BULLA CRUCIATAE
. Costituzione pontificia che concedeva l'indulgenza plenaria a quanti partecipassero ad una crociata. Ebbe particolare applicazione - benché già concessa fino dai tempi di Leone IX per la guerra contro i Normanni - durante le crociate in Terrasanta. Concessa in seguito anche a chi contribuiva con danaro alla crociata o alle lotte contro gli eretici, da Callisto III fu elargita a quanti con la persona o con danaro partecipassero alla lotta contro i Turchi. Dal sec. XVI tale indulgenza fu concessa solo nei territorî della monarchia spagnola e nei dominî ad essa sottoposti fuori d'Europa: essa comportava anche speciali facilitazioni nei riguardi dell'astinenza e del precetto quaresimale. La Bulla cruciatae è tuttora concessa, ma il profitto tratto da essa è devoluto - a seguito del concordato fra la S. Sede e la Spagna (16 marzo 1851) - alle spese di culto nelle diocesi spagnole. Per la concessione della Bulla sono necessarie, oltreché un'elemosina, la predicazione missionaria e la frequenza dei sacramenti. Pio XI ha prorogato la Bulla cruciatae per 12 anni a partire dal 1928.
Bibl.: Acta Apostolicae Sedis, 1929, pp. 12-21; F. Campelo, Comentario canónico-moral sobre la Bula de la S. Crusada, Santiago 1930; A. Arregni, Summarium theologiae moralis, 11ª ed., Bilbao 1930, pp. 959-978.