Centrale dei rischi
Servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Istituito il 1° aprile 1964 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (➔ CICR) e gestito dalla Banca d’Italia, fornisce indicazioni sulla posizione debitoria della clientela delle banche e degli intermediari autorizzati e vigilati dall’autorità medesima.
Come disciplinato dalla circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, rubricata Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria: per le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica italiana; per gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (➔ TUB), iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107, TUB, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, con l’esclusione dell’attività di credito al consumo (se superiore al 50% dell’attività di finanziamento); per le società per la cartolarizzazione dei crediti, note anche come Special Purpose Vehicle (SPV).
Gli intermediari, cosiddetti partecipanti, comunicano alla C. dei r., con cadenza mensile, il totale dei crediti verso i propri clienti sulla base di soglie minime stabilite (i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo). In particolare, sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.
Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere. Intestatari delle segnalazioni possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organismi (che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile), le cointestazioni (insieme di più soggetti cointestatari di uno o più fidi), i fondi comuni d’investimento.
Le segnalazioni, come previsto dalla normativa, devono pervenire alla Banca d’Italia entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento; l’invio è da effettuarsi anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Gli intermediari partecipanti, oltre a comunicare le informazioni relative alla propria clientela, ricevono dalla Banca d’Italia informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei soggetti segnalati e di quelli a essi collegati. Ciascun intermediario può, inoltre, ottenere informazioni relative a soggetti non annoverati nelle proprie segnalazioni, purché la richiesta sia connessa con l’assunzione e con la gestione del rischio di credito, o legata a fini di difesa processuale collegati a un rapporto di credito intrattenuto con la clientela.
Le informazioni raccolte dalla C. dei r. non hanno natura certificativa; i crediti segnalati potrebbero non collimare esattamente con l’effettivo indebitamento del soggetto. Inoltre, le informazioni acquisite dal servizio hanno carattere riservato. Il loro trasferimento all’interno di un medesimo gruppo bancario, anche transnazionale, è consentito, al pari di quanto menzionato precedentemente, per finalità connesse con l’assunzione e con la gestione del rischio di credito. Gli intermediari partecipanti segnalano alla C. dei r. anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie filiali all’estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti. Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi contribuisce a migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela e la qualità degli impieghi degli intermediari incrementando, simultaneamente, la stabilità del sistema creditizio.