beni culturali e ambientali
Complesso dei beni mobili e immobili artistici (compresa l’arte contemporanea), archeologici, archivistici, librari, etnoantropologici, musicali, scientifici e paesaggistici (intesi come parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni), che costituiscono il patrimonio culturale e ambientale di interesse e rilevanza nazionali.
Tra i principi fondamentali della Costituzione italiana va certamente collocato quello della «tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9). Esso esprime una scelta di grande importanza, che è alla base di tutta la più recente e rilevante legislazione sulla tutela dei beni culturali e ambientali. Nell’ambito dello stesso articolo si esprime in nuce anche il concetto della valorizzazione dei b. c. e a., parimenti importante, dato che nel 1° co. si conferisce mandato alla Repubblica di favorire lo «sviluppo» della cultura. Tutela e valorizzazione costituiscono i criteri che hanno condotto all’istituzione dell’apposito ministero dei Beni Culturali e Ambientali per la gestione e la salvaguardia di tale patrimonio (d. legisl. 657/14 dicembre 1974, convertito in l. 5/29 gennaio 1975). Nata nel contesto del diritto internazionale, in relazione alla tutela dei beni in caso di conflitto armato (Convenzione dell’Aja, 1954), l’espressione ‘bene culturale’, che trovava peraltro in Italia già un corrispettivo nell’ordinamento anterepubblicano in termini di attività finalizzata alla protezione (leggi Bottai 1089/1939 e 1497/1939), arricchita del termine qualificante ‘ambientale’, nel corso di un’evoluzione legislativa articolata, ed estesa agli intenti di valorizzazione, è stata compiutamente rielaborata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. legisl. 42/2004). Dunque, la tutela dei beni culturali consiste (art. 3, 1° co.) «nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione»; distinta dalla tutela, ma a essa inscindibilmente collegata, la valorizzazione (art. 6, 1° co.) «consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso». ● Tutela, valorizzazione e gestione dei b. c. e a. comportano comunque aspetti controversi riguardo le competenze istituzionali e gli ambiti economici. Per quanto riguarda le potenziali conflittualità Stato-Regioni, secondo la riforma del Titolo V della Costituzione (➔ Costituzione italiana, riforma del Titolo V della), varata nel 2001, la tutela rimane affidata al monopolio della legge statale, mentre la valorizzazione deve svilupparsi in condominio: allo Stato i principi fondamentali, alle singole Regioni la normativa di dettaglio. La materia economica del finanziamento privato per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni d’interesse storico-artistico è regolata dal Codice del 2004, che definisce anche i termini di inalienabilità dal patrimonio dello Stato dei beni del demanio culturale.