CAMERA
. Camera dei deputati (VIII, p. 529 e App. I, p. 348). - La Camera dei deputati che con la istituzione del collegio unico nazionale (24 marzo 1929) in forza della riforma Rocco aveva perduto ogni origine realmente elettiva, quando gli elettori furono convocati soltanto per ratificare con un monosillabo la lista di deputati precedentemente formata dal governo, cessò di aver vita anche formale allo scadere della XXIX Legislatura (marzo 1939), sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni.
La Camera dei deputati fu formalmente ripristinata il 15 luglio 1944 quando - riportandosi alla norma regolamentare che manteneva in funzione l'ufficio di presidenza nell'intervallo delle Legislature - il Consiglio dei ministri invitò l'onorevole V. E. Orlando a riprendere le funzioni di presidente della Camera, da lui già tenute durante la XXV Legislatura sino al 25 giugno 1920. V. E. Orlando costituì un ufficio di presidenza che durò, soltanto formalmente, mentre si svolgevano i lavori della Consulta nazionale; cessò con le elezioni del 2 giugno 1946 per l'Assemblea costituente.
La prima legge elettorale della Repubblica italiana (testo unico 5 febbraio 1948, n. 26) stabilisce, in armonia con la Costituzione, che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale (maschile e femminile) con voto diretto e segreto col sistema proporzionale mediante liste concorrenti (art.1; per la disciplina della candidatura, v. candidatura in questa App.). Il territorio nazionale è diviso in 31 collegi e il riparto dei seggi viene effettuato sulla base di un deputato per ogni 80.000 ab. o frazione superiore a 40.000. Avendo il collegio della Val d'Aosta un solo deputato, sono, così, complessivamente 574 seggi. L'insieme delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei voti residuati (art. 2) dando così modo ai singoli partiti di assicurare l'elezione di alcuni candidati indipendentemente dal risultato dell'elezione circoscrizionale nella quale debbono essere candidati (art. 13).
Per ottenere questo effetto occorre che il quoziente per l'elezione nelle circoscrizioni (ossia il numero minimo di voti occorrente per l'elezione di un deputato) sia fisso e non già decrescente sino ad esaurimento come avviene nel sistema d'Hondt, e ciò si ottiene sommando i voti validi ottenuti da tutte le liste e dividendo questo totale per il numero dei deputati da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale fisso. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti rappresentanti nell'ordine delle preferenze ottenute, quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale si superasse il numero dei seggi da attribuire si rifà l'operazione con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico nazionale (art. 54). Per l'assegnazione dei seggi di questo collegio, accertato il numero di quelli non attribuiti in tutte le circoscrizioni, si procede alla somma dei voti residuati in tutti i collegi circoscrizionali a favore delle singole liste collegate con quelle del collegio unico nazionale, che abbiano però raggiunto nelle circoscrizioni almeno un quoziente. Dividendo la somma dei voti residuati per il numero dei seggi da attribuire si ha il quoziente per il collegio unico nazionale. Dividendo la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente si ha il numero dei seggi da assegnare a ciascuna di esse, attribuendo quelli che eventualmente rimanessero alle liste che hanno maggiori resti (art. 59).
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni di età (art. 56 cost.). La Camera è eletta per cinque anni (art. 60 cost.), salvo scioglimento anticipato da parte del presidente della Repubblica (art. 88 cost.), e si riunisce (come pure il Senato) di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (art. 62 cost.), sempre in seduta pubblica, se non deliberi esplicitamente di tenere seduta segreta (art. 64 cost.), valida con l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le ineleggibilità e le incompatibilità sono stabilite dalla legge elettorale. Non si può appartenere contemporaneamente alle due Camere. La Camera giudica dei titoli d'ammissione dei suoi membri (art. 66 cost.) che sono protetti dalle immunità parlamentari (vedi immunità) e godono di un'indennità (art. 69 cost.).
La Camera dei deputati col Senato esercita la funzione legislativa (art. 70 cost.), può delegare la potestà legislativa al governo (art. 77 cost.), delibera lo stato di guerra (art. 78), delega il presidente della Repubblica ad emanare amnistia ed indulto, autorizza la ratifica dei trattati internazionali, concede la fiducia al governo e la revoca mediante mozione motivata e votata per appello nominale (art. 94 cost.). In seduta comune con il Senato e con tre delegati per ogni regione (uno per la Val d'Aosta) elegge il presidente della Repubblica (soli deputati e senatori sinché non siano costituiti i consigli regionali, art. 11 disp. tr. cost.); può porre in istato d'accusa il presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione (art. 90 cost.) a maggioranza assoluta, e il presidente del consiglio dei ministri e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 96 cost.) a maggioranza semplice.
La Camera può essere sciolta dal presidente della Repubblica tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato, sentito il suo presidente (art. 88 cost.), e le nuove elezioni debbono avvenire entro settanta giorni.
La Camera dei deputati effettivamente ricostituita, attraverso le elezioni generali del 18 aprile 1948, tenne la sua prima seduta l'8 maggio successivo procedendo alle elezioni del proprio ufficio di presidenza.
Camera di commercio (p. 531).
Le Camere di commercio e industria, che erano state sostituite in Italia con legge 18 aprile 1926, n. 731, dai Consigli provinciali dell'economia (trasformati poi, con r. decr. 20 settembre 1934, n. 2011, in Consigli provinciali dell'economia corporativa e, con r. decr. legge 28 aprile 1937, n. 524, in Consigli provinciali delle corporazioni), sono state ricostituite in ogni capoluogo di provincia dal decr. legge 21 settembre 1944, che ha soppresso i predetti Consigli e ha riconosciuto alle nuove Camere la qualifica di enti di diritto pubblico, estendendone le attribuzioni anche al settore agricolo, onde il nome di Camere di commercio, industria e agricoltura. Nello stesso tempo fu ricostituito alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio un Ufficio provinciale dell'industria e del commercio (UPIC) per la esecuzione degli atti e provvedimenti del ministero stesso.
Attualmente (1948) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura sono nominati dal Ministero dell'industria e commercio di concerto con quello dell'agricoltura, in attesa che si provveda alle elezioni dei Consigli camerali. Il presidente è coadiuvato da una giunta composta da quattro membri nominati dal prefetto e scelti uno fra gli industriali, uno fra i commercianti, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.
Tra le iniziative più recenti delle Camere di commercio merita di essere segnalata quella della istituzione di speciali "Borse di compensazione e di affari in reciprocità" che sono sorte presso le Camere più importanti, allo scopo di facilitare la ricerca delle contropartite di prodotti italiani con prodotti stranieri e quindi di agevolare gli scambî internazionali.
È imminente la riforma delle Camere di commercio per armonizzare le molteplici norme emanate negli ultimi anni, e per tenere conto delle nuove esigenze che si sono andate maturando, oltreché delle disposizioni contenute nella Costituzione e della creazione dell'ente Regione. Riforma che dovrà consentire a questi antichi e utili istituti di continuare a svolgere con efficacia la loro azione di propulsione e di tutela degli interessi economici che rappresentano in forma unitaria nelle singole provincie.
Nel 1946 fu ricostituita in Roma l'Unione italiana delle camere di commercio industria e agricoltura, che già aveva avuto vita dal 1901 al 1928. A essa aderiscono 90 Camere di commercio, compresa quella dello Stato libero di Trieste. L'Unione ha il compito di collegare e potenziare l'attività delle singole Camere, di assumerne la rappresentanza e di renderne possibile l'espressione e l'azione su un piano nazionale.
La Camera di commercio internazionale creata a Parigi nel 1920, non cessò mai la sua attività, neppure nei momenti più critici dei rapporti internazionali, ed ora ha ripreso in pieno la sua azione tendente a favorire i traffici fra le nazioni. La Camera di commercio internazionale è stata riconosciuta come una delle istituzioni facenti capo al Consiglio economico sociale delle Nazioni Unite. Presso i principali stati si sono costituite speciali sezioni o comitati nazionali della Camera di commercio internazionale; in Italia continua a funzionare la Sezione italiana della Camera di commercio internazionale, avente un'amministrazione e un consiglio autonomi, creata nel 1920.
Bibl.: Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, Annuario, Roma 1948.
Camera del lavoro.
Le Camere del lavoro sono risorte in Italia, dopo l'abolizione della legislazione sindacale fascista (r. decr. legge 9 agosto 1943, n. 721), come associazioni territoriali di fatto associate alla Confederazione generale italiana del lavoro. Il principio del sindacato unico per ogni categoria professionale, stabilito dai maggiori partiti politici con il patto di Roma, ha evitato la formazione di più associazioni locali e le Camere del lavoro hanno così la rappresentanza unitaria dei lavoratori di varie categorie professionali.
Le Camere del lavoro rispondono, nel quadro dell'organizzazione sindacale, al criterio della difesa collettiva dei lavoratori della stessa circoscrizione territoriale secondo lo sviluppo "orizzontale" del sindacato. Hanno generalmente sede nel capoluogo di provincia e raggruppano nel loro seno tutti i sindacati provinciali di categoria e le sezioni camerali (Camere del lavoro comunali) assistendoli nella loro attività. Si occupano direttamente dei problemi generali dei lavoratori: dall'avviamento al lavoro all'interpretazione delle norme che regolano il lavoro, dall'assistenza ai disoccupati alla soluzione delle questioni di carattere provinciale, dalle rilevazioni statistiche sulla disoccupazione, sui livelli salariali, ecc. alla difesa del costo della vita. Più particolarmente esse sono chiamate a intervenire in tutte le questioni o vertenze che interessano la vita dei lavoratori - individualmente o collettivamente - quando non siano state risolte nell'ambito del sindacato comunale o provinciale e in sede di sezione camerale.
Loro organi sono: il consiglio delle leghe composto da tutti i segretarî di sindacato provinciale, una commissione esecutiva di 9 o 15 membri e una segreteria camerale di 3 o 5 membri secondo l'importanza della provincia. Segretario responsabile è uno dei segretarî eletti, appartenente alla corrente sindacale maggioritaria.