CASELLARIO GIUDIZIALE (fr. casier judiciaire; sp. archivo judicial; ted. Strafregister; ingl. crime record office)
Questo istituto ha la sua origine in alcuni statuti medievali che prescrivevano la tenuta di libri o di registri destinati a raccogliere e a conservare notizia dei procedimenti penali, specialmente quando questi importassero, come effetto, l'infamia o l'incapacità di pubbliche cariche. Essendo però molto difficile attingere tali notizie dai registri dei processi, perché occorrerebbe preventivamente conoscere tutti i luoghi ove un individuo ha lasciato traccia della sua attività delittuosa, fu escogitato il sistema del casellario giudiziale che consiste nel riunire nel luogo di nascita di ciascun cittadino, o in una circoscrizione più ampia da cui questo luogo dipenda (mandamento, circondario, ecc.), le notizie relative ai suoi precedenti giudiziarî. Tale sistema introdotto in Italia col r. decr. 6 dicembre 1865, n. 2644, è ora disciplinato dal libro IV, titolo IV, capo I del codice di procedura penale del 27 febbraio 1913 (articoli 618 e segg.), dal regolamento approvato con r. decr. 9 ottobre 1913, n. 1178, e dagli articoli 10 e segg. del r. decr. 9 ottobre 1922, n. 1366.
Il casellario ha scopi giudiziarî, amministrativi, scientifici. Le notizie che esso conserva sono indispensabili nel processo penale per rendere possibile l'applicazione delle norme sulla recidiva, sul cumulo delle pene, sulla condanna condizionale e costituiscono la sola fonte autorizzata d'informazioni sulla moralità in senso generico delle parti e dei testimonî. Il casellario agevola il controllo sull'esecuzione delle sentenze; ma, oltre questi fini prevalenti di giustizia penale, ne ha altri sussidiarî, in quanto è fonte precipua d'informazioni per la pubblica amministrazione e per i privati e costituisce un pregevole osservatorio da cui gi traggono, in specie, i dati per la statistica della criminalità.
L'ordinamento del casellario è costituito: a) da 2 uffici locali presso ciascun tribunale, tenuti dai cancellieri e posti sotto la direzione del procuratore del re; b) da un ufficio centrale presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto che conserva e raccoglie un esemplare dei cartellini esistenti nei casellarî locali e che sostanzialmente esercita una funzione di coordinamento e di controllo degli uffici locali. Esso inoltre costituisce la fonte delle indagini statistiche ed è di notevole utilità, allorché si tratti di ricostituire casellarî locali andati distrutti in conseguenza d'incendî o di disastri.
Nel casellario giudiziale devono essere iscritti: a) in materia penale: le sentenze e i decreti di condanna e le sentenze di proscioglimento, salvo che il proscioglimento sia pronunziato per inesistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso o non vi ha preso parte. Per evitare l'accumulamento dei cartelini, e attesa la minima entità delle trasgressioni, non è richiesta l'iscrizione delle decisioni relative a contravvenzioni municipali; b) in materia civile: le sentenze passate in giudicato che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione; c) in materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti coi quali il commerciante è dichiarato o considerato fallito. Si fa infine menzione nel casellario della revoca delle decisioni e dei provvedimenti di cui alle lettere b e c.
L'iscrizione nel casellario delle sentenze di cui alla lettera b) serve a integrare il sistema di pubblicità delle medesime, stabilito dall'art. 844 del cod. di proc. civ. e dall'art. 269 del regol. gen. giud., sebbene in pratica non risulti da essa notevole utilità. Nella materia commerciale si è voluto non solo integrare la pubblicità delle sentenze dichiarative di fallimento (articolo 697 del cod. di comm.), ma si è tenuto conto dello stato di fallimento e di coloro che sono considerati falliti, perché l'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica ne fa una causa di esclusione dal diritto elettorale. Le decisioni suddette sono iscritte nel casellario, qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che le abbia pronunciate. Quanto alle sentenze penali pronunciate a carico di cittadini italiani da tribunali stranieri è da ritenersi che esse debbano essere iscritte soltanto quando i governi esteri ne diano comunicazione in base a regolari convenzioni internazionali.
Norme particolari dispongono intorno all'eliminazione delle iscrizioni dal casellario, la quale è demandata al cancelliere che deve estrarre di mese in mese i cartellini da eliminarsi e trasmetterli al casellario centrale. Il motivo normale d'eliminazione dei cartellini è quello della morte dell'iscritto, quando di essa si abbia notizia in modo ufficiale. Per temperare questa rigida nomina che farebbe durare per tutta la vita dell'individuo le iscrizioni nel casellario sono stabiliti però anche altri motivi d'eliminazione, varî a seconda che si tratti di delitti o di contravvenzioni, di condanne o di proscioglimento.
Gli articoli 621 a 624 del codice penale disciplinano i casi entro i quali le iscrizioni del casellario possono essere, mediante certificati, rese pubbliche: argomento assai controverso in dottrina, poiché riguarda i limiti entro cui devono essere contemperati gl'interessi dei singoli e quelli della società. Perciò è consentita una gradazione maggiore o minore di pubblicità a seconda che prevalgano i motivi di pubblico interesse o quelli privati.
I certificati si distinguono secondo il loro contenuto, in: generali penali, civili; e secondo lo scopo per cui servono: per uso di giustizia penale, per altri provvedimenti amministrativi, per uso privato, o per ragione di elettorato politico. I certificati richiesti dall'autorità giudiziaria per uso di giustizia penale devono contenere l'esatta biografia giudiziaria per quanto riguarda i precedenti penali e la capacità civile della persona designata e perciò devono riprodurre tutte le iscrizioni esistenti nel casellario. I certificati richiesti dall'autorità civile o militare agli effetti del conferimento, sospensione o revoca d'un diritto, dignità, ufficio pubblico, ecc., devono avere per fondamento una disposizione di legge o di regolamento che faccia dipendere il provvedimento di cui sopra dall'esistenza o inesistenza di decisioni che devono essere conservate nel casellario.
Come l'articolo 42 del regolamento chiarisce, la facoltà della pubblica amministrazione non è illimitata, in quanto essa deve enunciare sempre lo scopo della richiesta tendente ad agevolare l'attuazione d'una norma di legge o di regolamento. È da ritenersi quindi che, qualora una pronuncia iscritta nel casellario non possa più spiegare efficacia sul provvedimento che l'amministrazione dovrà adottare, come nel caso in cui siano cessati gli effetti d'una sentenza di proscioglimento per l'avvenuta riabilitazione, il cancelliere non sia tenuto a trascrivere la pronuncia nel certificato.
I certificati per uso privato possono essere sempre richiesti da ciascun cittadino in nome proprio o in nome altrui, quando ricorra uno dei motivi tassativamente indicati dall'articolo 622. Nell'un caso e nell'altro il contenuto del certificato è meno ampio, in quanto, di regola, non vi si fa menzione delle sentenze di proscioglimento e dei casi in cui la condanna fu sospesa o comunque cessò di avere effetto. I certificati per ragione di elettorato politico o amministrativo sono spediti a richiesta di chiunque, con le limitazioni stabilite dall'articolo 624 del codice.
Bibl.: V. Cosenza, Il Casellario giudiziale, relazione alla Commissione per la statistica giudiziaria, Roma 1895; L. Lucchini, Di una riforma tecnica del casellario giudiziale e del suo coordinamento con la statistica giudiziaria penale, Roma 1901; R. de Notaristefani, La legge Lucchini sul casellario giudiziale, Verona 1902; S. Gianzana, Casellario giudiziale, Milano 1903; G. Le Poittevin, Le Casier Judiciaire, Parigi 1907; Mortara, Aloisi, Mongini, Commento al Codice di procedura penale, VII, Torino 1926.