CATASTO (IX, p. 437)
Catasto dei terreni. - Revisione generale degli estimi. - Il r. decr. legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, ha disposto per tutto il territorio dello Stato la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori, base dei vigenti catasti, nonché la determinazione del reddito agrario assoggettabile ad imposta, con le stesse operazioni stabilite per gli estimi censuarî.
Per ogni qualità e classe di terreni sono state determinate le tariffe di reddito dominicale (parte dominicale del reddito annuo medio ordinario, per unità di superficie) e le tariffe di reddito agrario (somma dell'interesse del capitale di esercizio e del compenso al lavoro direttivo, per unità di superficie e con carattere di media e di ordinarietà). La media è relativa alla estensione nel tempo e l'ordinarietà è in relazione alla organizzazione aziendale, ai metodi di coltivazione e alla capacità del conduttore. Viene ritenuta ordinaria la forma più diffusa nel comune in esame.
Il periodo di riferimento per la determinazione delle quantità annue medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione è costituito dal numero di anni sufficienti per tener conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi ed i massimi attribuibili a cause straordinarie. I prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutati in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1937 e la fine (dicembre 1939) delle operazioni di revisione.
Con innovazione di grande rilievo, la determinazione delle tariffe è stata effettuata attraverso analisi economiche di aziende agrarie ordinarie e successiva ripartizione dei redditi aziendali dominicale ed agrario tra le singole particelle costituenti l'azienda, mentre prima del 1939 le tariffe venivano determinate considerando come azienda la singola particella catastale e analizzando il bilancio di questa azienda fittizia.
Le operazioni di revisione degli estimi sono state ultimate entro il 1942 ed hanno permesso di elevare il reddito imponibile dominicale da L. 1.500.000 a L. 7.500.000 e di stabilire in L. 2.300.000 l'ammontare complessivo del reddito agrario, per l'intero territorio dello Stato.
Le norme stabilite per la determinazione delle tariffe in sede di revisione degli estimi, sono seguite anche per la determinazione delle tariffe nei territorî nei quali viene man mano attivato il Nuovo catasto dei terreni.
Stato dei lavori nel 1947. - Alla fine del 1947 il Nuovo catasto risultava compiuto ed in conservazione in 5851 comuni, per una superficie complessiva di ha. 24.251.031 pari al 79% della superficie dello Stato nei confini 1939. Per i restanti 6.773.326 ha. si aveva alla fine del 1947 la seguente situazione del lavoro di formazione: operazioni geometriche, compiute per ha. 5.596.333; operazioni di stima, compiute per ha. 4.236.734; operazioni di contenzioso, compiute per ha. 2.417.485.
Catasto aerofotogrammetrico. - Nel 1933 sono stati iniziati in Italia gli esperimenti di rilevamento del terreno a mezzo di metodi aerofotogrammetrici. Con voli alla quota di 1500 ÷ 2000 metri il terreno viene fotografato su coppie di lastre succedentisi a nastro continuo e con parziale ricoprimento, e nelle officine di restituzione viene riformato, in scala ridotta, il modello spaziale con gli apparecchi restitutori, per mezzo dei quali vengono direttamente tracciate sulla carta la planimetria e l'altimetria della zona fotografata (v. fotogrammetria, in questa App.).
Per rilievi catastali aerofotogrammetrici il terreno viene prima del volo segnalato in genere con macchie di calce in corrispondenza dei termini di proprietà e di altri punti topografici importanti, e vengono eseguite triangolazioni e poligonazioni di appoggio per le levate aeree.
Per il rilievo catastale sono state usate macchine da presa e restitutori italiani (fotocartografo Nistri e stereocartografo Santoni). I buoni risultati degli esperimenti hanno indotto l'Amministrazione del catasto e dei servizî tecnici erariali a far largo ricorso ai metodi aerofotogrammetrici, talché alla fine del 1947 risultavano rilevati con tali metodi 300.000 ha. ed il lavoro era in corso per 271.000 ha., nelle provincie di Roma, Latina, Viterbo, Firenze, Sondrio, Terni e Belluno. Le mappe ottenute con il rilievo aerofotogrammetrico contengono oltre alla planimetria, come le mappe ottenute con rilevamenti a terra, anche l'altimetria, mediante rappresentazione a curve di livello alla equidistanza in genere di m. 2. La scala della carta (1:2.000 per la massima parte) e la piccola equidistanza delle curve di livello rendono le mappe catastali aerofotogrammetriche documenti cartografici così completi e dettagliati da consentirne il più largo impiego per progettazioni di lavori d'ingegneria e per studî tecnico-economici.
Nuovo catasto edilizio urbano. - Con r. decr. legge 13 aprile 1939, n. 692, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono stati disposti l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del Nuovo catasto edilizio urbano. Questo nuovo catasto modifica radicalmente il Catasto fabbricati vigente ed investe anche il settore della relativa imposta in quanto il nuovo catasto fornirà la base imponibile.
Il Catasto dei fabbricati vigente si richiama alla legge 11 agosto 1870, che diede facoltà al governo italiano di provvedere alla formazione di un Catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione dei redditi ordinata dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2136, con la quale l'imposta sui fabbricati fu disgiunta da quella sui terreni. In tal modo il Catasto dei fabbricati ru nettamente distinto da quello dei terreni e rispose a finalità esclusivamente tributarie. L'imposta fissata dalla legge del 1865 colpisce per i fabbricati il reddito effettivo o presunto, dichiarato dai possessori e riveduto dagli organi statali. Il reddito imponibile si ottiene detraendo dal reddito lordo un terzo per le spese. Un'esenzione di due anni per l'applicazione dell'imposta è accordata ad ogni nuova costruzione, ed esenzioni permanenti e temporanee sono concesse con carattere oggettivo o soggettivo. Nelle mappe dei centri abitati (scala 1 : 1.000 o 1 : 500) fu rappresentato ogni fabbricato (anche se esente da imposta) con accessorî e dipendenze, in una unica particella: la rappresentazione grafica fu limitata al perimetro esterno. In un sommarione sono indicati, di ogni fabbricato, ubicazione, numero di mappa, qualità o destinazione, stato materiale, area occupata, numero dei piani e dei vani per ogni piano. Atti fondamentali del catasto: la mappa, la tavola censuaria, il registro delle partite, il prontuario dei numeri di mappa e la matricola dei possessori.
La conservazione del Catasto dei fabbricati, affidata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, si effettua mediante l'esecuzione delle volture per seguire le mutazioni nelle persone e mediante le revisioni per seguire le mutazioni nello stato e nel reddito dei fabbricati. Revisioni generali furono compiute negli anni 1870, 1878, 1899 e 1924. Le revisioni parziali si eseguono solo nei casi previsti dalla legge.
Il vigente Catasto dei fabbricati viene criticato per le incertezze nella identificazione e nella consistenza e per il suo progressivo allontanarsi dalla realtà (le esenzioni per i nuovi fabbricati hanno fatto trascurare il censimento degli stessi). L'imposta poi è calcolata in definitiva sul reddito lordo e quindi risulta sperequata con maggior gravame verso le case più povere.
L'oggetto della ricerca per il Nuovo catasto edilizio urbano è non più il reddito reale o presunto di ogni singolo fabbricato, ma il reddito catastale, cioè quello medio ordinario ritraibile, al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo delle imposte e sovrimposte sui fabbricati e dei contributi di ogni specie. L'unità di rilevamento e di accertamento estimativo è la unità immobiliare, ossia ogni parte d'immobile per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.
La parte geometrica del Nuovo catasto edilizio urbano si concreta con la rappresentazione in mappa delle linee perimetrali di ciascun fabbricato e delle sue attinenze coperte. L'area coperta dal fabbricato e quella delle sue attinenze scoperte non disgiunte, allorché sull'una e sull'altra esistono pro-indiviso i medesimi diritti di proprietà, costituiscono nel loro insieme una particella edilizia. Una attinenza disgiunta dal fabbricato o non disgiunta ma con diritti di proprietà diversi costituisce pure una particella edilizia. Ogni particella edilizia è contraddistinta in mappa con un numero (una lettera se trattasi di edificio pubblico esente da imposta). L'unità immobiliare viene identificata negli atti del catasto con il numero o i numeri che in mappa contraddistinguono le particelle edilizie che la compongono (numero principale), ovvero dal numero stesso seguito da un secondo numero (numero subalterno) quando un fabbricato comprende più unità immobiliari o loro porzioni.
Agli effetti della determinazione della rendita le unità immobiliari di ciascun comune o di porzione di comune sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.
Le operazioni di stima si svolgono nel seguente ordine:
1) formazione delle zone censuarie (identificazione nel territorio di un comune delle aree su cui insistono gruppi di unità immobiliari aventi caratteristiche affini e nettamente difformi da quelle delle altre zone);
2) formazione delle categorie o qualificazione (distinzione delle unità immobiliari urbane di ogni zona secondo le specie essenzialmente differenti per caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell'unità immobiliare);
3) formazione delle classi o classificazione (suddivisione di ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività);
4) classamento (attribuzione di ciascuna unità immobiliare alla categoria ed alla classe corrispondente, procedendo con confronto di unità tipo scelte per ogni categoria e classe);
5) formazione delle tariffe (la tariffa esprime in moneta legale il reddito medio ordinario ritraibile dalle unità immobiliari appartenenti ad una determinata classe, al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo soltanto dell'imposta sui fabbricati, delle relative sovrimposte, e dei contributi di ogni specie, riferita all'unità di consistenza catastale).
La tariffa è riferita nella sua prima determinazione al 1° gennaio 1939.
Il Nuovo catasto edilizio urbano è costituito dai seguenti atti: il registro delle partite dei possessori; la tavola censuaria; la matricola dei possessori; la mappa particellare.
Il Nuovo catasto è da conservare e tenere al corrente in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune le variazioni che avvengono rispetto alle persone del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alle persone che godono di diritti reali sui beni stessi e le variazíoni nello stato dei beni per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Le operazioni di accertamento delle proprietà immobiliari urbane, la determinazione dei redditi e la formazione del Nuovo catasto edilizio urbano sono state affidate dal r. decr. legge 13 aprile 1939, n. 652, all'Amministrazione del catasto e dei servizî tecnici erariali, mentre l'applicazione dell'imposta sul reddito dei fabbricati è di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Per ciascun comune o porzione la determinazione delle categorie, delle classi e delle tariffe è eseguita dagli Uffici tecnici erariali di concerto con le Commissioni censuarie comunali. Le controversie sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali. La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle provinciali inadempienti ed è competente a trattare i ricorsi per questioni di massima e per violazioni di legge.
Alla fine del 1947 risultavano pressoché ultimate le operazioni di accertamento, qualificazione, classificazione, classamento e formazione delle tariffe. Nel secondo semestre 1948, si è iniziata la pubblicazione degli atti per dar modo ai possessori di presentare gli eventuali reclami. Il Nuovo catasto edilizio urbano consentirà un accertamento generale dei fabbricati urbani e la perequazione dell'imposta gravante sui loro redditi.
Bibl.: Per il catasto terreni, cfr.: A. Serpieri, Costi, rendimenti e imposte nell'agricoltura, Firenze 1939; id., La Terra e l'Imposta, in Rivista del Catasto, 1943; id., La stima dei beni fondiari, Bologna 1947; M. Bandini, A. Brizi ed altri, Il Catasto dei terreni, Firenze 1940; L. Lorenzetti, Manuale di estimo catastale, Milano 1941; L. Einaudi, La terra e l'imposta, Torino 1942; G. Medici, Lezioni di estimo, Bologna 1942; A. Brizi, Estimo agrario, Città di Castello 1946; G. Boaga e N. Famularo, Topografia, costruzioni, estimo, Roma 1947. Per le applicazioni della fotogrammetria aerea per la formazione delle mappe del Catasto italiano, in Rivista del Catasto, 1935; Direzione gen. Catasto, Operazioni di fotogrammetria aerea, Roma 1943; G. Boaga, Trattato di Geodesia e Topografia, Padova 1948. Per il catasto edilizio, v.: L. Lorenzetti, op. cit.; N. Famularo, Stima dei fabbricati, Bologna 1947; G. Boaga e N. Famularo, op. cit.