CAPITOLATO (fr. cahier des charges; sp. pliego de condiciones; ted. Betriebsvorschriften; ingl. spectfication of contract)
Il capitolato, talora detto anche "capitolato d'oneri" o "quaderno d'oneri", è, in diritto amministrativo, un atto amministrativo che contiene le condizioni e modalità relative all'esecuzione di un contratto fra l'amministrazione pubblica e un privato o all'esercizio di una concessione fatta da quella a questo. Si distinguono capitolati generali e speciali: i primi riguardano un dato tipo di contratti o concessioni, i secondi un dato contratto o una data concessione. Le parti essenziali di ogni capitolato speciale sono due: la descrizione precisa dell'oggetto del contratto o della concessione, con tutti i particolari atti a eliminare incertezze ed equivoci, e a escludere pretesti da parte del privato per conseguire benefici maggiori di quelli spettantigli, e la determinazione della garanzia personale o reale che dal privato deve essere prestata.
I capitolati generali hanno indole sostanziale di regolamenti, anche se formalmente ne differiscono, e l'amministrazione per la quale sono stati dettati deve attenersi a essi nei contratti o negli atti concessivi in considerazione dei quali sono stati redatti; i capitolati speciali, invece, sia che si trovino allegati a detti contratti o atti, sia che vi siano semplicemente richiamati, costituiscono parte integrante delle clausole di esecuzione e di esercizio rispettivamente contenute negli uni e negli altri. Le principali disposizioni relative ai capitolati delle amministrazioni statali, che di regola debbono avere applicazione anche presso altre amministrazioni pubbliche (specialmente comuni, provincie e consorzî amministrativi) si trovano nell'antica legge fondamentale sui lavori pubblici, nelle recenti leggi speciali sull'esecuzione delle opere pubbliche, nella legge, e, più ancora, nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, salvo quanto sarà detto in seguito circa i capitolati relativi ad alcuni speciali rapporti d'impiego. I capitolati per le amministrazioni dello stato sono approvati dai ministeri alla cui competenza appartengono per ragione di materia: i contratti di queste amministrazioni conformi a capitolati approvati dietro parere del Consiglio di stato debbono sottoporsi a tale parere soltanto quando il loro valore superi della metà quello generalmente stabilito come minimo per l'obbligatorio adempimento di detta formalità.
Il più importante capitolato generale è quello relativo all'esecuzione dei lavori pubblici, via via modificato in relazione al mutare della legislazione e al prevalere di un più largo spirito equitativo: sulla originaria formazione di esso ha influito il francese cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées, la cui prima redazione risale al secolo XVII. Altri capitolati sono quelli relativi agli affitti, agli acquisti di materiali, macchine, strumenti e manufatti, nei quali si deve applicare il principio di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, alle vendite di oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili. I progetti di lavori debbono essere corredati da capitolati relativi alla loro esecuzione, compilati in modo da renderli indipendenti dalle perizie e dalle analisi che hanno ad essi servito di base e con richiamo delle condizioni generali dettate dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche.
Quanto ai capitolati relativi ai contratti comunali e provinciali, è stabilito che debbono disporre circa la consegna e il collaudo dei lavori, la cessione degli appalti, la rescissione dei contratti, i sequestri e i pignoramenti. Nella redazione dei capitolati devono tenersi presenti gli elenchi dei prezzi unitarî degli oggetti e materie che ciascuna amministrazione statale o locale è tenuta a procurarsi per i proprî servizî.
Un capitolato generale di notevole importanza è quello che porta il titolo di "Capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette", approvato, previo parere del Consiglio di stato, con decreto del ministro delle Finanze 18 settembre 1923; vale per l'esazione, oltreché delle imposte dirette, delle tasse e degli altri proventi di enti pubblici riscuotibili con la procedura stabilita per le dette imposte. Con l'approvazione del prefetto le amministrazioni comunali e consorziali possono in aggiunta dettare altre disposizioni da esse reputate opportune, che prendono il nome di "capitoli speciali".
Un tipo di capitolato che può considerarsi sopravvivenza di concezioni giuridiche ormai superate è quello relativo a certi rapporti d'impiego: le nostre leggi, infatti, in varie disposizioni si occupano di capitolati per i segretarî comunali e soprattutto di capitolati per i medici condotti e per le levatrici condotte. Tali capitolati, dopo che le linee fondamentali dello stato giuridico degl'impiegati comunali sono state tracciate dalla legge ed è stato fatto obbligo ai comuni di emanare in materia speciali regolamenti, hanno perduto gran parte dell'antica importanza; tuttavia quelli per i sanitarî sono collegati alla disciplina locale del servizio di assistenza medico-chirurgica e ostetrica, anch'essa, però, contemplata con la riforma legislativa del 1923 in un particolare regolamento.
Bibl.: G. Mantellini, Lo stato e il codice civile, Firenze 1880-82; L. Rabachino, Commento del nuovo capitolato generale degli appalti, Torino 1899; A. De Cupis, Legge sull'amministrazione del patrimonio dello stato e sulla contabilità generale, 3ª ed., Torino 1910; A. Cuneo, Appalti di opere pubbliche, 2ª ed., Milano 1924; id., Prezzi e compensi nei pubblici appalti, Torino 1918; G. Ingrosso, I contratti dei comuni, Milano 1921; S. Alessio, Codice dei lavori pubblici, Firenze 1922; Ch. Barry, Commentaire des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, Parigi 1912; R. Fernández de Velasco, Los contratos administrativos, Madrid 1927.