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Centrale dei rischi

di Sabrina Scarito - Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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Centrale dei rischi

Sabrina Scarito

Servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Istituito il 1° aprile 1964 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (➔ CICR) e gestito dalla Banca d’Italia, fornisce indicazioni sulla posizione debitoria della clientela delle banche e degli intermediari autorizzati e vigilati dall’autorità medesima.

Soggetti obbligati alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi

Come disciplinato dalla circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, rubricata Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, la partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è obbligatoria: per le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repub­blica italiana; per gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (➔ TUB), iscritti nell’albo e/o nell’elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107, TUB, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, con l’esclusione dell’attività di credito al consumo (se superiore al 50% dell’attività di finanziamento); per le società per la cartolarizzazione dei crediti, note anche come Special Purpose Vehicle (SPV).

Gli intermediari, cosiddetti partecipanti, comunicano alla C. dei r., con cadenza mensile, il totale dei crediti verso i propri clienti sulla base di soglie minime stabilite (i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo). In particolare, sono oggetto di segna­lazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono ele­menti utili per la gestione del rischio di credito.

Regolazione delle segnalazioni

Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere. Intestatari delle segnalazioni possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organismi (che, pur sprovvisti di personalità giu­ridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile), le cointestazioni (insieme di più soggetti cointestatari di uno o più fidi), i fondi comuni d’investimento.

Le segnalazioni, come previsto dalla normativa, devono pervenire alla Banca d’Italia entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento; l’invio è da effettuarsi anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Gli intermediari partecipan­ti, oltre a comunicare le informazioni relative alla propria clientela, ricevono dalla Banca d’Italia informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei soggetti segnalati e di quelli a essi collegati. Ciascun intermediario può, inoltre, ottenere informazioni relative a soggetti non an­noverati nelle proprie segnalazioni, purché la ri­chiesta sia connessa con l’assunzione e con la gesti­one del rischio di credito, o legata a fini di difesa processuale collegati a un rapporto di credito intrattenuto con la clientela.

Gestione delle informazioni

Le informazioni raccolte dalla C. dei r. non hanno natura certi­ficativa; i crediti segnalati potrebbero non collimare esattamente con l’effettivo indebitamento del soggetto. Inoltre, le informazioni acquisite dal servizio hanno carattere riservato. Il loro trasferi­mento all’interno di un medesimo gruppo bancario, anche transnazio­nale, è consentito, al pari di quanto menzionato precedentemente, per finalità connesse con l’assunzio­ne e con la gestione del rischio di credito. Gli interme­diari partecipanti segnalano alla C. dei r. anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie filiali all’estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti. Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi contribuisce a migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela e la qualità degli impieghi degli intermediari incremen­tando, simultaneamente, la stabilità del sistema creditizio.

Vedi anche
Banca d’Italia Banca d’Italia Banca centrale dell’Italia. 1. Storia Nata nel 1893 come società per azioni dalla fusione della Banca nazionale nel Regno d’Italia, della Banca nazionale toscana e della Banca toscana di credito, ebbe il privilegio dell’emissione insieme a Banco di Napoli e Banco di Sicilia, con i quali ...
Tag
  • CARTOLARIZZAZIONE
  • BANCA D’ITALIA
Vocabolario
centrale-rischi
centrale-rischi (centrale rischi), loc. s.le f. Archivio informativo sui rischi bancari relativo alle eventuali posizioni debitorie dei clienti nei confronti delle loro banche. ◆ A quanto ammontano questi debiti contratti da centinaia di...
centrale
centrale agg. e s. f. [dal lat. centralis, der. di centrum «centro»; l’uso sostantivato si ha per ellissi di sede, officina e sim.]. – 1. agg. a. Del centro, che costituisce il centro: punto, parte, idea, problema centrale. b. In geografia,...
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