CALUNNIA (VIII, p. 467)
All'art. 373 del progetto definitivo corrisponde l'art. 368 del codice penale del 1930; all'art. 375 del progetto, l'art. 370 del codice (titolo III, dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, capo 1°, dei delitti contro l'attività giudiziaria). Lo stesso codice prevede. all'art. 369, il delitto di autocalunnia.
Il fatto consiste nell'incolpare sé stesso, anche con falso nome oppure con scritto anonimo, di un reato che si sa non essere avvenuto, mediante dichiarazione fatta all'autorità giudiziaria o ad altra che a quella abbia obbligo di riferirne, o mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria. La pena è della reclusione da uno a tre anni.