è inserita, come motivo impetuoso e potente di sollecitazione, la seconda Guerra mondiale, con la sua necessità enorme di contributi da tutte le terre e da tutti i popoli e con l'affermazione polemica delle idee sociali ed economiche della libertà. Molti territorî soggetti furono industrializzati, grandi masse di soldati coloniali parteciparono al servizio militare, in tutto il mondo furono diffuse le promesse della Carta Atlantica, strumento di guerra contro i principî di oppressione e di dominazione della Germania e divenuta poi la dichiarazione fondamentale delle Nazioni Unite con gli scopi di autonomia, uguaglianza e benessere per tutti i popoli grandi e piccoli.
L'intera politica coloniale britannica fu rinnovata nel 1940 con una dichiarazione governativa sullo sviluppo delle colonie, che affermò solennemente che "il Governo di Sua Maestà è il garante del benessere dei popoli dell'impero coloniale" e che "lo scopo principale della politica coloniale è di proteggere e di far progredire gli interessi degli abitanti delle colonie". Governo dunque di collaborazione con le popolazioni soggette, pur se non in rapporto di tutela come nell'amministrazione internazionale, ma in rapporto di associazione (v. anche britannico, impero in questa App.).
Da parte sua la Francia ha dato vita con la Costituzione del 13 ottobre 1946 all'Unione francese (v. in questa App.) composta dalla repubblica francese (comprendente la Francia metropolitana e i dipartimenti e territorî d'oltremare) e dagli stati e territorî associati, con la dichiarazione solenne dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri del popolo francese e delle popolazioni d'oltremare senza distinzioni di razza e di religione. Una situazione analoga si va creando per l'Olanda nei riguardi dei suoi possedimenti dell'Indonesia (v. in questa App.).
Le colonie dell'Italia. - Il Trattato di pace con l'Italia concluso a Parigi il 10 febbraio 1947 ed in vigore tra le parti dal 15 settembre successivo ha imposto allo stato italiano la rinuncia a tutte le sue colonie (art. 23). La decisione della sorte definitiva di questi territorî (che potrà essere o il loro trasferimento alla sovranità di alcuni degli stati vincitori o la loro costituzione in stati indipendenti o, come è più probabile, il loro assoggettamento all'amministrazione fiduciaria di uno o di più stati o delle Nazioni Unite) è stata affidata agli Stati Uniti d'America, alla Gran Bretagna, alla Russia ed alla Francia e, nel caso di disaccordo tra questi stati, all'Assemblea generale delle Nazioni unite. Le quattro grandi potenze hanno infatti deferito la questione alle N. U. con una dichiarazione comune del 14 settembre 1948.
Un'opinione dottrinale ha considerato inefficace l'atto dell'Italia di disposizione delle sue colonie fino alla decisione deffinitiva della loro sorte in esecuzione del Trattato di pace, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui ad un certo momento mancasse o non fosse più possibile per qualsiasi motivo la decisione delle N. U., la sovranità rimarrebbe allora di diritto al nostro stato. Fino alla decisione delle N. U. le colonie devono essere amministrate dagli stati che le avevano occupate in guerra.
I concetti di colonia e di territorio dipendente. - In questa evoluzione dei rapporti tra popoli sovrani e popoli soggetti accanto al concetto proprio di colonia, come una parte dello stato connessa col nucleo centrale, madrepatria, e dotata di un ordinamento giuridico ispirato alla specialità dei suoi caratteri materiali e all'indole della sua connessione (U. Borsi), si sta formando il concetto più ampio di territorio dipendente, sancito nello statuto delle N. U. nella Conferenza di S. Francisco del 1945, con la creazione di varie obbligazioni internazionali per il governo dei popoli soggetti.
L'indebolimento degli stati colonizzatori, Inghilterra, Francia,. Olanda, e la prevalenza degli stati non colonizzatori, Stati Uniti d'America, Russia, Cina, alla fine della seconda Guerra mondiale ha fatto accettare nella costituzione delle N. U. il principio nuovissimo che nelle relazioni internazionali gli affari coloniali non sono di competenza esclusiva degli stati possidenti. Oltre il sistema di amministrazione fiduciaria internazionale (v. amministrazione fiduciaria, in questa App.) di applicazione volontaria, le N. U. hanno regolato con il loro statuto (cap. XI) il governo di tutti i territorî dipendenti allo scopo di promuovere il benessere degli abitanti assumendo le obbligazioni principali seguenti: sviluppo del progresso politico, economico, sociale ed educativo; sviluppo dell'autonomia; trasmissione annuale delle notizie sulle condizioni economiche, sociali ed educative dei territorî al Segretario generale delle N. U. a scopo di informazione.
Nello statuto delle N. U. il nome colonia non è usato ed è stato sostituito dall'espressione territorî dipendenti (non self governing territories). Questo concetto indica la posizione dei territorî nell'ordinamento costituzionale degli stati sovrani ed è quindi applicabile, con le norme del cap. XI dello statuto delle N. U., a qualsiasi territorio che non si governi da sé, senza badare ai suoi caratteri fisici etnici e culturali. Anche il nome indigeni è stato sostituito con i nomi abitanti e popolo, con la conseguenza di estendere i beneficî dello statuto delle N. U. a tutte le parti etniche che contengono le popolazioni dipendenti senza distinzioni di qualità.
In sostanza i territorî dipendenti sono considerati nello statuto delle N. U. come unità sociali, economiche e culturali in evoluzione, in contrasto con i modi di governo, di assoggettamento e di assimilazione. Un altro principio nuovo in questo ordinamento internazionale è dunque quello della conservazione dell'unità sociale ed economica dei popoli dipendenti e dei loro territorî come base del loro sviluppo civile e politico.
Bibl.: M. Mininni, Bibliografia giuridica coloniale, Roma 1943; G. Ambrosini, Lo statuto dei nativi dell'Algeria e della Libia, Padova 1939; G. Arangio Ruiz, Il sistema coloniale delle Nazioni Unite, in La Comunità internazionale, II (1947); A. Bertola, Diritto coloniale (Lezioni), Torino 1944; U. Borsi, Principî di diritto coloniale, Padova 1941; G. Costanzo, Lezioni di diritto coloniale internazionale, parte speciale I e II, Roma 1947 e 1948; E. Cucinotta, Diritto coloniale italiano, Roma 1938; A. D'Emilia, Appunti su alcuni aspetti e problemi del diritto coloniale, in Riv. it. per le scienze giuridiche, 1938; G. Mondaini, La legislazione coloniale italiana nel suo sviluppo storico e nel suo stato attuale (1881-1940), 2 voll., Milano 1941; W. R. Crocker, On governing colonies, Londra 1947; E. Dehon, La nouvelle politique coloniale de la France, Parigi 1945; Conférence internationale du travail, 30ème Session, Rapport III: Territoires non métropolitains, Projets de Conventions, Ginevra 1947; A. Mathiot, Le statut des territoires dépendants d'après la Charte des Nations Unies, in Revue gén. de droit intern. public, III s., voll. XVII e L 1946; R. Vuoli, ELementi di diritto coloniale, Parte generale, Milano 1943; Colonial Office, The colonial empire (1939-47), Londra 1947.