Secondo il Codex iuris canonici (can. 564 e seg.), il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli (comunità religiose, associazioni od opere pie, istituti di educazione, ospedali, soldati, carcerati ecc.).
Il c. militare può essere considerato come un parroco, la cui giurisdizione è determinata dall’appartenenza dei fedeli alle forze armate e corpi assimilati, e si estende talvolta alle famiglie dei militari.