Abstract
La cambiale è un titolo di credito formale ed astratto, circolante all'ordine: si distingue la tratta dal vaglia cambiario (o pagherò o cambiale propria), ma la relativa disciplina è largamente coincidente. La cambiale attribuisce al possessore che si legittima in base a serie continua di girate il diritto di esigere dall’emittente o dal trattario il pagamento di una determinata somma di danaro, alla scadenza e nel luogo ivi indicati. E questa è la caratteristica che ne identifica la funzione.
La cambiale è un titolo di credito formale ed astratto, circolante all'ordine. La stessa attribuisce al possessore che si legittima in base a serie continua di girate il diritto di esigere dall’emittente o dal trattario il pagamento di una determinata somma di danaro, alla scadenza e nel luogo ivi indicati.
La cambiale può avere struttura bilaterale o trilaterale. Nel vaglia cambiario (o pagherò o cambiale propria), con struttura bilaterale, obbligato ad eseguire il pagamento è l’emittente, mentre nella cambiale tratta, con struttura trilaterale, obbligato è il trattario, vale a dire il soggetto designato dal traente – redattore della cambiale – ad accettare la cambiale, assumendo l’obbligazione cambiaria, e quindi a pagare.
Alla cambiale è tradizionalmente attribuita la funzione tipica, sebbene non esclusiva, di differire un pagamento dovuto. Più esattamente, la cambiale pagabile a scadenza futura attua una convenzione dilatoria, aliunde intercorsa tra debitore e creditore, attribuendo alla stessa peculiari caratteristiche, sia nella prospettiva del debitore che del creditore.
Nella prospettiva del debitore, l’emissione della cambiale rafforza la pattuizione dilatoria: il mutamento delle condizioni economiche del debitore, infatti, non produce automaticamente decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). Prima della scadenza, il credito portato dalla cambiale è esigibile verso gli obbligati cambiari diretti, nonché verso gli obbligati di regresso, solo: i) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; ii) in caso di fallimento del trattario (o dell’emittente: artt. 102 e 103 l. camb.), abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza (si tratta dell’ipotesi contemplata dal codice di commercio del 1882, ma la stessa si integra anche in caso di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo); di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; o iii) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile (art. 50 l. camb.; e v. Cass., 1.3.2007, n. 4855).
Nella prospettiva del creditore, d’altronde, la cambiale rafforza gli strumenti ordinari di esigibilità del credito. Anzitutto, la cambiale, purché in regola con il bollo, vale da titolo esecutivo (artt. 63 e 104 l. camb.), senza necessità di formare un titolo giudiziale (e v. Cass., sez. I, 20.12.1994, n. 10945, secondo cui, ove una cambiale sia stata emessa a garanzia di un obbligo, anche extracartolare, a favore del primo prenditore del titolo, tale funzione di garanzia, ancorché risultante dal titolo, non priva la cambiale dell’efficacia esecutiva). La stessa può essere inoltre utilizzata in un procedimento monitorio, consentendo altresì l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Infine, la cambiale può essere negoziata sul mercato prima della scadenza, senza osservanza delle forme della cessione e con gli effetti propri della circolazione dei titoli di credito (e v. Titoli di credito).
È ammessa anche la cd. cambiale di comodo o di favore, caratterizzata dalla convenzione sulla cui base il favorente assume la veste di emittente con il patto (rappresentativo di un naturale negotii della convenzione stessa) che il prenditore non ne pretenderà l’adempimento e lo terrà indenne da ogni pagamento che fosse costretto ad effettuare. Tale patto esclude l’esistenza di un rapporto sottostante tra favorito e favorente, nel senso che il secondo, con la creazione della cambiale, non intende assumere un’obbligazione verso il primo, ma verso i terzi, presso i quali il favorito, grazie alla firma del favorente, può trovare facilmente credito attraverso operazioni di sconto del titolo (da ultima Cass., 28.6.2006, n. 14977, in Banca borsa, 2008, II, 604).
La storia della cambiale è antica ed è stata sapientemente descritta nelle voci di Casanova e Ascarelli apparse nell’Enciclopedia Italiana, cui può farsi rinvio.
In questa sede basterà ricordare che la cambiale è oggetto di una disciplina uniforme dettata dalla convenzione di Ginevra del 1931. La convenzione di Ginevra è stata resa esecutiva in Italia con r.d.l. 25.8.1932, n. 1130, cui ha fatto seguito il r.d. 14.12.1933, n. 1669, di seguito legge cambiaria (l. camb.), tutt’ora in vigore.
In quanto titolo astratto, la cambiale è un documento formale (e, in caso di nullità, non è possibile invocare l’apparenza del diritto: Cass., 8.3.1983, n. 1693, in Banca borsa, 1984, II, 5).
La tratta contiene: i) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; ii) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; iii) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); iv) l'indicazione della scadenza; v) l'indicazione del luogo di pagamento; vi) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; vii) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa (e v. Cass., 1.8.1986, n. 4912, in Banca borsa, 1987, II, 562); viii) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente) (art. 1 l. camb.). Il vaglia contiene gli stessi elementi della tratta, fatta eccezione per l’indicazione del trattario ed, invece, per l’aggiunta dell'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente (art. 100 l. camb.).
Non tutti gli elementi richiesti dalla legge sono essenziali perché il documento possa considerarsi una tratta o un vaglia cambiario. E così: la cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista (e v. Cass., 4.9.1996, n. 8068); in mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario; la cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente (mentre il vaglia cambiario si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente); se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento.
Si distinguono così gli elementi di esistenza e quelli di completezza della cambiale.
Fattispecie sufficiente perché esista una cambiale, sebbene incompleta o in bianco (per la distinzione, se ammessa, v. Oppo, G., Sull'emissione della cambiale in bianco, in Riv. dir. comm., 1960, I, 13), è la dicitura ‘cambiale’ e la sottoscrizione dell’emittente o del traente (secondo parte della giurisprudenza, autografa: App. Torino, 24.2.1997, in Banca borsa, 1998, II, 310; ma in senso contrario, Trib. Terni, 28.9.1999, in Giur. it., 2000, 1883; Trib. Torino, 26.10.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, 164). È valido infatti il cd. accordo di riempimento (e v. Cass., 30.1.1992, n. 958, in Giur. it., 1992, I, 1, 1718), con il quale l’emittente o il traente e il primo prenditore disciplinano come quest’ultimo possa completare la cambiale e presentarla al pagamento ovvero farla circolare. L’accordo di riempimento ha validità massima di tre anni dalla data di emissione del titolo, ma la decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo. La violazione dell’accordo di riempimento è opponibile al portatore come eccezione fondata sui rapporti personali, ove ad esigere il credito sia il medesimo soggetto che è parte dell’accordo di riempimento, ovvero se il portatore abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola (art. 14 l. camb.).
Si ritiene che il documento presentato incompleto al pagamento, pur non valendo come cambiale, possa costituire ricognizione del debito (artt. 2 e 101 l. camb.) (Cass., 24.11.1983, n. 7026; Cass., 28.11.1984, n. 6184, in Banca borsa, 1986, II, 400).
Benché la cambiale sia strumento storicamente diffuso nel commercio, la capacità di obbligarsi cambiariamente non è limitata agli imprenditori, bensì è riconosciuta a tutte le persone fisiche dotate di capacità, alle persone giuridiche e agli altri enti dotati di soggettività.
La legge cambiaria esige che la sottoscrizione cambiaria sia completa, con l’indicazione del nome e del cognome dell’obbligato (ma è sufficiente l’iniziale del nome), e stabilisce alcune regole riguardanti la capacità cambiaria delle persone fisiche (con riferimento in particolare alla validità dell’obbligazione cambiaria e alla cambiale sottoscritta dal minore emancipato, dal genitore o dal tutore). Per coloro che si obbligano cambiariamente nell’esercizio di un’attività d’impresa, la legge richiede che venga indicata la ditta di colui che si obbliga (pacificamente interpretata anche come ragione o denominazione sociale: v. Cass., 8.6.2006, n. 13466, in Banca borsa, 2007, II, 557; Cass., 25.1.2001, n. 1058, in Guida al dir., 2001, fasc. 8, 50; Cass., 15.10.1999, n. 11621, in Banca borsa, 2000, II, 654). È invece mancante una disciplina specifica per gli enti diversi dalle persone fisiche.
Al riguardo, la giurisprudenza, superando la disgiuntiva – nome e cognome o la ditta – esige che la cambiale, così come l’assegno bancario, rechi il timbro dell’ente e la sottoscrizione della persona fisica che ha il potere di obbligarlo, con la menzione della qualifica (App. Salerno, 11.2.2002, in Giur. it., 2002, 1433; App. Milano, 18.8.2000, in Banca borsa, 2002, II, 120; Cass., 28.6.1988, n. 4367, in Banca borsa, 1989, II, 315; Cass., 15.10.1999, n. 11621, in Banca borsa, 2000, II, 654; Trib. Verona, 29.10.1997, in Giur. merito, 1998, 659; Trib. Roma, 6.10.1997 e Trib. Napoli, 10.6.1997, entrambe in Banca borsa, 1999, II, 238; App. Catania, 3.10.1997, in Banca borsa, 1999, II, 216; Trib. Milano, 29.4.1994, in Banca borsa, 1996, II, 71). Ove manchi la contemplatio domini, la cambiale si riferisce alla persona fisica che la ha materialmente sottoscritta, al pari del rappresentante senza poteri o di chi li abbia ecceduti (art. 11 l. camb.). Al riguardo va aggiunto che la rappresentanza generale conferita da soggetto non imprenditore non implica anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente, al contrario di quanto avviene per gli imprenditori verso gli institori (art. 2206 c.c.).
Può essere interessante infine notare che, nonostante la cambiale sia strumento regolato in modo uniforme dalle legislazioni dei paesi aderenti alla convenzione di Ginevra, per la sua potenzialità ad avere circolazione transfrontaliera, la legge cambiaria precisa che la cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere (e v. art. 6 l. camb.).
La cambiale è un titolo di credito naturalmente circolante all’ordine (geborene Ordrepapier). Ed infatti, ancorché non espressamente tratta all'ordine, la cambiale è sempre trasferibile mediante girata (art. 15 l. camb.).
La girata è l’ordine vincolante scritto e sottoscritto (sulla cambiale stessa o su un foglio di allungamento) del possessore a nome del quale la cambiale è emessa o di un successivo giratario rivolto nei confronti dell’obbligato cambiario (emittente o trattario) di pagare non a sé, bensì ad una persona determinata (girata piena) o del semplice possessore del titolo (girata in bianco o al portatore) (art. 17 l. camb.). La girata in bianco per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento. Sebbene la cambiale girata in bianco o al portatore possa ulteriormente circolare per mera consegna, il possessore di essa può in ogni momento completare la girata (art. 18 l. camb.; art. 2011, co. 2, c.c.): ciò significa che la girata in bianco non fa della cambiale un titolo al portatore.
La girata deve essere incondizionata e, se è posta condizione, questa si ha per non scritta (art. 16 l. camb.; art. 2010 c.c.). La girata parziale è nulla: si considera parziale sia la girata riferita a parte dei diritti dalla stessa portati, in contrasto con la regola secondo cui la girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale (art. 18 l. camb.; art. 2011 c.c.), sia quella fatta a persone diverse, per una parte del credito (mentre è valida la girata cumulativa).
Il possessore della cambiale in base ad una serie continua di girate (anche se l’ultima è in bianco) è legittimato alla pretesa portata dal titolo (art. 20 l. camb.; art. 2008 c.c.). Per continuità delle girate si intende la corrispondenza tra il nome di ciascun girante e quello del precedente intestatario, sia esso il primo prenditore o un girante. Non si considera interrotta la serie continua delle girate che risulta dal titolo quando, anche in difetto di una trasmissione derivativa, il possessore dimostra di non essere stato in mala fede o colpa grave nell’acquisto (art. 20 l. camb.; art. 2010 c.c.). Il mero possesso di un titolo cambiario non girato a favore del portatore non consente di presumere che in favore dello stesso vi sia stata cessione: al contrario, incombe su tale soggetto l’onere di provare la cessione (Cass., 25.7.2001, n. 10119).
Occorre precisare che, nei titoli di credito all’ordine, la girata produce essenzialmente l’effetto di trasferire il diritto alla prestazione indicata nel titolo. A differenza della disciplina generale (art. 2012 c.c.), la girata cambiaria produce inoltre, naturalmente, effetto di garanzia, di ciascun girante verso il giratario (art. 19 l. camb.), come vedremo a proposito delle azioni cambiarie di regresso (sulla c.d. girata di ritorno v. però Cass., 3.5.2011, n. 9685). Sia l’effetto di trasferimento, sia quello di garanzia possono essere derogati o limitati.
Anzitutto, il traente o l’emittente possono inserire nella cambiale le parole «non all'ordine» o una espressione equivalente (art. 15, co. 2, l. camb.; l’espressione «non trasferibile», mutuata dalla legge assegni, equivale in ambito cambiario a «non all’ordine»). In questo caso, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. E cioè non è più titolo di credito, bensì documento di mera legittimazione ex art. 2002 c.c. (e v. Titoli di credito).
La medesima espressione può essere inserita dal girante, con l’intenzione di vietare una nuova girata; in questo caso, tuttavia, la cambiale resta qualificata titolo di credito e può continuare a circolare all’ordine, ma il girante non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata (art. 19, co. 2, l. camb.). La clausola non all’ordine inserita dal girante equivale perciò alla clausola ‘senza garanzia’ o ‘senza responsabilità’: questa clausola esclude la responsabilità per l’inadempimento, ma non anche la sussistenza del credito (nomen verum).
Si aggiunga sul punto che si denomina girata tardiva quella apposta dopo il protesto (mentre è tempestiva quella apposta dopo la scadenza): in questo caso, la circolazione del diritto avviene, similmente al caso di clausola non all’ordine apposta dall’emittente, con gli effetti della cessione ordinaria (artt. 24-25 l. camb.).
Gli effetti della girata possono essere inoltre limitati: così accade, anche in generale, nella girata per l’incasso o per procura (art. 2013 c.c.), e nella girata in pegno (art. 2014 c.c.). Sia il codice civile che la legge cambiaria precisano che se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura. Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante. In deroga alla regola comune (art. 1722, n. 4), c.c.), tuttavia, il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità (art. 22 l. camb.; art. 2013 c.c.).
Similmente, se alla girata è apposta la clausola ‘valuta in garanzia’, ‘valuta in pegno’ od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore (art. 23 l. camb.; art. 2014 c.c.).
Sulle eccezioni opponibili al possessore della cambiale torneremo in seguito (v. infra, § 7).
Come detto, la cambiale può avere struttura trilaterale e, in questo caso, si denomina tratta. Nella tratta, il traente ordina al trattario di pagare al beneficiario la somma di danaro indicata nella cambiale. Il trattario, con l’accettazione, si obbliga cambiariamente nei confronti del beneficiario. Se la tratta non viene accettata, obbligato è solo il traente; se viene accettata, obbligato cambiario diretto è il trattario, mentre il traente resta responsabile del pagamento come obbligato di regresso. In generale, il traente, infatti, risponde dell'accettazione e del pagamento e, mentre può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione, ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta (art. 13 l. camb.).
Anche la tratta potrebbe avere struttura sostanzialmente bilaterale. È, infatti, possibile che traente e beneficiario coincidano, se la cambiale è emessa all’ordine del traente, o che traente e trattario coincidano, se la cambiale è tratta sullo stesso traente (art. 3 l. camb.).
Nella struttura classica, in cui traente, trattario e beneficiario sono soggetti diversi, si assume che il traente ordini al trattario di effettuare un pagamento, in quanto quest’ultimo è suo debitore in forza di un determinato rapporto preesistente: si parla, al proposito, di rapporto di provvista. Per altro verso, salvo il caso della cambiale di favore (e v. supra § 1), la consegna della tratta ad un certo beneficiario è fatta in funzione di un determinato rapporto obbligatorio preesistente: si parla, al proposito, di rapporto di valuta.
Soprattutto in passato la cambiale tratta era un diffuso strumento di credito commerciale: veniva spesso emessa dal venditore in qualità di traente a beneficio di propri fornitori o di banche e accettata dal compratore. Una legge speciale successiva alla legge cambiaria disciplina tuttora la cessione della cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture (r.d.l. 21.9.1933, n. 1345), consentendo al possessore della cambiale di fare valere nei confronti del traente le eccezioni proprie del rapporto di provvista, qualora ricorrano le condizioni indicate dalla legge: a) che la cambiale sia dichiarata non accettabile; b) che il credito di provvista provenga da una fornitura di merci; c) che siano indicate nel contesto della cambiale la data e il numero della fattura cui si riferisce la fornitura della merce; d) che la cessione avvenga a favore di una banca (che può però ulteriormente girarla). Notificata al trattario la cessione del credito, questo può pagare solo al portatore della cambiale il quale, in caso di mancato pagamento, elevato il protesto, può altresì esercitare i diritti derivanti dalla cessione della provvista.
Salvo che l’accettazione non sia vietata dal traente, come nel caso di cessione della provvista, o non possa avvenire prima di una certa data (art. 27 l. camb.), la cambiale può essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza, sia dal portatore sia da un semplice detentore (art. 26 l. camb.). La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata per l’accettazione entro un anno dalla sua data, salvo che il traente non abbia abbreviato o esteso il termine (art. 28 l. camb.).
L'accettazione consiste in una dichiarazione scritta sulla cambiale (art. 29 l. camb.), espressa con la parola ‘accettato’, ‘visto’ o con altre equivalenti, ed è sottoscritta dal trattario, con l’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione, anche nel caso di cambiale a certo tempo vista.
L'accettazione deve essere incondizionata, ma il trattario può limitarla ad una parte della somma (art. 31 l. camb.). Viceversa, qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione: in questo caso, l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.
Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza (art. 33 l. camb.). In mancanza di pagamento, il portatore ha contro l'accettante, ancorché sia il traente, azione cambiaria diretta. Delle azioni cambiarie ci occuperemo nel § 8.
Il pagamento della cambiale può essere garantito con avallo, per tutta o parte della somma, o con ipoteca.
L’avallo è una garanzia personale autonoma la quale può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale (art. 35 l. camb.). È apposto sulla cambiale o sull'allungamento, espresso con le parole ‘per avallo’ o con ogni altra formula equivalente, ed è sottoscritto dall'avallante. Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente (art. 36 l. camb.). Se non è indicato per chi è dato, l’avallo si intende dato per il traente.
L’autonomia dell’obbligazione di garanzia distingue l’avallo dalla fideiussione. A differenza della fideiussione (art. 1939 c.c.), infatti, l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma (art. 37 l. camb.).
Tuttavia, come nella fideiussione (art. 1941 c.c.), l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato (e v. Cass., 1.3.2007, n. 4855, per l’ipotesi di scadenza anticipata della cambiale). Ne consegue che si ritengono applicabili anche all’avallo una serie di norme dettate per la fideiussione: tra altre, il disposto dell’art 1949 c.c. che prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore; il disposto dell’art. 1954 c.c., che stabilisce che se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione; il disposto dell’art. 1955 c.c., che stabilisce la liberazione del fideiussore per fatto del creditore (Cass., 19.11.2007, n. 23922; Cass., 19.3.2007, n. 6451; Cass., 7.5.1998, n. 4618, in Banca borsa, 2000, II, 118). Inoltre la giurisprudenza ha affermato che l’avallante, al pari di ogni debitore cambiario, può opporre al possessore della cambiale circostanze riconducibili al contenuto dell’exceptio doli, come l’eccezione di estinzione per pagamento del debito principale nel caso in cui la cambiale non abbia circolato o il possessore di essa sia lo stesso nei cui confronti l’avallato ha estinto l’obbligazione, nel qual caso, dunque, la controversia esula dai confini del rapporto cambiario ed investe il rapporto extracartolare (così, Cass., 19.11.2007, n. 23922).
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che la firma apposta dall’avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario. Si esclude così che nei rapporti tra avallante e avallato operi l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1988 c.c., incombendo in capo al garantito di dimostrare che l’avallante intendeva obbligarsi anche quale fideiussore (Cass., 20.10.2014, n. 22186; Cass., 11.9.1997, n. 8971; Cass., 11.9.1997, n. 8990).
Oltre all’avallo, la cambiale, come tutti i titoli all’ordine o al portatore, può essere assistita da ipoteca (art. 2831 c.c.). L'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori, senza che questi siano tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843 c.c., purché gli estremi siano annotati sulla cambiale.
Tra le varie pronunce giurisprudenziali in argomento, merita segnalare l’affermazione secondo cui ai fini della revocatoria fallimentare dell’ipoteca non è opponibile al giratario di cambiale ipotecaria la condizione soggettiva del girante tranne che non si provi la connivenza del giratario medesimo all’epoca dell’emissione del titolo (Trib. Padova, 5.2.1982, in Fallimento, 1983, 638; Trib. Milano, 22.1.1981, in Giur. comm., 1981, II, 449; nonché in Banca borsa, 1981, II, 370).
La cambiale può essere pagabile: a) a vista; b) a certo tempo vista; c) a certo tempo data; o d) a giorno fisso. Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle (art. 38 l. camb.).
La cambiale a vista è pagabile alla presentazione, ma deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data di emissione (salvo diversa previsione del traente o dell’emittente, o abbreviazione ad opera dei giranti) o dalla diversa data prevista dal traente od emittente (art. 39 l. camb.).
La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto. In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione (art. 40 l. camb.).
Con riguardo alla cambiale pagabile a giorno fisso, la legge cambiaria regola al riguardo l’ipotesi di divergenza tra calendari del luogo di emissione e di pagamento (art. 42 l. camb.).
Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso, o a certo tempo data, o vista, deve presentarla al pagamento (o ad una stanza di compensazione) nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi (art. 43 l. camb.) e nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo o, in difetto, nei luoghi indicati dalla legge (art. 44 l. camb.).
A differenza della regola generale (art. 1181 c.c.), il portatore non può rifiutare un pagamento parziale (art. 45 l. camb.), nel qual caso di esso sarà fatta menzione sulla cambiale. Il trattario ha diritto a ricevere quietanza del pagamento effettuato. In deroga rispetto alla regola generale, secondo cui il termine dilatorio è presuntivamente fissato nell’interesse del debitore (art. 1184 c.c.), il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza (art. 46 l. camb.). Mentre il trattario o l’emittente che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo, chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti (art. 46 l. camb.).
Il pagamento della cambiale può essere effettuato per intervento, al fine di evitare che il portatore promuova azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso (artt. 78-82 l. camb.).
Al momento del pagamento, il debitore cambiario – in base alla disciplina generale (art. 1993 c.c.) - può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma (artt. 1 e 2 l. camb.), quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (art. 94 l. camb.).
Il debitore può inoltre opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo (art. 1993, comma 2, c.c.). Più esattamente, la legge cambiaria afferma che la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore (art. 21 l. camb.). La diversa formulazione tra norma cambiaria e norma codicistica viene svalutata in giurisprudenza, affermandosi che entrambe vanno intese nel senso che, ai fini dell’opponibilità al giratario delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la collusione fra detti soggetti, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l’intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante con la conoscenza del danno che il debitore avrebbe avuto (Cass., 22.6.2001, n. 8590; Cass., 14.7.1997, n. 6350 e Cass., 19.6.1996, n. 5670, in Banca borsa, 1999, II, 165; v. anche Cass., 26.10.2007, n. 22539). La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’exceptio doli cambiaria non si applica ai rapporti tra emittente e primo prenditore, ma solo a quelli tra giranti e successivi giratari (Cass., 28.3.2006, n. 7073; Cass., 26.9.2000, n. 12732).
Anche nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale e quelle personali (art. 65 l. camb.).
Il mancato pagamento della cambiale consente al possessore di agire per l’adempimento esercitando le c.d. azioni cambiarie, diretta o di regresso: diretta è l’azione che può essere esercitata contro l’emittente, l'accettante ed i loro avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato (art. 49 l. camb.). Il portatore può inoltre esercitare la c.d. azione causale (art. 66 l. camb.) e, ove abbia perso tutte le altre azioni, può agire per l’ingiustificato arricchimento (art. 67 l. camb.).
Caratteristica peculiare della cambiale in regola con il bollo è di potere essere utilizzata come titolo esecutivo. Ove sia fatta valere come tale, il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta (artt. 63 e 104 l. camb.). L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione.
Presupposto per l’esercizio delle azioni di regresso, è la formale constatazione, attraverso atto autentico, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento: si parla, al riguardo, di levata del protesto. Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento. Non occorre del resto la levata del protesto nei casi di fallimento dell’emittente, del trattario o del traente di una cambiale non accettabile (art. 51 l. camb.). Infine, il traente, il girante o l'avallante possono, con la clausola ‘senza spese’, ‘senza protesto’, od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso (art. 53 l. camb.).
Come già accennato, l’azione di regresso può essere esercitata anche prima della scadenza della cambiale: i) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; ii) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; iii) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile (art. 50 l. camb.).
Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, ovvero dal segretario comunale (art. 68 l. camb.) e deve contenere le indicazioni richieste dalla legge (art. 71 l. camb.). Può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento (art. 69 l. camb.). I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota dei protesti nel repertorio. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale (art. 73 l. camb.).
In ogni caso, chi intende valersi delle azioni di regresso, deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro un breve termine fissato dalla legge. Chi non dà l'avviso nel termine non decade dal regresso, ma è responsabile del danno che abbia cagionato, nei limiti del valore della cambiale (art. 52 l. camb.).
Gli obbligati cambiari di regresso rispondono in solido verso il portatore. L’obbligato di regresso che ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti la somma pagata, gli interessi e le spese (art. 56 l. camb.). La legge cambiaria consente a chi ha il diritto di esercitare il regresso, salvo clausola contraria, di rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
La legge cambiaria, similmente a quanto previsto dal codice civile per i titoli all’ordine, disciplina autonomamente l’ammortamento della cambiale (artt. 89-93 l. camb.). Delle cambiali è anche prevista la possibilità di creare duplicati e copie (artt. 83-87 l. camb.).
R.d. 14.12.1933, n. 1669; r.d.l. 21.9.1933, n. 1345, conv. l. 15.1.1934, n. 48.
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