CAMBIALE (fr. lettre de change; sp. letra de cambio; ted. Wechsel; ingl. bill of exchange)
È un titolo di credito che circola all'ordine e che contiene l'obbligazione di far pagare o di pagare al possessore del titolo una somma determinata. Natura ed effetti cambiarî del titolo dipendono dalla rigorosa osservanza di forme legalmente stabilite. La cambiale che contiene l'obbliga di far pagare (cambiale tratta) ha il tenore di un ordine di pagamento: l'emittente (traente) ordina ad altra persona (trattario, trassato) di pagare all'ordine della persona, a cui favore è rilasciato il titolo (prenditore), la somma cambiaria. Invece, la cambiale che contiene l'obbligo di pagare (cambiale propria) ha la più semplice forma di una promessa di pagamento dell'emittente all'ordine del prenditore.
Il diverso contenuto delle due specie di cambiali si può esprimere con queste semplici forme:
CAMBIALE TRATTA.
Pisa, 5 gennaio 1930-VIII
Pagate alla fine m aprile per questa mia cambiale al signor Vincenzo Bianchi mille lire.
Al signor Francesco Levi, Genova Via XX Settembre.
Giovanni Rossi.
CAMBIALE PROPRIA.
Pisa, 5 gennaio 1930-VIII
Pagherò, alla fine di aprile, per questa mia cambiale al sig. Vincenzo Bianchi mille lire.
Giovanni Rossi
In questi esempî, Giovanni Rossi è il traente della cambiale tratta ed è l'emittente della cambiale propria; Vincenzo Bianchi è prenditore dell'uno e dell'altro titolo; Francesco Levi è il trattario della cambiale tratta.
Svolgimento storico. - Il sorgere della cambiale è legato al contratto di cambio traiettizio (v. Cambio), che serviva a procurarsi la moneta per pagamenti da farsi in un determinato luogo, risparmiando le spese e i rischi del trasporto. Nella più semplice struttura dell'operazione di cambio traiettizio, A versa a B la somma di cui desidera disporre altrove e B incarica C suo coriispondente nel luogo voluto, del pagamento. La cambiale tratta si svolge dal documento con il quale B invita C a pagare l'equivalente della somma ricevuta da A. Questa origine spiega limpidamente la forma epistolare e il tenore imperativo che la tratta conserva anche ai nostri tempi. B che firma la lettera corrisponde all'odierno traente C che deve pagare ha la posizione oggi conservata dal trattario; A, a cui favore il pagamento deve essere fatto, è l'antenato dell'attuale prenditore. È però possibile e anzi consueto che A indichi come destinataria del pagamento una quarta persona, D. In tale ipotesi, A, che prende il nome di rimettente, non è designato nella lettera che egli tiasmette a D, ma, senz'altro, è indicato quest'ultimo, che è detto presentante. La somma versata da A a B si dice valuta e quella correlativa che B ha o trasmette piesso C, provvista. Secondo opinioni autorevoli, anche la cambiale propria sarebbe avvinta al cambio traiettizio da un nesso originario: essa troverebbe le sue origini nel documento che attesta l'obbligo al pagamento della somma cambiaria di chi ha ricevuto la valuta.
Le questioni storiche riguardanti la cambiale sono state oggetto di lunghe indagini. Si discute se la cambiale sia esistita nel mondo antico e, mentre da taluno si afferma che Romani, Greci e Orientali la usassero, da altri lo si nega recisamente. In questo campo di ricerche non si è forse tenuto sempre presente che la storia del cambio traiettizio e quella della cambiale - strumento sorto pei il cambio traiettizio, ma non necessariamente simultaneo ad esso, e destinato a sempre più complesse ed indefinite funzioni economiche - vanno tenute distinte. La cambiale ha, nella storia della civiltà umana, eccezionale importanza, per la celere trasmissione dei valori e l'aveva già nei periodi nei quali le comunicazioni erano molto lontane dalla rapidità e sicurezza successivamente raggiunte. Numerose ipotesi, talora fantastiche, sono state enunciate sui primordî della cambiale. A volta a volta, furono, o sono, presentati come inventori di essa, gli Arabi dell'ottavo secolo, i cui istituti giuridici della ḥawālah e della suftaga avrebbero dato impronta a tutto il diritto cambiario del Medioevo; gl'Israeliti, espulsi di Francia, o i Guelfi, ivi rifugiatisi; i Ghibellini raccoltisi in Amsterdam; i Templarî, che avrebbero trovato nella cambiale l'accorto mezzo per far salvo il loro denaro; i banchieri infine, incaricati di riscuotere le imposte dei pontefici. In realtà la cambiale non è la creazione improvvisa di una persona o di un gruppo, ma, frutto di esigenze molteplici, tiae spontaneamente vita dai fecondi traffici del Medioevo. Diffusasi, per la sua intima natura, oltre le frontiere degli stati o i confini delle nazioni, ha in Italia la patria d'origine; nel genio pratico e nella prevalenza mercantile degl'Italiani, l'impulso decisivo per il suo sviluppo.
Le vicende storiche della cambiale si distinguono, comunemente, in tre grandi periodi: l'italiano, il francese, il germanico. Nel primo periodo, che, approssimativamente, va dal tredicesimo fino al diciassettesimo secolo, la cambiale conserva la sua indole di documento probatorio del contratto di cambio traiettizio. Si richiedono rigorosamente: la distantia loci fra il luogo in cui la lettera è emessa e quello nel quale la somma deve trovarsi a disposizione del prenditore; il versamento della valuta, di cui è fatta espressa menzione nel titolo; l'effettiva provvista dei fondi presso il corrispondente. Al compenso per i cambiatori di professione che traevano cambiali in favore dei proprî clienti, contrastavano i divieti canonici di ogni corrispettivo per l'uso del denaro. Ma il cambiamento di piazza implicava, di regola, la diversità del numerario, ultimo requisito, anch'esso costante, dell'operazione; nella valutazione, loro abbandonata, del cambio di specie diverse, i cambiatori trovavano quindi il modo di assicurarsi il voluto profitto. A pattire dal quindicesimo secolo la funzione di questo titolo diviene più complessa. Grandi masse cambiarie gravitano intorno alle fiere di portata mondiale, che, periodicamente, si tengono in Francia con l'intervento di uomini d'affari di diverse nazionalità e con il ministero di appositi banchieri. Nei contratti fra mercanti di paesi diversi si prende, di regola, per luogo e data dei pagamenti, la città e il giorno della fiera; a questa scadenza vengono, pertanto, tratte eambiali a nome di banchieri che, alla fiera, rappresentano la piazza dei creditori, sopra banchieri incaricati, per contro, degli affari della piazza cui appartengono i debitori. Le tratte si liquidano, nella fiera, mediante un delicato meccanismo di compensazioni e di giri; gl'importi, espressi in specie diverse, si ragguagliano con riferimento a una moneta fittizia di mero conteggio, che si costituisce appositamente. Quest'ultima fase del primo periodo doveva lasciare nella storia cambiaria tracce indelebili; la forza esecutiva che, almeno in Italia, fortemente protegge il credito cambiario, deriva, appunto, dall'applicazione che alla cambiale fu fatta della procedura propria delle liquidazioni in fiera (rigor nundinarum).
Il secondo periodo che si riallaccia alla fase accennata, segna, nella struttura della cambiale, un mutamento profondo: l'incarico o la promessa di pagamento sono fatti "all'ordine" del prenditore. Il titolo diviene cedibile mediante girata, inizialmente per una sola volta, più tardi senza limiti: si fa, pertanto, oggetto o strumento di trafile di rapporti giuridici. Ma la natura giuridica dell'istituto non subisce immediatamente una modificazione corrispondente. Si considera, ancora, la cambiale soltanto come il documento del contratto di cambio; coloro ai quali il titolo è girato si presentano, o come cessionarî del diritto del prenditore o come mandatarî per l'esercizio del diritto stesso; soggetti, comunque e in ogni caso, alle eccezioni tutte connesse al contratto di cambio, ad es. a quelle riguardanti l'esistenza e le sorti della valuta o della provvista. Il nuovo periodo ha la sua estrema espressione nelle norme sulla cambiale dell'ordinanza di Luigi XIV sul commercio terrestre (1673). L'ordinanza toglie ogni restrizione al numero delle girate; parifica le cambiali fuori di fiera a quelle in fiera, riconoscendo, quindi, la validità dei titoli a scadenza fissa, oltre quella dei titoli pagabili a vista o in fiera; elimina ogni esigenza sulla diversità di moneta; infine (ed è, forse, l'elemento più sintomatico per l'evoluzione ulteriore) autorizza la valuta in merci o in conto, anziché in specie.
Il terzo periodo, che si può dire non abbia ancora chiuso in ogni paese l'intero suo ciclo, segna il definitivo svincolarsi della cambiale da ogni nesso col contratto di cambio; il trasformarsi del documento probatorio di un negozio contrattuale in una scrittura incorporante un obbligo letterale. Già l'ordinanza prussiana del 1794, consacrando legalmente almeno entro certi limiti, la tesi per cui l'ultimo possessore della cambiale non è soggetto alle eccezioni personali ai titolari precedenti, fa un passo notevole per la nuova via, seguita poi decisamente dalla legge di cambio germanica del 1847, ispirata all'opera del giureconsulto Einert. Questa legge, d'importanza storica, fu promulgata per iniziativa della Prussia che invitò tutti gli stati germanici a una conferenza tenutasi a Lipsia. Il progetto, elaborato in trentacinque sedute, fu proclamato legge generale, il 24 novembre 1848, dall'Assemblea nazionale in Francoforte.
Legislazioni attuali. - Oggi, nelle legislazioni cambiarie, si possono distinguere tre correnti: la germanica, la francese, l'anglosassone.
Il diritto germanico porta al massimo il rigore della forma e l'astrazione dell'obbligazione cambiaria dai motivi esterni al titolo. La dottrina tedesca che si rispecchia nei testi legislativi ha, per lo svolgimento dogmatico del diritto cambiario, grande importanza; agli scrittori germanici della materia (Einert, Liebe, Kuntze, Brunner, Grünhut) è, in prima linea, dovuta l'elaborazione dottrinale che, nella determinazione della natura giuridica delle obbligazioni cambiarie, ha condotto ai risultati che sono esposti più oltre. Le legislazioni cambiarie del tipo germanico sono numerose. La legge germanica, comune all'Austria fin dal 1851, fu particolarmente presa a modello dalla legge ungherese del 1876, dalla legge scandinava del 1880, dal codice svizzero delle obbligazioni del 1881, dal codice bulgaro del 1897. Ma l'influenza della legislazione germanica si estese, con intensità varia, su tutte le legislazioni successive: in ispecie sull'italiana, sulla giapponese e sulla russa. Nell'Unione delle Repubbliche sovietiche, la materia cambiaria è, oggi, disciplinata dall'ordinanza del 20 marzo 1922, la prima legge di diritto privato emanata in Russia, dopo la proclamazione della nuova politica economica (N. E. P.).
Il diritto francese risente ancora dell'antica aderenza della cambiale al contratto di cambio. Questa caratteristica si riflette in particolari istituti, quali il diritto del possessore del titolo sulla provvista (legge 8 febbraio 1922), e si manifesta nelle costruzioni a fondo contrattualistico che persistono nelle opere degli scrittori. Il diritto cambiario francese segue anch'esso il movimento evolutivo (come lo dimostrano, ad esempio, l'eliminazione del requisito della distantia loci - legge 7 giugno 1894 - e l'abolizione della clausola valuta - legge 8 febbraio 1922 -) ma con particolare lentezza. Le disposizioni che disciplinano la materia sono, principalmente, raccolte nel codice di commercio del 1807, tuttora in vigore. Al sistema francese si ispirano sostanzialmente le legislazioni, olandese, belga, spagnola, portoghese, e le sud-americane: non di rado, però, è dato notare in esse la concorrente influenza del sistema germanico.
Le legislazioni del tipo anglosassone si differenziano dalle altre per il minor rigore formale. In Inghilterra vige il Bill of exchange Act del 1882, ma in Scozia titoli e rapporti cambiarî sono regolati da norme che si riallacciano al sistema francese. Negli Stati Uniti d'America, la legge sui titoli circolanti (Negotiable instruments law) disciplina anche i rapporti cambiarî.
L'ordinamento della cambiale, strumento internazionale del traffico, tende necessariamente all'espansione e all'uniformità. Da questa esigenza furono determinate le grandi conferenze internazionali, tenute in Olanda nel 1910 e nel 1912 e conclusesi con l'approvazione di un testo di legge di ottanta articoli, noto sotto il nome di diritto uniforme dell'Aia. Ispirate, fondamentalmente, al sistema tedesco, ma influenzate anche da principî del diritto consuetudinario inglese e della legislazione francese, le norme dell'Aia sarebbero dovute divenire legge uniforme dei numerosi stati aderenti. La conflagrazione europea impedì che l'auspicata unificazione si compisse. Dopo la guerra, l'opera è stata ripresa sotto gli auspici della Società delle Nazioni. Gravi difficoltà, in specie la resistenza dei paesi anglosassoni a modificare i lineamenti del proprio diritto, hanno reso, per lungo tempo, problematico il successo dei rinnovati sforzi. Nel maggio 1930, una riunione a Ginevra di delegati di numerosi paesi ha, però, potuto raggiungere importanti risultati nel campo dell'unificazione.
Il nostro codice di commercio del 1865 era, come il precedente codice albertino, sotto l'influenza, in materia cambiaria, del sistema francese; la cambiale era considerata documento del contratto di cambio e il concetto si rifletteva, in numerose disposizioni, ad es. nella perdurante esigenza della distantia loci, per la cambiale tratta. Il codice del 1882, tuttora vigente, si occupa della cambiale negli articoli 251 a 332 (capo I, titolo X, del primo libro). Questa parte del nostro codice è modellata sul diritto cambiario germanico: non è più necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa né che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo. Nel nostro ordinamento, la cambìale costituisce sempre atto di commercio, né, contrariamente a quanto avviene in altre legislazioni, è fatta alcuna differenza fra cambiale tratta e cambiale propria.
Il progetto di nuovo codice di commercio presentato nel 1925 dalla apposita commissione, presieduta da Mariano D'Amelio, disciplina la cambiale nel secondo titolo del terzo libro, che è dedicato esclusivamente ai titoli di credito. Il progetto non trasforma radicalmente il nostro diritto cambiario, ma, tuttavia ispirandosi specialmente alle norme dell'Aia, apporta innovazioni notevoli.
Funzione economica della cambiale. - La cambiale adempie alle più svariate funzioni economiche. Essa rimane, in primo luogo, mezzo di trasporto dei capitali da un paese all'altro, e, come tale, è l'oggetto di una speciale attività bancaria: il commercio delle divise estere. Il trasporto di capitali per via cambiaria si fa mediante tratte e rimesse: chi ha un credito all'estero trae una cambiale sul debitore e, avutane l'accettazione, la vende, ricevendone subito il prezzo, che coincide col suo credito; chi, invece, ha un debito all'estero, assume, nell'operazione accennata, l'altra parte, compra, cioè, una cambiale su un commerciante della piazza cui appartiene il suo creditore, e la rimette a questo, regolarmente girata. La divisa estera si vende e si acquista presso le banche che si fanno tramite fra i commercianti esportatori, emittenti di tratte, e gl'importatori, bisognosi di rimesse. Le banche rilasciano, di regola, ai compratori di divisa assegni tratti sui propri corrispondenti esteri ai quali mandano esse stesse, direttamente, le rimesse.
Ma la cambiale, che, ormai, può essere pagabile nel luogo stesso di emissione, è, soprattutto, uno strumento del credito, che si piega alle esigenze più diverse. Essa permette al creditore, non solo di concedere al debitore una dilazione, garantendosi, col rigore del titolo, munito di forza esecutiva, della puntualità del pagamento, ma, più e meglio, dà modo di concedere la dilazione e, tuttavia, di realizzare subito il credito. Questo risultato si raggiunge specialmente con lo sconto, l'operazione per cui chi possiede la cambiale la gira, di regola, a una banca, ritraendone in anticipo il prezzo. La banca resta garantita dall'obbligazione di regresso per il pagamento del titolo, assunta da chi presenta la cambiale allo sconto. Negli sconti di cambiali tratte per la liquidazione di vendite fra paesi lontani, specialmente di vendite marittime, la banca si garantisce, inoltre, con l'istituto della tratta documentata: il venditore gira alla banca, con la cambiale tratta sul compratore, i documenti rappresentativi della merce viaggiante; i documenti sono consegnati al compratore, all'atto del pagamento della cambiale tratta su di lui.
L'istituto dello sconto e la fiducia ispirata dalle firme cambiarie, permettono che una cambiale solida possa surrogare nella circolazione, in rapporti fra commercianti, la moneta. A questa situazione economica non corrisponde, però, alcuna realtà giuridica: è, anzi, massima universalmente accettata che, non equivalendo a pagamento, l'emissione o la trasmissione di una cambiale non estingue il rapporto fondamentale, che è rafforzato, non novato dal titolo.
I vantaggi dell'istituto cambiario, così utile al traffico, possono facilmente essere sfruttati per scopi illeciti o socialmente dannosi; p es. nella vita civile, la cambiale può servire per crediti usurarî. Nella vita del commercio, sono, d'altra parte, frequenti le forme anormali delle cambiali di favore e delle cambiali di comodo, due figure, confuse spesso, che vanno, però, ben distinte: le prime sono, pur sempre, strumento valido di credito; e sono firmate da persone, di regola solvibili, per assicurare lo sconto al congiunto o all'amico. Le cambiali di comodo, invece, sono tratte, senza alcuna effettiva corrispondenza di rapporti sostanziali, da commercianti in dissesto che se ne valgono presso i proprî creditori per dilazionare la dichiarazione di fallimento; in queste cambiali, l'insolvenza è costante.
Requisiti essenziali della cambiale. - I requisiti essenziali della cambiale sono:
a) la data, che deve indicare il luogo e il giorno dell'emissione. L'indicazione del luogo determina la legge applicabile al titolo e quella del tempo accerta la capacità dell'emittente. A queste due funzioni costanti, altre eventuali se ne aggiungono: per la designazione del luogo di pagamento, non altrimenti determinato, nelle cambiali proprie; per la fissazione del termine di scadenza, nelle cambiali pagabili a certo tempo data; e del termine estremo di presentazione, nelle cambiali pagabili a vista o a certo tempo vista. A differenza di quanto è disposto in altri ordinamenti, la data, pur dovendo essere completa, non è soggetta al rigore di forme speciali (sarebbe, perciò, ammissibile, ad es., l'indicazione: Natale 1930). Essa si presume vera fino a prova contraria; ma la data fittizia vale come reale per i terzi di buona fede e, anche, per chi ha scritto la data e per chi ne conosce il carattere, quando l'apposizione non fu fraudolenta. La data impossibile è nulla e rende invalida la cambiale,
b) la denominazione di cambiale o di lettera di cambio; oltre a queste denominazioni, per la cambiale propria sono ammesse le altre di "pagherò cambiario" e di "vaglia cambiario". La legge esige la clausola cambiaria affinché l'attenzione di chi si obbliga venga richiamata sulla natura dell'obbligo che assume. Perché sia ben visibile a chi si obbliga, la clausola deve essere espressa nel contesto della scrittura, o scritta sul titolo dal traente o dall'emittente, con la sua sottoscrizione: si vuole, in tal modo, impedire che la clausola possa essere apposta dopo la firma, all'insaputa dell'obbligato. Taluni scrittori ritengono che la clausola possa validamente esprimersi in forme diverse dalle legali, purché equivalenti (p. es. questa di cambio, prima di cambio, effetto cambiario, biglietto cambiario, recapito cambiario). Il progetto di nuovo codice di commercio vieta esplicitamente l'uso di termini equipollenti.
c) l'indicazione del prenditore; dall'esigenza legale di questo requisito risulta l'inammissibilità, nel sistema della nostra legge, delle cambiali al portatore. Per l'indicazione del prenditore è ammessa ogni forma che valga a identificare la persona. Per la validità del titolo, nei confronti dei terzi, basta che l'indicazione apparisca tale da identificare il prenditore. Il traente può indicare come prenditore sé stesso. La cambiale tratta all'ordine proprio serve al commerciante che si trova in un luogo dove è sconosciuto per procurarsi un titolo facilmente negoziabile, se la cambiale è tratta sopra persona nota e accreditata: può anche valere a trasformare in obbligazione cambiaria un'obbligazione preesistente del trattario verso il traente. Secondo la dottrina dominante non è invece ammissibile l'emissione di una cambiale propria all'ordine proprio.
d) l'indicazione della somma da pagarsi, che può essere scritta, indifferentemente, in lettere o in cifre. Nella pratica, è ripetuta due volte: in lettere, nel contesto della scrittura; in cifre, in alto, a destra del titolo. Se le indicazioni non collimano, deve pagarsi, nel nostro diritto, la somma minore; nel diritto uniforme dell'Aia, la somma indicata in lettere. La divergenza rende sospetto il titolo. La promessa d'interessi, aggiunta all'indicazione della somma, non ha efficacia cambiaria, perché la somma dovuta globalmente deve risultare dal titolo, a prima lettura, senza necessità di calcoli. Il diritto uniforme ammette, tuttavia, a differenza del nostro codice, la promessa d'interessi per le cambiali a vista o a certo tempo vista.
e) l'indicazione della scadenza, che deve essere unica per tutta la somma cambiaria. La scadenza può stabilirsi a vista; a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni o a uno o più mesi vista; a certo tempo data, cioè a uno o più giorni o a uno o più mesi data; a giorno fisso; in fiera. La cambiale a vista scade appena presentata, mentre per la cambiale a certo tempo vista la presentazione segna l'inizio del termine di scadenza. La presentazione deve, normalmente, farsi entro un anno dalla data dell'emissione, se non è stato stabilito un termine minore. Nella cambiale a certo tempo data, i mesi si computano secondo il calendario gregoriano. Nella cambiale a giorno fisso, se l'anno non è indicato, s'intende l'anno corrente o l'anno successivo se, all'emissione, il giorno indicato è già trascorso. Se la scadenza è fissata per la metà di un mese, la cambiale scade il giorno quindici; se è fissata per il principio o per la fine, scade, rispettivamente, nel primo o nell'ultimo giorno del mese. La cambiale in fiera è un residuo storico, raramente usato nella pratica odierna e scomparso nel citato progetto di nuovo codice. Scade nel penultimo giorno della fiera o nel giorno della fiera, se essa dura un giorno soltanto. La soppressione della fiera non impedisce la scadenza della cambiale, mentre l'anticipazione, la proroga o il trasferimento estendono i loro effetti anche al tempo o al luogo della scadenza. Nel diritto uniforme dell'Aia e nel progetto di nuovo codice di commercio, l'indicazione della scadenza non è essenziale. In mancanza di essa, la cambiale s'intende pagabile a vista.
f) l'indicazione del luogo di pagamento, che per ambedue le forme di cambiali può ormai coincidere col luogo di emissione. Se manca una speciale designazione, la cambiale non è senz'altro nulla. Nelle cambiali tratte vale come luogo di pagamento la residenza del trattario, indicata, secondo la pratica comunemente invalsa, accanto al nome di questo. Nelle cambiali proprie, si reputa che il luogo di emissione, risultante dalla data, sia anche la residenza dell'emittente e il luogo di pagamento. Si dice domiciliata la cambiale in cui il luogo di pagamento non coincide con la residenza del trattario, se la cambiale è tratta, o con la residenza dell'emittente, se la cambiale è propria. La cambiale è perfettamente domiciliata quando, nel luogo designato, è pagabile dall'obbligato a mezzo di altra persona (domiciliatario), indicata dal traente o dal trattario nella cambiale tratta e dall'emittente nella cambiale propria; è domiciliata imperfettamente se non è designato un domiciliatario e s'intende, pertanto, che la cambiale sarà pagata personalmente dall'obbligato. Per il diritto uniforme dell'Aia la cambiale può essere domiciliata presso persona diversa dal trattario o dall'emittente anche nel luogo di residenza di questi. Se sono indicati più luoghi di pagamento, la designazione si reputa fatta alternativamente, a scelta del creditore. Anzi, la designazione di più luoghi, fatta congiuntamente, o alternativamente a scelta dell'obbligato, è autorevolmente ritenuta nulla.
g) la sottoscrizione del traente o dell'emittente col nome e cognome o con la ditta. La sottoscrizione deve essere fatta a mano: se si usano altri mezzi (dattilografia, stampa, stampiglia) l'intero titolo è nullo, per mancanza di un requisito essenziale. La sottoscrizione falsa che apparisce autentica di fronte ai terzi non fonda, come è ovvio, alcuna obbligazione, ma permette che sul titolo si basino valide obbligazioni cambiarie, per accettazione, girata o avallo. Espressione di una risoluzione definitiva, la sottoscrizione deve essere staccata dal contesto della scrittura, costituire, cioè la firma della cambiale. Per la forma della sottoscrizione, la giurisprudenza attuale è molto rigorosa. Si esige che il nome e il cognome siano scritti per intero. Così, il cognome preceduto dalla sola iniziale non è sottoscrizione valida, a meno che l'obbligato non sia un commerciante che ha adottato quella denominazione abbreviata, come propria ditta. La ditta può essere validamente usata, come sottoscrizione cambiaria, dal commerciante, anche se non corrisponde al nome civile, per essere stata acquistata in virtù di successione ereditaria o, secondo dottrine contrastate, in virtù di un contratto di cessione di azienda. Una sottoscrizione invalida, perché incompleta, presentandosi come possibile ditta, può, al pari della firma falsa che sembra autentica, valere a serbare efficacia cambiaria alle altre obbligazioni che siano scritte sul titolo. ll rigore oggi dominante per la sottoscrizione cambiaria è attenuato nel progetto di nuovo codice di commercio, che dichiara sempre valida l'abbreviazione del nome o l'indicazione di esso con la sola iniziale. Può tener luogo della sottoscrizione del traente o dell'emittente, la firma di un mandatario speciale autorizzato a trarre o emettere cambiali per il mandante. È questo l'unico mezzo offerto dalla legge, per obbligarsi cambiariamente, a chi, essendo analfabeta, cieco o mutilato, non sappia o non possa sottoscrivere. Nel codice oggi in elaborazione, è prevista, quando la sottoscrizione sia impossibile, una dichiarazione certificata sul titolo da un notaro.
h) l'indicazione del trattario, se la cambiale è tratta. Come per l'indicazione del prenditore, vi è libertà di forme; secondo il progetto di nuovo codice, la cambiale, se è pagabile in luogo diverso da quello dell'emissione, può essere tratta sullo stesso traente.
i) il bollo, che deve essere proporzionato fin dall'origine, sotto pena di nullità secondo la vigente legislazione fiscale, allo ammontare della somma cambiaria e alla scadenza, più o meno prossima, del titolo.
Finché uno dei requisiti indicati manca, il titolo non ha natura ed efficacia cambiaria. Nessun ordine cronologico è, però, stabilito per l'apposizione dei varî requisiti. La legge non esige che, al momento della sottoscrizione, la cambiale debba essere completa e non esclude che il titolo possa esser completato dopo il rilascio e senza la presenza del sottoscrittore. Un modulo cambiario, regolarmente bollato, e coperto da una sottoscrizione è già una cambiale in bianco, o bianco-segno; è una carta suscettibile di divenire cambiale, quando sia dal sottoscrittore o da qualsiasi altro possessore munita degli altri requisiti legali. Delicati problemi giuridici si riferiscono alla cambiale in bianco, che, non contemplata esplicitamente dal codice attuale, sarà, invece, disciplinata nel codice futuro. Il completamento deve essere fatto in conformità degli accordi con l'emittente, ma quando la cambiale diviene perfetta, l'inosservanza degli accordi non è più opponibile all'acquirente di buona fede. Anche prima del completamento, si ammette che quanto apparisce dal titolo poma, entro ristretti limiti, spiegare effetti a favore dell'acquirente di buona fede, ad esempio per l'esistenza di una dichiarazione cambiaria irrevocabile. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali toglie al titolo la qualità di cambiale, non ogni valore giuridico; secondo la formula più usata, l'obbligazione cambiaria si converte in un'obbligazione di diritto comune. In realtà, il titolo cambiariamente invalido, può, secondo i principî generali, servire come documento di un'obbligazione non cambiaria. Questa efficacia vien meno, se risulta che il sottoscrittore voleva obbligarsi esclusivamente in via cambiaria.
Circolazione della cambiale. - Il titolo cambiario si trasferisce, normalmente, mediante consegna, accompagnata da girata. La girata è una dichiarazione, scritta sulla cambiale, con la quale chi dispone del titolo ordina di pagare ad altra persona la somma cambiaria. La formula consueta è: "Per me pagate ad X", girante è la persona che emana l'ordine; giratario la persona a cui favore l'ordine è scritto. Nella prima girata della cambiale, girante è il prenditore; in ogni girata successiva, girante è il giratario della girata precedente.
La girata della cambiale adempie a una duplice funzione: traslativa e dí garanzia. In primo luogo, la girata trasferisce la proprietà del titolo e tutti i diritti inerenti. In secondo luogo, ogni girata rende il proprio girante solidariamente responsabile dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza. L'analogia di contenuto fra la dichiarazione del traente e quella del girante si riflette nelle analoghe conseguenze giuridiche.
La girata è valida anche in bianco, cioè costituita dalla sola firma del girante. La girata in bianco deve essere sempre scritta a tergo del titolo, affinché la natura della sottoscrizione non sia oggetto di dubbî. La cambiale girata in bianco circola con la semplice consegna, come un titolo al portatore, finché un possessore completi la girata, indicando il giratario. Se un possessore sottoscrive come girante (assumendo, in tal modo, l'obbligo di garanzia) una nuova girata, in pieno o in bianco, è, senz'altro, considerato il giratario della girata precedente.
Nell'ordinamento vigente la girabilità è essenziale per il titolo cambiario. La clausola non all'ordine apposta alla cambiale non vale a impedire il trasferimento del titolo per mezzo di girata. Le girate fatte, nonostante la clausola, hanno, però, nei confronti di chi l'appose, gli effetti di mere cessioni; chi scrisse la clausola "non all'ordine" può, pertanto, opporre al creditore cambiario eccezioni personali ai precedenti possessori. Il progetto di nuovo codice di commercio si allontana, per la sola cambiale propria, dal principio che la girabilità è essenziale a ogni specie di cambiale. Secondo le disposizioni proposte, il vaglia cambiario che sia munito della clausola "non trasferibile" può essere pagato esclusivamente al prenditore. Le eventuali girate si hanno per non scritte e la cancellazione della clausola per non avvenuta. È soltanto ammesso che il prenditore giri il vaglia al proprio banchiere affinché questi ne curi l'incasso.
L'efficacia traslativa di proprietà della girata può essere esclusa mediante clausole speciali: per procura, per incasso, per mandato, valuta in garanzia o altre equivalenti; pur non trasferendo la proprietà del titolo, le girate munite di queste clausole autorizzano il giratario a esigere, a protestare, a girare per procura la cambiale e a stare in giudizio. Il giratario per procura, per incasso o per mandato è un mandatario del girante; la clausola "valuta in garanzia" costituisce invece in pegno il titolo a favore del giratario: questa circostanza esclude che la cambiale possa essere altrimenti girata se non per procura. Per mezzo di clausola speciale si può anche eliminare dalla girata l'efficacia obbligatoria dí garanzia a carico del girante: la girata "senza garanzia" o altra equivalente trasferisce la proprietà della cambiale senza rendere il girante solidariamente responsabile dell'accettazione e del pagamento del titolo. La liberazione dall'obbligo di garanzia non si estende ai giranti successivi, che non ripetano la clausola.
La cambiale può essere trasferita mediante girata anche dopo la scadenza, ma, da questo momento, la girata produce soltanto gli effetti di una cessione. Una ragione politica della regola può ritrovarsi nello scredito che colpisce il titolo scaduto e non pagato e nella inammissibilità che il girante intenda garantirne, con la girata, il pagamento. A tale ragione pare ispirarsi il diritto uniforme dell'Aia, per il quale la girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore, se non è stato fatto protesto per mancato pagamento o non è trascorso il termine per levarlo, nei quali ultimi casi la girata produce gli effetti di una cessione ordinaria. Ma la sufficiente ragione teorica della norma sta nella circostanza che l'obbligazione cambiaria, quale risulta oggettivamente dal titolo, si rivolge a chi è proprietario del titolo al momento della scadenza. Prima della scadenza la girata è il mezzo normale, non il mezzo esclusivo di trasferimento della cambiale: la cambiale può trasmettersi contrattualmente con atto di cessione, od acquistarsi anche per fatti giuridici non contrattuali (per es. acquisto a causa di successione ereditaria, occupazione di cambiale derelitta).
Durante la circolazione può avvenire la distruzione, lo smarrimento o il furto della cambiale. Se la cambiale è distrutta, il proprietario in grado di provare l'avvenuta distruzione può esigere un duplicato del titolo. Negli altri casi, deve ricorrere a una speciale procedura di ammortamento, disciplinata dalla legge. In questa procedura, il presidente del tribunale del luogo di pagamento invita chiunque possiede la cambiale smarrita a presentarla nei termini voluti dalla legge. Il possessore che presenta in termini la cambiale conserva il titolo, dal quale è considerato proprietario, se è di buona fede e non è incorso in colpa grave nell'acquisto e se la serie delle girate giunge ininterrotta fino a lui. Se il termine trascorre senza che la cambiale sia presentata, il tribunale la dichiara inefficace di fronte a qualsiasi detentore, attuale od eventuale, anche di buona fede. La somma cambiaria resta definitivamente assegnata al proprietario che smarrì il titolo.
Obbligazioni cambiarie, accettazioni, avalli. - Al momento della perfezione, il titolo cambiario contiene o l'obbligazione di pagare dell'emittente o quella di far pagare del traente. Per effetto della circolazione, la cambiale si arricchisce delle obbligazioni di garanzia dei giranti, per il pagamento della somma: nella cambiale propria l'emittente è obbligato cambiario in via principale e i giranti obbligati sussidiarî in solido; nella tratta, invece, traente e giranti sono, in pari linea, obbligati sussidiarî o di regresso per l'accettazione e il pagamento da parte del trattario.
Il trattario non incontra, per l'esistenza di una cambiale tratta su di lui, alcun obbligo: soltanto in potenza egli è l'obbligato cambiario in via principale. Questa sua situazione non muta neppure se il traente gli manda la somma necessaria per pagare (provvista) o se il traente è suo creditore per una somma che eguagli o superi la cambiaria; non si altera, neanche con l'impegno di accettare e di eseguire l'ordine cambiario, poiché l'obbligo di obbligarsi cambiariamente non è ancora l'obbligo cambiario. Come tutte le obbligazioni cambiarie, l'obbligazione cambiaria del trattario deve risultare dal titolo. Essa sorge, soltanto, con l'accettazione, sottoscritta sulla cambiale. La firma autografa del trattario (col nome e cognome o con la ditta) vale già accettazione, quando è scritta sulla faccia del titolo; sul tergo, a evitare confusioni con le girate è, invece, necessaria la clausola accetto o equivalente (onorerò, pagherò, sta bene). Fra l'indicazione del trattario e la firma dell'accettante è necessaria l'identità sostanziale, non quella formale.
La presentazione della cambiale al trattario per l'accettazione è, di regola, facoltativa: la cambiale tratta può essere presentata alla scadenza per il pagamento, senza preventiva richiesta di accettazione. Nella pratica, questa eventualità può verificarsi, per vari motivi (ad es. la cambiale apparisce sufficientemente garantita dalle firme già esistenti; chi possiede il titolo, intende negoziarlo e teme il discredito per un eventuale rifiuto di accettazione). La volontà dei privati può derogare al principio, sia vietando la presentazione, sia rendendola obbligatoria. La legge vigente non prevede l'ipotesi, ma si limita a stabilire che la cambiale a certo tempo vista deve essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data, se dal traente o da taluno dei giranti non è stabilito un termine minore: poiché scopo della disposizione è la determinazione della decorrenza per la scadenza del titolo, si ritiene sufficiente una presentazione per il visto, senza la richiesta di accettazione, che, anche per le cambiali a certo tempo vista, resterebbe facoltativa. Il diritto uniforme dell'Aia regola, invece, la materia, escludendo il divieto di presentazione all'accettazione per le cambiali domiciliate e per le cambiali a certo tempo vista: per queste, la presentazione (per l'accettazione, non per il semplice visto) è obbligatoria entro sei mesi dalla data. L'ultima regola è fatta propria dal progetto italiano di nuovo codice di commercio, per il quale la dichiarazione visto implica sempre accettazione. Il progetto, che prevede l'obbligo di presentazione all'accettazione e il divieto di presentazione, prima di un termine prefisso, sembra escludere il divieto assoluto di presentazione. La presentazione per l'accettazione può esser fatta da qualsiasi detentore (ad es. dal depositario del titolo, per conto del traente). L'accettazione deve esser data alla presentazione o, al più tardi, entro ventiquattro ore e diviene irrevocabile dopo la restituzione del titolo. Il presentatore non ha, però, nessun obbligo di rilasciare il titolo nelle mani del trattario. Per il diritto uniforme, seguito sostanzialmente dal nostro progetto, il trattario può chiedere, per informarsi e decidere, una seconda presentazione per il giorno successivo. Nel diritto uniforme, il trattario nelle cui mani è stato rilasciato il titolo, può, prima di restituire la cambiale, cancellare l'accettazione, soltanto se non ne ha dato comunicazione scritta al presentatore o ad altro qualsiasi partecipante al nesso cambiario.
Di fronte alla presentazione, il trattario che non accetti puramente e semplicemente può opporre: a) un assoluto rifiuto di accettazione; b) un'accettazione condizionata (ad es. alla spedizione dei fondi da parte del traente); c) un'accettazione modificata (ad es. per il luogo di pagamento o per la data di scadenza); d) un'accettazione parziale (per una somma minore della camhiaria). In tali casi, purché ll possessore del titolo faccia constatare i fatti nelle forme di legge, cioè, mediante protesto per mancata accettazione, totale o parziale, gli obbligati di regresso (traente e giranti) restano solidalmente e rispettivamente obbligati a dare cauzione, per il pagamento della cambiale alla scadenza e per il rimborso delle spese. L'accettazione modificata o condizionata equivale, nei confronti degli obbligati di regresso, a mancanza di accettazione e dà al possessore diritti identici a quelli derivanti dal rifiuto di accettazione: l'accettante però rimane obbligato nei limiti dell'accettazione. Ma l'accettazione condizionata non crea un'obbligazione cambiaria, a norma del principio per cui l'obbligazione cambiaria è sempre pura. L'accettazione parziale non può essere rifiutata dal possessore, che acquista il diritto a cauzione solo per la somma scoperta.
Da un punto di vista generale, il protesto è un atto formale, diretto alla constatazione di un fatto cambiariamente rilevante (nel caso ora esaminato, la mancata o imperfetta accettazione) che la legge richiede per l'azione, in base al fatto constatato, contro gli obbligati in regresso. Redatto da un notaro o da un ufficiale giudiziario, senza necessità di testimonî, deve risultare da un unico atto e deve contenere la trascrizione esatta della cambiale, l'indicazione della data, dell'oggetto, del destinatario della richiesta e l'enunciazione della risposta avuta o dei motivi per i quali non ne fu data alcuna. Il protesto per mancanza di accettazione può essere surrogato, se il possessore vi acconsente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione (o di accettazione condizionata, modificata, parziale) sottoscritta dalla persona richiesta di accettare e registrata entro due giorni dalla data; se la dichiarazione è fatta per atto separato deve contenere l'esatta trascrizione del titolo.
La cauzione, che ricostituisce il credito della cambiale per cui è obbiettivamente prestata, può essere reale (deposito della somma, ipoteca, pegno) o personale (fideiussione, garanzia cambiaria). L'azione per la cauzione si esercita verso uno qualsiasi degli obbligati in regresso, tutti solidalmente tenuti a prestar garanzia. Chi presta cauzione ritira il protesto e, in base a questo, può, a sua volta, agire in regresso, verso un obbligato anteriore (ad es. il proprio girante), calcolando la cauzione, in ragione della somma cambiaria e delle spese di regresso. Se l'ultimo obbligato in via di regresso (di regola il traente, ma è anche possibile sia il girante) presta una garanzia riconosciuta idonea, possono liberarsi le cauzioni prestate dagli obbligati successivi. L'azione per cauzione contro gli obbligati in via di regresso è ammissibile anche in caso di accettazione, quando l'accettante sia fallito, o abbia sospeso i pagamenti e quando un'esecuzione contro di lui sia riuscita inutile. In queste ipotesi, la cauzione deve essere, in primo luogo, richiesta allo stesso accettante. Constatata, con protesto, la mancata prestazione della richiesta garanzia è dato agire in regresso, nelle forme testé illustrate. È disputato se, in applicazione analogica della disposizione alla cambiale propria, sia ammissibile una richiesta di cauzione agli obbligati in regresso, per il caso di fallimento, sospensione di pagamenti o esecuzione infruttuosa, riguardanti l'emittente.
La mancata o incompleta accettazione del titolo è sostituibile da un'accettazione straordinatia. L'accettazione straordinaria può rivestire la forma di accettazione del bisognatario o di accettazione dell'interveniente: i due diversi tipi sono, nel codice vigente, indicati con la comprensiva espressione "accettazione per intervento o per onore". Accanto al nome del trattario il traente può designare uno o più indicati al bisogno o bisognatari per il caso di mancata accettazione. Analogamente, ogni possessore del titolo che girando la cambiale assume obbligazione di garanzia verso i possessori successivi può, anch'egli, indicare uno o più bisognatarî; l'ìndicazione da parte dei giranti, che, a differenza del traente, non hanno scelto il trattario, è, anzi, per ragioni ovvie, più frequente. I bisognatarî possono anche essere non estranei al vincolo cambiario: l'indicante può, ad es., indicare sé stesso per evitare la serie dei regressi. Quando la cambiale indica uno o più bisognatarî, il possessore deve presentare anche a ciascuno di essi il titolo per l'accettazione: soltanto se i rifiuti dei bisognatarî sono constatati dall'atto di protesto si può agire per garanzia contro chi ha fatto la vana indicazione e contro i successivi possessori del titolo. Nell'interpellare i bisognatarî, il possessore segue l'ordine assunto nel titolo dai rispettivi indicanti, cominciando, cioè, dagli eventuali bisognatari del traente; nel presupposto che ciascun bisognatario accetti per il proprio indicante, si mira a preferire il bisognatario che liberi dall'obbligo di cauzione il maggior numero di obbligati. L'accettazione del bisognatario elimina nel po3sessore ogni diritto a cauzione e non può essere respinta, perché chi acquista il titolo si sottomette alle condizioni che vi son scritte e, fra queste, l'indicazione al bisogno significa che l'accettazione del trattario è sostituibile dall'accettazione del bisognatario. Il bisognatario, accettando, designa l'obbligato di regresso per l'onore del quale accetta il titolo; l'onorato non deve, necessariamente, coincidere con l'indicante; anzi, se manca ogni designazione, s'intende sia onorato il traente. L'accettazione straordinaria della cambiale per onore di un obbligato in regresso, può essere prestata anche da un terzo (accettazione dell'imerveniente). Tale accettazione deve, come ogni altra, risultare dall'unico protesto steso per constatare la mancata accettazione. Essa elimina l'obbligo di cauzione dell'onorato e dei successivi possessori del titolo, solo se il possessore che presenta la cambiale dichiara il proprio gradimento. Il presentante non può, tuttavia, non permettere che sia scritta l'accettazione, anche non gradita, di chi, pagando, libererebbe il maggior numero di obbligati.
Per la mancata sicurezza del pagamento da parte del trattario, il diritto uniforme dell'Aia, seguito dal progetto italiano ripetutamente citato, ha regole nettamente diverse dalle illustrate. Per esso il rifiuto, totale o parziale, di accettazione, il fallimento o cessazione di pagamenti del trattario e il pignoramento infruttuoso dànno luogo, nei confronti degli obbligati di regresso, al diritto all'immediato pagamento, fatta deduzione di uno sconto proporzionato alla scadenza della somma cambiaria, anziché al conferimento di congrua cauzione (azione per rimborso in luogo dell'azione per garanzia): è accettato il sistema inglese e respinto il criterio ripetutamente proposto, della scelta fra pagamento e cauzione. Diritto uniforme e progetto italiano differiscono in quanto il primo, mentre ammette l'accettazione del terzo interveniente, sottopone al gradimento del possessore anche l'accettazione del bisognatario; il secondo abolisce l'intervento per accettazione del terzo estraneo, ma conserva all'accettazione del bisognatario efficacia pari a quella del trattario.
Ogni obbligazione cambiaria è autonoma, cioè indipendente dalla validità sostanziale delle altre obbligazioni scritte sul titolo. Pertanto, la cambiale cori firme di persone incapaci è valida rispetto alle persone capaci che la sottoscrivono; la cambiale falsa o con firme false obbliga, come la cambiale vera, chi la sottoscriva: necessaria è soltanto la validità formale o apparente delle obbligazioni scritte sul titolo. Ogni obbligazione cambiaria è letterale e secondo la dottrina dominante, astratta. Una causa in senso tecnico dell'obbligazione cambiaria manca, poiché lo scopo che l'obbligato si propone di conseguire nel vincolarsi cambiariamente resta estraneo al titolo: la prestazione indicata nella cambiale è dovuta per il fatto stesso della dichiarazione. Il rapporto (fondamentale o sottostante) per cui si assume l'obbligo cambiario può solo dare adito ad eccezioni di carattere personale.
Le obbligazioni cambiarie possono essere garantite cambiariamente mediante avallo. L'avallo si esprime sul titolo mediante la formula per avallo o equivalente (per garanzia, per buon fine, per fideiussione, ecc.) accompagnata dalla firma (nome e cognome o ditta) del garante. L'obbligazione dell'avallante è in solido con quella dell'avallato. Se l'avallato non è particolarmente dichiarato nel titolo, l'avallo s'intende prestato per chi è cambiariamente obbligato verso il maggior numero di persone, partecipanti al nesso cambiario (quindi, per l'emittente, nella cambiale propria; per il trattario, nella tratta accettata; per il traente, nella tratta non accettata). L'obbligazione dell'avallante può differire dall'obbligazione dell'avallato soltanto per la somma dovuta e garantita (avallo parziale): nella posizione cambiaria, grado, ambito di azione, le due obbligazioni coincidono perfettamente. Dal principio scaturisce la ovvia conseguenza che, per conservare l'azione contro l'avallante, occorre fare tutti e solo gli atti necessarî per l'azione contro l'avallato; e che gli stessi termini di prescrizione o di decadenza dell'azione contro l'avallato incombono sull'azione contro l'avallante.
La garanzia cambiaria (avallo) differisce profondamente dalla garanzia personale di diritto comune (fideiussione). Il rapporto di accessorietà fra obbligazione dell'avallante e obbligazione dell'avallato è meramente formale: perché l'obbligazione dell'avallante persista, non è richiesta la validità sostanziale dell'obbligazione dell'avallato, ma soltanto quella apparente. Così, non è valido l'avallo prestato per un'obbligazione segnata con motto o crocesegno o sottoscritta con scrittura a macchina, timbratura, stampa; non ha efficacia l'avallo per il trattario, fino a che non esista l'obbligazione cambiaria di quest'ultimo per accettazione ma resta, invece, valido e vincolante l'avallo per una firma cambiaria falsa, magari con indicazione di persona non esistente, o anche per una firma cambiaria non completa, quando possa apparire quale eventuale ditta di un commerciante. L'obbligazione per avallo è autonoma, anche nei confronti dell'obbligazione garantita. L'avallante non può, quindi, opporre al creditore cambiario le eccezioni personali, di pertinenza dell'avallato. Nell'avallo si concreta, esclusivamente, un'obbligazione cambiaria di garanzia: non emerge alcuna volontà di obbligarsi altrimenti; venuta meno cambiariamente l'obbligazione, non resta una base per obbligazioni di garanzia di diritto comune.
Moltiplicazione del documento cambiario. - Il possessore di una cambiale tratta può avere interesse a negoziare il titolo, anche nel periodo di tempo in cui lo spedisce per la presentazione all'accettazione. A questa e ad altre esigenze (ad es. di puntualità e di sicurezza nella presentazione del titolo all'accettazione) risponde l'istituto dei duplicati cambiari. Questo istituto ha, per la rapidità dei trasporti, perduto oggi molta dell'antica importanza; trova applicazinne specialmente nei vincoli cambiari che si stringono fra terre separate dall'oceano. Il nostro codice disciplina minutamente l'emissione e l'efficacia giuridica dei duplicati, estendendone, a ogni possibile fine, l'uso ad ogni tipo di cambiale (anche propria). Il progetto di nuovo codice si mantiene fedele a questo indirizzo che diverge da quello di legislazioni straniere e del diritto uniforme dell'Aia. La pluralità di esemplari può, anche, risalire al momento dell'emissione del titolo. Comunque, il prenditore ha sempre diritto di avere dal traente o dall'emittente uno o più duplicati della cambiale. Eguale diritto ha ogni successivo possessore della cambiale verso il proprio girante e, per la trafila dei giranti anteriori, verso il traente o l'emittente. Traente o emittente e giranti sono tenuti a ripetere sugli esemplari le loro firme. Si insegna che, di fronte al tassativo disposto della legge, il diritto del possessore alla moltiplicazione degli esemplari non può essere escluso e neppure limitato; ogni clausola in tal senso si avrebbe per non scritta. Il progetto italiano di nuovo codice, ispirandosi ad analoga, se non identica, disposizione del diritto uniforme, attenua la regola, ammettendo la validità delle clausole sola ed equivalenti. Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salve le indicazioni prima, seconda, ecc., necessarie, affinché ciascun esemplare non sia considerato come una cambiale distinta. I varî esemplari di una cambiale non possono essere girati a persone diverse, altrimenti dànno luogo a responsabilità per l'accettazione e per il pagamento verso i varî giratarî, come se si trattasse di cambiali diverse. L'accettazione deve essere scritta soltanto su un esemplare: se più esemplari sono accettati, il trattario deve pagate ai possessori di buona fede tante volte quante ha sottoscritto. Chi spedisce un esemplare della cambiale per l'accettazione deve indicare sugli altri esemplari la persona cui quello fu spedito, affinché il possessore sappia a chi rivolgersi per avere l'esemplare che dovrebbe contenere l'accettazione, per la presentazione a scadenza. Il possessore di un duplicato contenente tale indicazione non può esercitare le azioni di regresso se non prova, con protesto, che l'esemplare spedito per l'accettazione non gli fu consegnato dal depositario e che l'accettazione o il pagamento non poté ottenersi sul duplicato. Dai duplicati differiscono le copie, che possono farsi da qualunque persona. Devono essere conformi all'originale e contenere tutte le indicazioni che in esso si trovano, con l'aggiunta "fin qui copia" o altra equivalente. L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante e i giranti, come se fossero scritte sulla cambiale originale.
Pagamento. - Alla scadenza, la cambiale deve essere presentata per il pagamento. Nella cambiale propria la presentazione si fa all'emittente, in ogni caso obbligato cambiario in via principale; nella tratta, al trattario, anche se questi non ha accettato. La presentazione della cambiale perfettamente domiciliata si fa al domiciliatario. Se il trattario non paga si devono escutere gli eventuali bisognatarî, accettanti o non accettanti e i terzi accettanti per intervento. Nella escussione si tende ad ottenere un pagamento che liberi il maggior numero di obbligati e a tal fine si tiene conto, per i bisognatarî che non hanno accettato, dell'indicante; per gli accettanti, bisognatarî o intervenienti, dell'onorato mediante l'accettazione. A parità di effetti liberatorî si antepongono i bisognatarî, anche non accettanti, perché chi indica il bisognatario può avere interesse che il pagamento sia fatto dalla persona che ha designato; la lettera della legge sembra, anzi, dare ai bisognatarî un'antecedenza assoluta.
La presentazione deve farsi nel giorno della scadenza o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale. Il ritardo importa responsabilità del creditore per eventuali danni agli obbligati. Più gravi conseguenze ha il decorso del termine di due giorni non festivi dal giorno destinato alla presentazione: in quel termine, il creditore deve elevare il protesto per mancato pagamento, altrimenti non può esercitare più azione contro gli obbligati in regresso; vien cioè meno l'obbligazione cambiaria di garanzia dei giranti e del traente. Neppure la forza maggiore salva il creditore cambiario dall'inflessibile regola.
A richiedere il pagamento è principalmente autorizzato il proprietario del titolo: il possessore di una cambiale se ne dimostra proprietario con una serie continua di girate che giungano fino a lui, né chi paga deve indagare l'autenticità delle girate. Da queste regole, non sempre intese esattamente, non consegue cha la serie continua di girate renda l'esibitore proprietario della cambiale o, quanto meno titolare del credito. La serie di girate è, soltanto, prova sufficiente per chi è veramente proprietario; ma, d'altra parte, il pagamento in buona fede a chi si legittima nel modo legalmente stabilito libera il debitore, che acquista validamente, per riscatto, il titolo. Si ha un'applicazione del principio, per cui l'apparenza giuridica opera quale titolo di acquisto, per i soggetti di buona fede che ad essa si affidano. La serie ininterrotta di girate ha, per la proprietà della cambiale e per la conseguente titolarità del credito, in prima linea, valore probatorio; la prova della proprietà può essere tuttavia data altrimenti, in caso di serie di girate irregolare o incompleta. In tale ipotesi, devono essere provati i successivi passaggi di proprietà a partire dall'ultima girata regolare secondo il più corretto criterio; si deve anche provare che l'ultimo giratario formalmente regolare acquistò (o per la sua buona fede o per la proprietà di cui il girante era realmente investito) la proprietà del titolo. L'efficacia dell'apparenza giuridica, per la liberazione del debitore, non si ha quando questi paga prima della scadenza: in tale ipotesi, la legge lo rende responsabile della validità del pagamento, cioè del pagamento all'effettivo titolare del diritto. La proprietà del titolo non è, però, sempre necessaria per il pagamento della cambiale; così sono autorizzati a esigere la cambiale i giratarî per procura, per incasso, per mandato, per valuta in garanzia. Rapporti analoghi a quelli espressi con queste clausole potrebbero provarsi in altro modo, ma la serie di girate fino all'ultima per procura o per pegno, serba la speciale efficacia, per la sufficienza della prova a vantaggio dell'esibitore e per la liberazione dell'obbligato.
All'esibitore per il pagamento l'obbligato può opporre le eccezioni riguardanti l'esistenza della propria obbligazione cambiaria e quelle operanti come controdiritti o contropretese, nei personali confronti dell'esibitore. La normale immunità del credito cambiario dalle eccezioni opponibili ai precedenti titolari è un fatto che ha molto travagliato la moderna scienza giuridica. Fra le varie dottrine dirette a spiegarlo devono ricordarsi quelle che afferrmano l'esistenza di una rinuncia dell'obbligato alle eccezioni non personali o di una autorizzazione a sostituirgli, con novazione, un nuovo creditore; quelle che suppongono tante obbligazioni distinte quanti sono i successivi possessori, con conseguente formazione originaria di crediti successivi o che, unificando l'obbligazione, la concepiscono assunta alternativamente verso tutti i possessori del titolo; quelle che recidono il problema alle radici, ora facendo soggetto del credito la stessa cambiale (teoria della personificazione), ora, ben diversamente, ritenendo che il credito sorga solo nell'ultimo possessore (teoria della pendenza); infine, quella dell'indifferenza per la persona del creditore (teoria dell'emissione astratta) e l'altra, che sviluppando il concetto, pone nella generalità il destinatario dell'obbligazione. Ma secondo l'opinione che sembra preferibile, la vera ragione dell'immunità del credito cambiario si deve ricercare nella circostanza che la titolarità del credito ha fondamento giuridico, immediato ed esclusivo, nel diritto reale e assoluto sul titolo in cui l'obbligazione cambiaria si incorpora. L'immunità si riduce o si elimina quando l'obbligazione incorporata ha un riferimento oggettivo a rapporti con persona diversa dal proprietario del titolo (ad es. esistenza di clausola "non all'ordine"; serie incompleta di girate che si arresta a un proprietario precedente l'attuale; casi di cessione, di acquisti originarî o mortis causa) o quando il pagamento sia chiesto con veste giuridica diversa da quella del proprietario (ad es. titolo esibito dal giratario per procura o per incasso). Per il giratario in garanzia si sostiene autorevolmente l'immunità dalle eccezioni personali opponibili al proprietario, in base alla natura reale e autonoma del diritto di pegno: il principio è consacrato dal diritto cambiario uniforme e dal progetto italiano di nuovo codice.
Non sono ammesse, per il pagamento della cambiale, dilazioni di grazia, di favore o di uso. La cambiale deve essere pagata con la moneta in essa indicata: se questa moneta non ha corso legale o commerciale nello stato e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto con la moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista del giorno e luogo di scadenza, salvo che la cambiale porti la clausola "effettivo" o altra clausula equivalente.
Avvenuto il pagamento, il possessore della cambiale deve consegnare il titolo quietanzato a chi paga. Il possessore deve accettare il pagamento da chiunque provenga, dovrà, però sempre preferirsi il pagamemo che libera il maggior numero di obbligati. Chiunque paga per intervento (bisognatario interveniente, gradito o non gradito, all'accettazione; interveniente solo al pagamento) è surrogato nei diritti del creditore verso l'obbligato che ha inteso onorare col suo pagamento e verso gli obbligati anteriori. Il possessore della cambiale non può rifiutare neppure un pagamento parziale, anche se la cambiale sia stata accettata per l'intera somma; un'autorevole opinione restringe la regola soltanto al pagamento parziale offerto dagli accettanti, ordinarî o per onore; il progetto di codice di commercio sembra risolvere de iure condendo, in senso ancor più restrittivo, la questione, escludendo solo il rifiuto del pagamento parziale prestato dall'emittente o dal trattario, anche non accettante. In caso di pagamento parziale, il possessore deve farne menzione sulla cambiale e darne quietanza separata.
Il protesto per mancato pagamento, totale o parziale, deve elevarsi ogni qual volta non si ha il pagamento integrale della somma cambiaria da parte dell'emittente o del trattario, anche non accettante; neppure la morte o il fallimento del trattario o dell'emittente o il precedente protesto per mancanza di accettazione dispensano dall'obbligo di elevare, nel rigoroso termine di legge già indicato, il protesto: la clausola "senza protesto" l'altra che dispensi dall'obbligo di protestare, da chiunque apposta, si ha per non scritta. Per il diritto uniforme dell'Aia, traente e girante e, per il progetto italiano, il solo traente, possono, invece, apporre efficacemente la clausola. Per il protesto per mancato pagamento valgono, d'altronde, regole del tutto analoghe a quelle già esposte per il protesto per mancata accettazione. Nell'atto di protesto, deve essere dichiarato il pagamento per intervento; l'atto deve essere consegnato a chi paga, se il pagamento ha luogo dopo fatto il protesto. Se il termine per fare il protesto trascorre senza che il pagamento della cambiale sia domandato, il trattario o l'accettante o l'emittente hanno diritto di depositare in giudizio la somma cambiaria, a spese e rischio del possessore, senza bisogno di avviso.
I protesti per mancato pagamento hanno importanza anche perché valgono a segnalare i commercianti che divengono insolventi. Giorno per giorno, i notari e gli uscieri devono trascrivere per intero i protesti in registro apposito, numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertorî; nei primi sette giorni di ogni mese, i notari e gli uscieri devono trasmettere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, un elenco dei protesti fatti nel mese precedente. Gli elenchi sono riuniti in fascicoli e conservati, affinché sia dato a ognuno prenderne notizia.
L'azione cambiaria per il pagamento. - L'azione cambiaria per mancato pagamento può esercitarsi così contro gli obbligati in via principale (emittente e trattario accettante) come contro gli obbligati in regresso (giranti e traente) e relativi avallanti. Poiché le obbligazioni cambiarie sono in solido, il creditore insoddisfatto può muovere azione contro uno qualsiasi degli obbligati, principale o in regresso o, collettivamente, contro tutti o alcuni di essi.
L'azione contro gli obbligati in regresso differisce dall'azione contro l'obbligato cambiario in via principale per il rigore delle condizioni e dei termini di decadenza. Il possessore della cambiale decade, infatti, dall'azione di regresso, se non è elevato il protesto nel tassativo termine di due giorni già indicato, o se, elevato regolarmente il protesto, scadono i termini per l'esercizio dell'azione. Questi termini, decorrenti dalla data del protesto, salgono progressivamente, con le distanze o le diversità di giurisdizione fra residenza del debitore e luogo di pagamento, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 25 per le cambiali pagabili nel regno e di 240 per quelle pagabili all'estero. (Semplicemente alla residenza del debitore sono riferiti, nel progetto di nuovo codice, i termini di decadenza di trenta, sessanta, novanta giorni, secondo che il debitore abiti nel regno, in Europa, fuori d'Europa. Il diritto uniforme ha per l'azione in regresso la prescrizione di un anno).
I termini di decadenza valgono anche per le azioni degli obbligati in regresso contro gli obbligati antecedenti, nel quale caso decorrono dal giorno in cui l'attore ha pagato la cambiale o è stato contro di lui, in base al titolo, intimato precetto o fatta citazione.
L'azione cambiaria contro l'obbligato in via principale è soggetta soltanto alla prescrizione cambiaria di cinque anni (ridotti a tre nel progetto di nuovo codice di commercio); il protesto è utile per la constatazione del mancato pagamento, ma non necessario per l'esercizio dell'azione, a meno che non si tratti di cambiale perfettamente domiciliata. Oggetto dell'azione cambiaria è, per il possessore della cambiale scaduta, il pagamento della somma cambiaria, degli interessi, delle spese di protesto o altre legittime (commissione di banca, senseria, bollo, porto di lettera, ecc.) e del ricambio. Oggetto dell'azione del girante che ha pagato la cambiale, è, a sua volta, l'intera somma da lui pagata, con gl'interessi dal giorno del pagamento, il rimborso delle spese e il ricambio.
L'azione cambiaria può esercitarsi, senz'altro, con l'intimazione al debitore di precetto mobiliare o immobiliare o, in caso di autorizzazione del magistrato, perfino con l'immediato pignoramento, poiché nell'ordinamento italiano la cambiale ha efficacia di titolo esecutivo; nel precetto, deve essere esattamente trascritta la cambiale, il protesto, quanto occorre per l'esercizio dell'azione e gli altri documenti che dimostrano l'intera somma dovuta: in questo modo il debitore può avvedersi dei vizî del titolo che s'invoca contro di lui. Il creditore, abbia o non abbia intimato precetto, può sempre provocare una sentenza che gli varrà per accertare l'autenticità del titolo, per evitare la più breve prescrizione cambiaria, per iscrivere un'ipoteca giudiziale, a garanzia del proprio credito.
Diverso dalle azioni cambiarie fin qui esaminate è il regresso per mezzo di rivalsa. La rivalsa è una nuova cambiale a vista tratta nei termini di decadenza, su un qualsiasi obbligato in regresso, dal possessore della cambiale, per l'intera somma dovuta. Il possessore ricupera immediatamente la somma da chi prende la rivalsa, accompagnata dalla cambiale originale, dal protesto, dal conto di ritorno (che indica la somma capitale della cambiale con l'interesse dal giorno della scadenza, le spese legittime, la persona a cui la rivalsa è tratta, il ricambio). Se l'obbligato in regresso non paga, il possessore della rivalsa può agire giudiziariamente contro di lui, in base alla cambiale originale, che accompagna la rivalsa, nella sua circolazione. Chi paga per rivalsa, può trarre rivalsa su un obbligato anteriore.
Il giudizio cambiario può costituirsi così con citazione in giudizio da parte dell'attore, come per effetto di opposizione a precetto intimato in base al titolo. Il processo cambiario, comunque promosso, si svolge in due fasi, nettamente distinte. Le eccezioni opponibili (e cioè quelle riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'azione cambiaria e le eccezioni personali a colui che la esercita) devono essere proposte sin dall'inizio. Ma la discussione delle eccezioni personali che non siano liquide o di pronta soluzione e, in ogni caso, fondate su prova scritta, è rimandata a una seconda fase, che non differisce, sostanzialmente, da un processo ordinario, e, intanto, si chiude, con la condanna provvisoria al pagamento, la fase tipica del processo cambiario.
Azione per indebito arricchimento. - A chi è decaduto dall'azione di regresso, la legge concede un estremo rimedio, se, dalla decadenza, il traente sta per ricavare un indebito vantaggio. Profitto del traente e danno del possessore sono i due elementi necessarî per l'azione di indebito arricchimento. Il traente è soggetto all'azione se, avendo ricevuto dal prenditore il prezzo della cambiale (valuta), non ha fatto l'intera provvista o l'ha, in tutto o in parte, ritirata. Quanto fu riscosso dal traente, diminuito di quanto, eventualmente, fu lasciato al trattario, costituisce l'arricchimento indebito che il possessore del titolo deve rigorosamente provare. Nel caso di cambiale penfettamente domiciliata, l'azione può esercitarsi anche contro l'accettante o l'emittente. La natura cambiaria o meno dell'azione è molto disputata in dottrina. La questione ha importanti conseguenze per l'applicazione della prescrizione quinquennale cambiaria o dei più lunghi termini della prescrizione comune commerciale e civile per il progetto di nuovo codice di commercio, l'azione è soggetta a uno speciale termine prescrittivo che iniziandosi il giorno in cui l'azione cambiaria è perduta ha la durata di un anno.
Bibl.: Oltre i trattati di diritto commerciale, v. i vasti commenti di: G. Bonelli, Della cambiale, Milano, 1930; D. Supino, Della cambiale, 5ª ed., Torino 1923; le monografie di: E. Vidari, La lettera di cambio, Firenze 1869; A. Marghieri, Titoli e operazioni di credito, Torino 1921; il commentario di V. Sacerdoti; A. Arcangeli, Sulla teoria dei titoli di credito e in particolare della cambiale, Milano 1910; I. La Lumia, L'obbligazione cambiaria e il suo rapporto fondamentale, Milano 1923; F. Messineo, I titoli di credito, Padova 1928, passim; L. Mossa, La dichiarazione cambiaria, Pisa 1930; A. Rocco, La cambiale, Padova 1925; i contributi pubblicati nella Rivista del diritto commerciale da V. Angeloni, A. Arcangeli, E. Betti, L. Bolaffio, F. Bolchini, G. Bonelli, F. Carnelutti, F. Ferrara, A. Lattes, ecc. Per argomenti particolari: V. Angeloni, Lo sconto, Milano 1919; A. Brunetti, La cambiale in bianco, Torino 1909; P. Esperson, Diritto cambiario internazionale, Firenze 1870; G. Ottolenghi, La cambiale in diritto internazionale, Torino 1902; C. S. Grünhut, Wechselrecht, Lipsia 1870; Staub, Kommentar zum Wechselordnung, 1929; K. Adler, Österreichische Wechselrecht, Innsbruck 1904; Potu, L'unification du droit relatif à la lettre de change, (tesi), Digione 1916; Byles, Bills of exchange, 18ª ed., Londra 1923; Chalmers, Bulls of exchange, Londra 1921; V. Gordon, L'ordinanza cambiaria, Mosca 1927; N. Warwin, L'ordinanza cambiaria, 2ª ed., Mosca 1927.