Si dice b. (o prenditore) di una cambiale o di un assegno bancario la persona a favore o all’ordine della quale la cambiale stessa o l’assegno è emesso o rilasciato. In molte operazioni di credito compiute dalle banche, si chiama b. (o accreditatario) la persona che potrà utilizzare il credito concesso; analogamente nei contratti di assicurazione, colui al quale deve essere pagato l’indennizzo nel caso di un danno prodotto da un sinistro o chi è designato a riscuotere il premio in caso di morte dell’assicurato; il terzo b., a differenza del terzo assicurato, non è esposto al rischio nelle cose o nella persona.