CAPITANERIA DI PORTO
. Organo tecnico e amministrativo dello stato, preposto al buon governo dei porti, al quale è affidata l'esecuzione delle leggi concernenti l'ordinamento, la disciplina e la tutela giuridica e sociale della marina mercantile in rapporto sia alle persone sia alla proprietà navale, alla navigazione e al territorio marittimo. Al detto organo sono altresì commesse attribuzioni di carattere militare.
Già Fenici, Egiziani, Cartaginesi e Greci affidavano a speciali magistrati il governo dei loro porti e dei loro traffici. Istituzioni simili, sempre più perfezionate, si ebbero in Roma, e poi nel Medioevo, a opera soprattutto delle nostre repubbliche marinare (v. consolato del mare e diritto marittimo). I magistrati dei porti assunsero denominazioni diverse: Consoli di mare e di porto, Ufficiali e Guardiani di porto, Maestri portolani, Conservatori del mare, Capitani di porto. Con quest'ultima denominazione, che è quella rimasta, il Breve Communis pisano del 1286 già designava gli ufficiali posti al governo dei porti di Piombino, Porto Baratti e Livorno (Porto Pisano).
Prima dell'unificazione legislativa del 1865 i servizî tecnici dei porti erano disimpegnati in Italia da un corpo militare chiamato Stato maggiore dei porti, mentre i servizî amministrativi della marina mercantile in genere erano affidati a uffici civili denominati "Consolati di marina". Dalla fusione di quei due istituti, avvenuta con la promulgazione del Codice della marina mercantile del 1865 e confermata in quello vigente del 1877, nacque il Corpo delle capitanerie di porto, organo civile che dipendeva dal Ministero della marina per il tramite della Direzione generale della marina mercantile. Col r. decreto 8 dicembre 1910, n. 857, fu creato l'Ispettorato delle capitanerie di porto, eretto un ufficio autonomo con a capo l'ispettore, alla diretta dipendenza del ministro.
Militarizzato durante la guerra, venne incluso definitivamente, col r. decreto 4 marzo 1923, n. 592, fra i corpi militari della Regia Marina, e le vecchie denominazioni di ispettore, capitano, ufficiale e applicato di porto scomparvero, sostituite da altri corrispondenti varî gradi della gerarchia militare. Finalmente, con r. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, l'Ispettorato delle capitanerie e la Direzione generale della marina mercantile passarono al nuovo Ministero delle comunicazioni, cui appartengono attualmente. Da allora gli ufficiali delle capitanerie, come facenti parte dei corpi militari della regia Marina, continuano a dipendere dal relativo ministero per lo stato giuridico, per la disciplina e per i servizî di carattere militare a essi affidati, mentre dipendono da quello delle comunicazioni per i servizî della marina mercantile loro commessi dal Codice marittimo, dal regolamento e dalle leggi complementari.
La legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina riassume la multiforme attività che si richiede agli ufficiali delle capitanerie. Essi dirigono i servizî territoriali della marina mercantile e comandano i porti regolando tutte le attività che in essi si svolgono; controllano i cantieri, gli stabilimenti meccanici e le costruzioni navali, e sovrintendono all'istituto della proprietà e ipoteca navale; verificano l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizî cui sono adibite, dirigono i soccorsi alle navi pericolanti, assistono i naufraghi, presiedono le commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, e istruiscono le azioni di coraggio compiute in mare; provvedono all'iscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela giuridica e sociale della gente di mare; esercitano il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo la loro competenza; amministrano il demanio pubblico marittimo; dirigono la vigilanza tecnica sulla pesca marittima, presiedono le commissioni compartimentali di pesca, e attuano i provvedimenti a favore dei pescatori; presiedono i consigli di leva marittima, arruolano e avviano i coscritti alle armi; tengono le matricole degli uomini in congedo illimitato e compiono le operazioni relative alla mobilitazione dell'armata; concorrono alla difesa marittima e costiera dello stato, ai servizî ausiliarî e logistici della Regia Marina, all'applicazione delle norme di diritto marittimo internazionale e ai servizî di polizia militare; fanno parte del Consiglio superiore della marina mercantile, e adempiono a ogni altro servizio che abbia attinenza con quelli indicati.
Bibl.: Encicl. giur. ital., I, ii, Milano 1890; Il Digesto italiano, VI, i, Torino 1891; v. anche Bibl. s. v. Consolato del mare e Diritto marittimo.