BEVILACQUA LA MASA, Prestito
Con la legge del 6 maggio 1866, n. 2896, fu data facoltà al governo del re "in eseguimento della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio dei pieni poteri del 9 novembre 1859" di dare effetto a un prestito sopra immobili appartenenti alla duchessa Felicita Bevilacqua (sotto discipline e cautele da stabilirsi con decreto reale, previo il parere del Consiglio di stato), per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravavano il patrimonio suddetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello, duca Guglielmo Bevilacqua. Amministratrice del prestito, le cui modalità furono fissate con istrumento del 22 maggio 1877, fu nominata la Banca Nazionale. Il prestito in origine era composto di n. 2.500.000 obbligazioni da L. 10 e furono eseguite in 20 anni 13 estrazioni e sorteggiate n. 47.409 cartelle.
Con legge del 10 maggio 1888 si provvide al riordinamento del prestito che comprendeva quindi n. 2.452.591 obbligazioni nuove da L. 10 ciascuna. Il prestito è garantito da un deposito di tanti titoli a debito dello stato quanti ne occorrono per fornire le annualità di L. 636.900 nette ciascuna, necessarie per il pagamento di tutte le obbligazioni che saranno estratte col rimborso a premio o col rimborso a capitale nello spazio di 50 anni. Il deposito di detti titoli venne dal governo, con nota ministeriale 7 luglio 1888, riconosciuto pienamente sufficiente a garantire il completo e regolare servizio del prestito. Le estrazioni che all'inizio avevano luogo presso il Ministero delle finanze per cura della Banca Nazionale e con l'assistenza del regio commissario, avvengono ora presso la direzione generale del debito pubblico al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
Il termine per la presentazione al cambio delle obbligazioni di prima emissione con le nuove fu fissato al 31 dicembre 1907, decorso il qual giorno le obbligazioni non presentate al cambio furono considerate come prescritte. Il diritto al rimborso del premio per le obbligazioni, tanto di prima quanto di seconda emissione, cessa quando non sia esercitato entro cinque anni. Gli utili derivanti dalla prescrizione così stabilita vanno per metà a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai.