CIG (Cassa Integrazione Guadagni)
CIG (Cassa Integrazione Guadagni) Sistema di garanzia del reddito da lavoro, gestito dall’INPS, le cui radici storiche risalgono all’immediato dopoguerra (d. legisl. lgt. 788/1945) e poi oggetto di numerosi interventi legislativi. Persegue l’obiettivo della salvaguardia economica dei lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività dell’impresa, determinate da eventi transitori e non imputabili alla volontà dell’imprenditore o dei lavoratori, o in situazioni temporanee di mercato (congiuntura negativa, crisi settoriali ecc.), rispondendo al principio della continuità del salario. È uno dei principali ammortizzatori sociali esistenti nel sistema economico italiano e consiste in una forma di integrazione salariale a tutela di situazioni di temporanea disoccupazione totale o parziale.
La CIG ordinaria si applica agli operai, agli impiegati e ai quadri dipendenti da imprese industriali non edili e delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni a orario ridotto, in dipendenza delle specifiche situazioni aziendali prima esposte; sono esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti così come molte tipologie di imprese quali le aziende appartenenti a settori diversi da quello edile e lapideo o a quelle del terziario. La CIG straordinaria trova applicazione nei casi di riduzioni o sospensioni di personale, determinate da crisi aziendali di particolare rilevanza sociale, in relazione alla situazione occupazionale locale e produttiva del settore, di ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali o nei casi di procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria). Il d. d. l. 3249/2012 prevede di eliminare, a decorrere dal 2014, i casi in cui la CIG straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro, implicando così l’eliminazione della causale per procedura concorsuale con cessazione di attività. Possono usufruirne esclusivamente i lavoratori (anche in questo caso operai, impiegati e quadri) delle imprese industriali che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda e quelli delle aziende del commercio con più di 200 addetti. Con limiti temporali diversi, sono ammesse anche le agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza che occupano più di 15 dipendenti. Tali vincoli implicano l’esclusione dal campo di applicazione di numerose imprese, in parte a causa del settore e, soprattutto, delle ridotte dimensioni. Presupposto necessario per l’erogazione del trattamento straordinario è la presentazione di un programma mirato al rilancio dell’attività e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. La disciplina della CIG in vigore deriva dalla riforma degli istituti di integrazione salariale stabilita dalla l. 223/1991, e successive modifiche (tra cui le più importanti sono le l. 236/1993, 451/1994 e 608/1996). La l. 2/2009 ha esplicitamente regolato la CIG in deroga (introdotta per la prima volta con la legge finanziaria del 2004), un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla CIG. Essa spetta alle aziende che operino in particolari settori produttivi o specifiche aree regionali individuate negli accordi governativi, e a tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoratori a domicilio, apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione con anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta. È necessario avere reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione. ● Per la cassa ordinaria e quella straordinaria, la misura dell’integrazione salariale è stabilita nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata a operai, impiegati e quadri per le ore settimanali non lavorate comprese tra 0 e 40. La cassa è a zero ore quando la sospensione dal lavoro è totale. L’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale non può comunque superare determinati importi stabiliti anno per anno.
La durata massima della cassa ordinaria è di 3 mesi continuativi, eccezionalmente prorogati trimestralmente (di 3 mesi in 3 mesi) fino a un massimo complessivo di un anno. La cassa straordinaria ha una durata variabile a seconda del motivo per cui è stata richiesta: di 12 mesi per le crisi aziendali (prorogabile per altri 12 mesi), 24 mesi consecutivi per le ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni, e 12 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali (prorogabili per altri 6 mesi). Essa non può comunque avere durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio, salvo che a determinate condizioni, nell’ipotesi di procedure concorsuali. Una serie di provvedimenti legislativi successivi alla l. 223/1991 (tra i più recenti, le l. 135/1997, 448/1998 e 144/1999) ha introdotto particolari proroghe ai trattamenti già concessi. Durante i periodi di integrazione salariale sono regolarmente dovuti ai lavoratori gli assegni per il nucleo familiare, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche di malattia e di maternità. Il d. d. l. 3249/2012, allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, si propone l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione, presso l’INPS, di fondi di solidarietà. I fondi saranno volti a finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Resta invariata l’attuale normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria (salvo quanto previsto in caso di procedura concorsuale con cessazione di attività). Vengono inoltre portate a regime le estensioni dell’ambito della CIG straordinaria rinnovate annualmente per le imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15. Viene inoltre confermata a regime l’applicazione della normativa CIG straordinaria ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.
La l. 223/1991 (art. 4) ha anche previsto che, nel caso in cui l’azienda ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel metterlo in atto, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, essa abbia la facoltà di avviare le cosiddette procedure di mobilità (➔).
L’integrazione salariale è stata inoltre prevista (dal 1972 e, con modifiche, dal 1975) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, che svolgano annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda e che siano sospesi temporaneamente dall’attività a causa di intemperie stagionali o per altri motivi non imputabili al datore di lavoro (l. 457/1972). Per questa categoria è dovuto un trattamento salariale sostitutivo sempre pari all’80% della retribuzione corrente, per un massimo di 90 giorni l’anno.