Manufatto stradale, che serve a evitare l’incrocio a raso tra due strade, o tra una strada e una ferrovia, sostenendo a livello più alto il piano viabile dell’opera meno importante; l’altezza dei c. ferroviari non deve scendere sotto i 5,50 m, quella dei c. stradali sotto i 4,50 m (4,75 m nel caso di c. autostradali).