Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Documento che rispecchia i valori condivisi nell’Unione Europea, fissando gli obblighi che istituzioni e Stati nazionali si impegnano a rispettare, nei confronti dei loro cittadini.
I diritti, riuniti nella C. dei d. f. dell’U. E. (proclamata ufficialmente a Nizza nel 2000), sono stati suddivisi in 6 capitoli che riguardano la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia. Nell’ambito della biologia e della medicina, per es., è previsto il diritto al consenso informato, il divieto di commercializzazione del corpo umano e delle sue parti, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani e di pratiche biogenetiche (art. 3). Non si è proclamato il diritto generico alla salute, ma quello di ogni individuo ad «accedere alla prevenzione sanitaria e a ottenere cure mediche» (art. 35). È contemplato il diritto alla tutela dei dati personali (art. 8), frutto del progresso elettronico e della globalizzazione, e quello alla libertà di impresa (art. 16), finora mai citato in atti internazionali. Alcuni articoli della C. rivestono un particolare interesse sociale e culturale, come il principio di non discriminazione, da applicarsi nel caso di diversità di orientamenti sessuali (art. 21), il principio di libertà religiosa e quello di istruzione (art. 10 e art. 14), da impartire secondo le convinzioni dei genitori. L’art. 9 afferma che «il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti» secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio, chiarendo come al riguardo ci siano due diritti distinti, quello di sposarsi e quello di formare una famiglia, e riconoscendo così che è possibile formare una famiglia anche senza il matrimonio.
Fra i nuovi diritti, da ricordare quelli del bambino, degli anziani e dei disabili, che non avevano trovato spazio nelle Costituzioni nazionali del dopoguerra. I diritti proclamati dalla C. sono destinati a vivere, innanzitutto, al di fuori delle aule dei tribunali, costituendo principi di azione delle istituzioni pubbliche, oltre che limiti all’esercizio dei loro poteri.