collegio sindacale
Organo di controllo sulla gestione degli amministratori in favore dell’assemblea dei soci con il principale compito di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
Previsto, in Italia, nelle cooperative e nelle società di capitali, il c. s. è obbligatorio per le società per azioni (➔ azioni, società per p), per le società in accomandita per azioni (➔ accomandita, società in) e per alcune società a responsabilità limitata (➔ responsabilità limitata, società a) particolarmente grandi e/o complesse. Si fa eccezione, dal 2004, per le società che adottano un sistema dualistico (composto dal consiglio di sorveglianza, eletto dall’assemblea, e dal consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza) o un sistema monistico, caratterizzato dal consiglio di amministrazione, che nomina un comitato per il controllo sulla gestione e affida a un organo esterno la funzione di controllo contabile. Un organo analogo è presente anche in alcuni enti pubblici quali Comuni e Province, dove prende il nome di collegio dei revisori dei conti, e nelle aziende sanitarie locali.
All’atto costituivo, e successivamente dall’assemblea, vengono nominati 3 o 5 sindaci effettivi (soci o non soci) e 2 sindaci supplenti (art. 2397 c.c.) indipendenti da coloro che sono soggetti al loro controllo. Le cause d’ineleggibilità e di decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.) sono: l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi; rapporti di parentela, fino al quarto grado, e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate; rapporti di affari e di lavoro con le stesse società; la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale; la presenza di ulteriori restrizioni previste dallo statuto, nonché l’incompatibilità o l’eccessivo accumulo degli incarichi. Almeno un sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti al registro dei revisori contabili; gli altri devono essere iscritti in albi professionali individuati con decreto del ministero della Giustizia, o essere professori di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Il c. s. deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre anche in teleconferenza, se prevista (la mancata partecipazione senza giusta causa alle assemblee o a due riunioni in un esercizio implica la decadenza del sindaco), deve redigere un verbale sull’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni decretare a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci possono richiedere informazioni agli amministratori, condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi, convocare l’assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o se, a tale riguardo, non provvedono gli amministratori. In caso di danno alla società, nel caso in cui questo fosse stato evitabile se essi avessero vigilato come previsto dalla legge, i sindaci ne rispondono in solido con gli amministratori. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall’assemblea all’atto della nomina. ● Il c. s. di società quotata ha il compito di vigilare sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’appropriatezza della struttura organizzativa, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema contabile (➔ revisione contabile). Il controllo dell’attendibilità del bilancio e della corretta tenuta della contabilità è invece attribuito alla società di revisione.