CATASTASI (κατάστασις "disposizione")
In diritto attico è il soldo d'equipaggiamento accordato dallo stato a quei cittadini attici che, dopo la docimasia di fronte al Consiglio, entravano nel corpo dei cavalieri. Va distinto dal σῖτος ἴπποις, ossia dal denaro (circa una dramm) concesso al cavaliere per il mantenimento del cavallo. Sembra poco probabile che i cavalieri uscenti di carica dovessero restituire la catastasi perché fosse consegnata a coloro che li sostituivano: tale restituzione fu una misura eccezionale presa per quei cavalieri che avevano servito sotto i Trenta.
Nei papiri dell'età tolemaica e romana, la parola ha tre significati: 1. l'iscrizione a ruolo d'una causa; 2. il dibattimento giudiziario; 3. l'istituzione d'un funzionario nel suo ufficio per mezzo dell'autorità preposta; e quindi anche, nell'età romana, la nomina dei tutori.
Bibl.: A. Boeckh, Staatshaushalt., d. Ath., 3ª ed., I, Berlino 1886, p. 319; G. Busolt, Gr. Staatsalt., 2ª ed., Monaco 1892, p. 312; J. H. Lipsius, Das att. Recht und Rechtsverf., Lipsia 1905, p. 117; A. Martin, Les cavaliers athéniens, in Bibl. des écoles franç. d'Athènes et de Rome, Parigi 1886, fasc. 47, p. 335 seg.; H. Sauppe, in Philologus, XV, p. 69 seg.; G. F. Schömann-Lipsius, Griech. Altert., 4ª ed., I, Berlino 1897, p. 480, II, p. 160, n. 3; Schulthess, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., X, coll. 2486-87; L. Mitteis, Grundzüge der Papyruskunde, Lipsia 1912, p. 255.