clemenziale
agg. Di clemenza, relativo agli atti giuridici di clemenza.
• «Seguo da sempre con attenzione e preoccupazione ‒ si legge nel testo pubblicato sul sito del Quirinale ‒ il tema della efficienza della giustizia e quello del suo drammatico punto di ricaduta, la realtà carceraria. Di questa ho spesso denunciato l’insostenibilità raccomandando l’adozione di provvedimenti che realizzino un sistema rispettoso del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona. Ho già detto in altre occasioni che non escludo pregiudizialmente neppure l’adozione dei provvedimenti clemenziali dell’amnistia e dell’indulto. Essi richiedono però un ampio accordo politico di cui attualmente non ravviso le condizioni e la cui assenza consiglia il pronto ricorso ad altri tipi di intervento in grado di alleggerire la pesante e penosa situazione penitenziaria, fonte ‒ anche ‒ di discredito per il paese». (Tempo, 29 luglio 2012, p. 6, Primo Piano) • il giorno dopo la sentenza Mediaset, con il Pdl in fibrillazione che si appella alla clemenza di Giorgio Napolitano, è il Quirinale a spiegare che i titolari a chiederla sono stabiliti dalla legge. Il ricorso all’istituto clemenziale previsto dall’articolo 87 della Costituzione, infatti, può essere inoltrato dal condannato, da persone a lui vicine (congiunto, convivente o tutore) e dall’avvocato. Estingue la pena inflitta con sentenza irrevocabile, può anche annullare le pene accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna. (Alessia Guerrieri, Avvenire, 3 agosto 2013, p. 5, Primo piano).
- Derivato dal s. f. clemenza con l’aggiunta del suffisso -(i)ale.
- Già attestato nel Corriere della sera del 10 marzo 1992, p. 15, Commenti (Vittorio Grevi).