CENTESIMA
. La centesima rerum venalium è una tassa dell'1 % su tutte le vendite all'asta, stabilita da Augusto, probabilmente nel 6 d. C., quando creò l'aerarium militare. Nel 15 il popolo ne chiese l'abolizione, che Tiberio rifiutò; ma nel 17, dopo l'annessione della Cappadocia, la ridusse alla metà (ducentesima). Caligola, nel 38, l'abolì completamente per l'Italia. Essa non fu mai abolita nelle provincie: sotto Alessandro Severo, Ulpiano la ricorda fra i vectigalia publica in vigore ai suoi tempi; se ne ha notizia pure nel Codice Giustinianeo.
Bibl.: G. Humbert, in Daremberg e Saglio, Dictionn. d. antiquités gr. et romaines, dove è anche la più antica bibliografia; W. Kubitschek, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., III, coll. 1928-29; Leist, ibid., II, col. 2272; E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, II, p. 180; Th. Mommsen, in Hermes, XII, p. 93 segg.; R. Cagnat, Imposte indirette presso i Romani, in Bibl. di storia economica di V. Pareto, V, pp. 666-671; Dureau de La Malle, L'economia politica dei Romani, in Bibl. di storia economica di V. Pareto, I, ii, p. 495 segg. (le cui conclusioni non sembrano sempre accettabili).