bilancio
Il bilancio d’impresa (o bilancio di esercizio)
Il bilancio è un modello, basato sulla metodologia contabile, che, tramite un sistema selezionato di variabili e di relazioni tra queste, si propone la determinazione periodica del risultato economico dell’azienda e del connesso capitale di funzionamento. Costituisce il documento mediante il quale l’azienda fornisce all’esterno informazioni circostanziate e sistematiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale in cui si trova. In ragioneria, il bilancio ha vari significati in relazione al contenuto e allo scopo per cui è redatto. Quando si parla di bilancio di un’impresa, si intende il suo bilancio d’esercizio, cioè lo strumento con il quale si dimostra il risultato di gestione e la composizione del capitale di funzionamento alla fine della gestione stessa. Esso deve assolvere a due finalità: una conoscitiva interna all’impresa e una informativa verso l’esterno. Nel bilancio di esercizio si trovano infatti le principali informazioni per valutare l’andamento gestionale di un’azienda.
Poiché il bilancio assolve finalità conoscitive esterne, il legislatore considera l’informazione un bene pubblico da tutelare e interviene con una normativa specifica. Fino ai primi anni del 21° sec., la normativa nazionale in tema di bilancio era contenuta tutta nel codice civile, che in generale: rendeva obbligatoria la diffusione dei bilanci delle società di capitali tramite il deposito degli stessi presso il registro delle imprese; definiva i principi generali a cui doveva informarsi il bilancio e i criteri per la valutazione delle varie poste; definiva la struttura e il contenuto dei documenti di sintesi e dei documenti informativi che compongono e accompagnano il bilancio; definiva il sistema dei controlli per assicurare la veridicità delle informazioni contenute nel bilancio.
L’art. 117 del d. legisl 58/1998 già consentiva alle società quotate sui mercati internazionali di redigere i bilanci secondo i principi internazionali. La disposizione è stata poi superata dal regolamento europeo 1606 del 2002 e, in Italia, dal d. legisl. 38/2005, per cui dal 2006 alcune imprese, nella redazione del bilancio, non devono più attenersi alla normativa civilistica, bensì ai principi contabili internazionali (➔ IAS) emanati dall’International Accounting Standards Board (➔ IASB) e detti International Financial Reporting Standards (IFRS). In estrema sintesi, i principi IAS/IFRS riguardano imprese di grandi dimensioni oppure con elevata presenza sui mercati dei capitali, mentre i principi del codice civile interessano ancora numerose imprese italiane per le quali l’adozione degli IAS diventerà facoltativa o resterà addirittura preclusa. Secondo l’art. 2423 c.c., il progetto di bilancio deve essere redatto dagli amministratori. Su di esso si esprimono, se presenti, il collegio sindacale e la società di revisione. Il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci. Entro 30 giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese.
Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La struttura dello stato patrimoniale, cioè il prospetto mediante il quale si rappresentano la struttura e la situazione del capitale di funzionamento, è disciplinata dall’art. 2424 del codice civile. La struttura del conto economico, cioè il prospetto che, mettendo a confronto costi e ricavi di competenza, illustra il modo in cui si è formato il risultato economico dell’esercizio, è disciplinata dall’art. 2425 del codice civile. La nota integrativa, infine, il cui contenuto è previsto dall’art. 2427 c.c., assolve tipicamente a 3 funzioni: descrittiva, esplicativa e integrativa rispetto alle informazioni contenute negli schemi contabili. Le società che non abbiano emesso titoli su mercati regolamentati e che per due esercizi consecutivi non superino due limiti dimensionali su tre (totale dell’attivo dello stato patrimoniale = 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni = 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio = 50 unità), ai sensi dell’art. 2435 bis c.c., possono, in alternativa allo schema previsto, presentare il bilancio in forma abbreviata, che contiene informazioni più limitate nella nota integrativa, presentate mediante schemi diversi di stato patrimoniale e di conto economico. Secondo i principi contabili internazionali, il bilancio di esercizio si compone di stato patrimoniale, conto economico, prospetto riepilogativo dei movimenti del patrimonio netto, rendiconto finanziario, criteri contabili e note esplicative.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e delle incertezze cui la società è esposta. Al bilancio devono inoltre essere allegate copie dei bilanci delle società controllate con un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei loro ultimi conti. In funzione delle caratteristiche dell’impresa (società quotata o meno, società che supera dati limiti dimensionali ecc.) possono essere prescritti ulteriori documenti, quali la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione.
Il bilancio consolidato descrive la situazione economica finanziaria e patrimoniale di un gruppo di imprese giuridicamente autonome ma appartenenti a un unico gruppo e considerate come unica entità. Il bilancio consolidato evidenzia la composizione quantitativa del capitale di funzionamento e il risultato economico. Anch’esso, da un punto di vista formale, si compone di 3 documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e prevede ulteriori documenti allegati secondo le disposizioni di legge.