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Brevetto

di Aldo Frignani - Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)
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Brevetto

Aldo Frignani

Le principali novità legislative intervenute a partire dagli ultimi anni del 20° sec. sono la ratifica dei TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property rights) e la pubblicazione del Codice della proprietà industriale. Come esito dell'Uruguay Round veniva firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 l'accordo relativo agli aspetti del diritto di proprietà intellettuale concernente il commercio, contenente varie disposizioni per la migliore protezione dei beni di proprietà intellettuale, che dedicava ai b. l'intera quinta Sezione, artt. 27-34. Per quanto riguarda le invenzioni la legge italiana era già in linea con i TRIPs, eccetto che nella tutela del know-how, introdotta in Italia con d. legisl. 19 marzo 1996, nr. 198, mediante l'inserimento dell'art. 6 bis, così ponendo fine ai dubbi sulle condizioni e modalità della protezione che neppure la giurisprudenza (Corte di cassazione, sentenza del 20 genn. 1992, nr. 659) aveva del tutto sciolti.

Per rispondere all'esigenza di una sistemazione organica dell'intera materia (e in omaggio a una prassi francese), con il d. legisl. 10 febbr. 2005, nr. 30, veniva pubblicato il Codice della proprietà industriale che consolidava, ordinandole, tutte le norme emanate negli anni sull'argomento. Il Codice si compone di otto capi: il i contiene le disposizioni e principi fondamentali; il ii le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (alle invenzioni è dedicata la quarta Sezione, artt. 45-81); il iii la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale; il iv l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure; il v le procedure speciali; il vi l'ordinamento professionale; il vii la gestione dei servizi e diritti; l'viii, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali.

La delega conferita dal legislatore era limitata al 'coordinamento' e pertanto il Codice non contiene norme nuove, per lo più recepisce conclusioni già proclamate dalla giurisprudenza (come, per es., l'esaurimento del diritto, art. 5) e svolge l'importante funzione di racchiudere sistematicamente le regole destinate a disciplinare la materia evitando, laddove non richiesto dalla specialità del diritto in esame, regole diverse, difficili da coordinare (è il caso degli strumenti di tutela giurisdizionale).

Per quanto concerne il b. si possono così caratterizzare i recenti sviluppi: a) è proseguita la caduta dell' 'unitarietà' del b. in quanto ci sono regole speciali per i medicinali (certificato complementare), per le varietà vegetali, per le invenzioni di microrganismi; per le topografie dei prodotti a semiconduttori (per i quali il diritto si acquisisce mediante registrazione, art. 2); b) la tutela specifica del know-how informazioni segrete (art. 98), pur non configurandolo come diritto assoluto (in quanto lo sviluppo autonomo e l'acquisto del terzo in buona fede sono legittimi), ha diminuito la drammaticità della scelta tra l'ottenimento di un b. o il rischio di una tutela quasi inesistente; c) si nota una progressiva estensione oggettiva delle regole dettate per il b. di invenzione ad altri titoli di proprietà industriale, quali i disegni e modelli (protetti mediante registrazione) oppure i modelli di utilità (si pensi all'estensione a questi ultimi delle regole sulle invenzioni dei dipendenti e sulle licenze obbligatorie); d) in linea con le esperienze di altri ordinamenti si nota un miglioramento della tutela giurisdizionale: in particolare le norme sulla ripartizione dell'onere della prova (art. 121, dove si viene incontro alle difficoltà probatorie del titolare del b.), oppure sull'entità del risarcimento dei danni (art. 125, dove viene introdotto per la prima volta ciò che già la dottrina auspicava, ossia la 'reversione' dell'utile ottenuto dal contraffattore) o, ancora, l'estensione delle penalità di mora, il cui ambito di applicazione copre tutti i diritti di proprietà industriale (art. 124.2), come pure l'arbitrabilità delle controversie nella materia (art. 134.2); e) dopo una lunga gestazione causata da diversità di opinioni di ordine etico e morale, con legge 22 febbr. 2006, nr. 78, è stata recepita la direttiva 94/44/CE sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche. Agli inizi del 21° sec. è dunque possibile brevettare le tecniche per isolare cellule e sequenze genetiche umane, di piante e di animali, purché dotate di novità, originalità e carattere industriale, ma è vietato brevettare il materiale biologico com'è in natura.

Non mancano, ovviamente, alcuni problemi nella ricerca di una adeguata soluzione: 1) la tutela del software mediante brevettazione, esclusa dalla Convenzione sul brevetto europeo, riprodotta in Italia con l'art. 45 co. 3°, è da più parti ritenuta inadeguata a dar conto dell'attività inventiva per giungere ai programmi per elaboratore. I progetti per ammettere una brevettabilità del software sono oggetto di dibattito nelle opportune sedi (in particolare l'Ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco di Baviera) e certamente l'Italia si adeguerà alle soluzioni deliberate in tali istanze; 2) nell'ambito dei venticinque Stati membri dell'Unione Europea manca l'unità della tutela giurisdizionale dei b.; infatti la prospettazione dei giudici olandesi di effetti sopranazionali del radicamento, presso i giudici di uno Stato membro, di un procedimento contro la contraffazione di un b., fatica a essere accolta dai giudici di altri Stati. L'Unione Europea, per raggiungere pienamente gli scopi prefissati, dovrà affrontare questo problema, aggravato anche dalla diversa durata dei processi.

Dal punto di vista comparatistico si può concludere che la tutela italiana data ai b. è totalmente in linea con quella offerta dai Paesi tecnologicamente più avanzati. Né si è prestato orecchio a quelle sirene che, sull'onda emotiva, invocano la possibilità di utilizzare gratuitamente i b. altrui. Le esigenze dalle quali la domanda sorge (povertà, malattie ecc.) possono essere soddisfatte mediante altri strumenti che non siano la negazione pratica del brevetto. Il legislatore e la cultura giudiziaria e dottrinale italiani sono ancora convinti della necessità di conservare e irrobustire il sistema brevettuale (vero motore degli investimenti nella ricerca), con i controlli e le limitazioni previsti per evitare abusi del b. (per es., onere di attuazione, art. 69; licenza obbligatoria, art. 70).

Per quanto concerne, infine, l'Unione Europea, l'Italia si è saldamente ancorata al diritto comunitario quale espresso dalla Corte di giustizia. Un passo fondamentale nella direzione della più ampia tutela si avrà con l'auspicato b. comunitario.

bibliografia

A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano 1993, 20055.

N. Abriani, G. Cottino, M. Ricolfi, Diritto industriale, Padova 2001, 20052.

A. Fittante, M. Franzosi, M. Scuffi, Il Codice della proprietà industriale, Padova 2005.

Commentario breve al diritto della concorrenza. Codice della proprietà industriale, a cura di L.C. Ubertazzi, Padova 2005.

Vedi anche
invenzione Diritto I. industriali Le i. industriali consistono in una soluzione nuova e originale di un problema tecnico mai risolto, o risolto in altro modo. Possono risultare in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento, o in un nuovo uso di prodotto di noto. La disciplina delle i. industriali è contenta agli ... know-how Insieme di conoscenze di carattere tecnico-industriale o aziendale, per lo più maturate a seguito di attività di ricerca o di esperienze commerciali, dotate di un valore economico in quanto detenute da un unico soggetto o da poche persone interessate a valorizzarle in regime di segretezza. Rientrano ... monopolio È una forma di mercato caratterizzata dall’accentramento dell’offerta o della domanda nelle mani di un solo venditore o di un solo compratore (m. unilaterale) o di entrambi (m. bilaterale) e di conseguente chiusura del mercato stesso. Per questa sua caratteristica, le posizioni di monopolio sono ... Alexander Graham Bell Fisiologo e studioso di tecnica telefonica (Edimburgo 1847 - Baddeck, Nuova Scozia, 1922), naturalizzato statunitense nel 1874. Nel 1872 era a Boston come prof. di fisiologia degli organi vocali. Il 6 febbr. 1876 presentò una domanda di brevetto per il telefono. Benché l'invenzione di questo non spetti ...
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