CELEBRET
. È una lettera commendatizia con firma e sigillo del vescovo (per i preti secolari), o del superiore (per i regolari), o della congregazione per la Chiesa orientale (per i preti di rito orientale), senza di cui un sacerdote non può essere ammesso a celebrare la messa fuori della sua diocesi, o anche solo in una chiesa a cui sia estraneo. La parola latina significa "che egli celebri". La legge risale al concilio Tridentino (sess. XXIII, De reform., cap. 16°), il quale prese a modello antichi canoni contro i preti girovaghi. Prescrizioni locali, alcuni particolari dello stesso codice di diritto canonico (can. 804) e il principio che scopo della legge fu non di ostacolare la celebrazione, ma di assicurare che la persona del celebrante fosse "proba", servono a sciogliere i casi pratici nell'applicazione di tale legge.