CAZÀ (fr. caza; ted. Kaza; nel nuovo alfabeto turco-latino kaza)
È la pronunzia turca dell'arabo qaÿā', che significa la carica o la giurisdizione d'un giudice, ma che la legge ottomana sui vilāyet del 7 giumādà II 1281 èg. (7 novembre 1864) introdusse nell'ordinamento amministrativo ottomano per designare la circoscrizione alla quale è preposto un caimacam (v.). Essa esiste anche in Siria, Palestina e Mesopotamia dopo il loro distacco dal già Impero ottomano. Secondo la legge ottomana predetta, il cazà era la suddivisione immediata del livà (liwā', detto anche sangiaccato o mutaṣarrifato); ma la costituzione turca del 20 aprile 1924 ha soppresso i livà, cosicché il cazà è divenuto la suddivisione immediata del vilāyet (nel nuovo alfabeto vilâyet). Arrondissemem (circondario) è qualche volta la traduzione di cazà. Il cazà si suddivide in nāḥiyeh (fr. nahiyé, nel nuovo alfabeto turco-latino nahiye), vocabolo d'origine araba e talora tradotto con canton. Nella Libia italiana i nomi liuà, cazà e nahia, conservati per 17 anni, con l'equivalente italiano di regione, circondario e distretto, figurano ancora nelle "Norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania" del 1° giugno 1919 e scompaiono invece con l'ordinamento del 31 agosto 1928.