brevetto
Titolo giuridico in virtù del quale viene conferito a un inventore il diritto esclusivo allo sfruttamento di un’invenzione in un determinato territorio per un periodo di tempo prestabilito, solitamente 20 anni. Il fine ultimo del b. è stimolare il processo innovativo, ovvero salvaguardare gli investimenti nella ricerca. Senza questo strumento una parte significativa di tali investimenti verrebbe meno, date le caratteristiche di bene pubblico del suo contenuto. La funzione del b. è duplice: da un lato, conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento, assicurandogli un ritorno economico adeguato all’investimento sostenuto per la sua produzione; dall’altro, obbliga lo stesso a rivelare il contenuto dell’invenzione, consentendo la diffusione della nuova conoscenza sviluppata, contribuendo così al progredire dell’innovazione ed evitando la duplicazione degli sforzi. Frequentemente i b. con grande ricaduta economica sono ceduti dal titolare in licenza esclusiva al compratore. Alternativamente, possono essere ceduti in licenza non esclusiva. Tuttavia, secondo alcune ricerche, un sistema di b. troppo stringente potrebbe produrre un minor output innovativo, in quanto rischia di ostacolare lo scambio di conoscenze tra gli innovatori, piuttosto che favorirlo.
Lo United States Patent and Trademark Office (USPTO), il Japan Patent Office (JPO) e l’European Patent Office (EPO), con copertura rispettivamente negli Stati Uniti, in Giappone e in Unione Europea, sono tra i più importanti uffcici di b. a livello mondiale. Per quel che riguarda l’Europa, inoltre, ogni singolo Stato è dotato di un proprio ufficio b. con competenza nazionale.
In Italia, il b. è disciplinato dagli artt. 2584 e seg. c.c. e dal d. legisl. 30/2005, denominato Codice della proprietà industriale (CPI). Il CPI prevede, tra le varie forme di tutela, la brevettazione per le invenzioni e i modelli di utilità e la registrazione per i marchi, i disegni e i modelli. Il b. per le invenzioni industriali attribuisce all’autore di un’invenzione il diritto esclusivo di attuazione, disposizione e sfruttamento economico dell’invenzione. Ai fini della brevettabilità, l’invenzione deve rispondere a determinati requisiti: novità (l’invenzione non deve essere già presente nell’apparato tecnologico conosciuto); originalità (deve essere il prodotto di un’attività inventiva e, quindi, non deve risultare evidente agli occhi di un esperto del settore); industrialità (deve poter essere fabbricata in concreto o adoperata in qualsiasi tipo di industria); liceità (non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume). La domanda per ottenere il b. deve essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) direttamente o tramite gli uffici abilitati delle Camere di commercio, industria e artigianato. L’Ufficio accerta la regolarità formale della domanda e la liceità dell’invenzione, mentre non esegue controlli sugli altri requisiti, che potranno essere valutati solo in caso di lite giudiziale. La durata per le invenzioni è di 20 anni, a decorrere dalla presentazione della domanda; non è rinnovabile né prorogabile.
Un inventore può altresì decidere di ricorrere al b. europeo, tipicamente nel caso in cui si aspetti che le ricadute commerciali della propria invenzione siano più ampie dei semplici confini nazionali e richiedano maggiore tutela. La domanda di b. europeo va depositata presso l’EPO, uno degli organi dell’European Patent Organisation, e consente di poter ottenere copertura legale negli Stati indicati dal depositante fra quelli che hanno aderito alla Convenzione di Monaco sul b. europeo (European Patent Convention, 1973). Esso è soggetto alla convalida nazionale e attribuisce al suo titolare gli stessi diritti dei singoli b. nazionali. Secondo dati ISTAT, in termini di numero di b. per abitante, a partire dal 2000 l’Italia mostra un trend di crescita superiore a quello medio europeo. Tuttavia in termini assoluti il numero di b. depositati dall’Italia, rimane significativamente inferiore a quello dei principali competitori internazionali. Secondo i dati OCSE, nel 2007 l’Italia ha inviato all’EPO circa 4800 domande di b., contro le oltre 20.000 di Germania e Giappone, le 8500 della Francia e le 5500 della Gran Bretagna. Tra i Paesi con performance inferiori all’Italia troviamo per es. la Spagna e la Svezia con, rispettivamente, 1300 e 2700 domande di brevetto.
Un’ulteriore possibilità è il b. internazionale, grazie al quale è possibile ottenere la protezione delle invenzioni negli Stati scelti fra quelli che aderiscono al Trattato di cooperazione in materia di b. (Patent Cooperation Treaty, PCT, 1970), gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La procedura consta di una fase iniziale a carattere internazionale e di una fase nazionale/regionale, che consiste nella formalizzazione della domanda presso i vari uffici nazionali, i quali decidono sul rilascio o meno del b. stesso. Pur non esistendo una disciplina comune a livello globale sui b., nel 1994 l’Organizzazione Mondiale per il Commercio (➔ WTO) ha stabilito uno standard minimo per la tutela della proprietà intellettuale a cui tutti i Paesi aderenti si devono attenere.