CATTEDRATICO (o sinodatico)
È una moderata tassa annuale da pagare, quale segno di sudditanza, al proprio vescovo da tutte le chiese e benefici soggetti alla giurisdizione vescovile e dalle confraternite laiche. Viene stabilita nel concilio provinciale o nella conferenza dei vescovi di ogni provincia ecclesiastica, a meno che un'antica consuetudine non l'abbia già determinata. Si chiama cattedratico perché è dato in omaggio alla cattedra ossia all'autorità episcopale diocesana; sinodatico perché spesso pagata in occasione del sinodo diocesano. In origine era un diritto consuetudinario: il concilio II di Braga (572) lo codificò per i capitoli e le chiese parrocchiali, e Onorio III (1217-1227) lo estese a tutti i benefici.
Bibl.: Ferraris, Bibliotheca Iuris Canonici, Roma 1886; Codex Iuris Canonici, can. 1504.