BANDIERA (VI, p. 74)
Forme e uso della bandiera (p. 78). - Il vilipendio della bandiera nazionale è considerato dall'art. 292 del codice penale del 1930 con maggiore severità: il massimo della pena, fissato dall'art. 115 del codice abrogato in 20 mesi, è stato elevato a 3 anni. Inoltre, secondo il codice abrogato, per la configurazione del reato, oltre all'elemento intenzionale del fine di disprezzo, si richiedeva il concorso dell'estremo materiale dell'asportazione, distruzione o sfregio della bandiera, laddove, secondo il codice ora in vigore, il delitto si perfeziona indipendentemente da qualsiasi azione positiva.
Infine, mentre l'art. 115 del codice abrogato limitava la perseguibilità del reato all'offesa recata alla bandiera dello stato in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'art. 292 del nuovo codice equipara alla bandiera nazionale, ossia a quella ufficiale dello stato, ogni altra bandiera recante i colori nazionali, e, abbandonando il criterio della pubblicità, estende l'applicazione della sanzione al vilipendio dei colori nazionali raffigurati su cosa diversa dalla bandiera.
La bandiera cinese (p. 80, tav. a colori). - Nella tavola delle bandiere è riprodotta la vecchia bandiera della Cina, a cinque fasce di 5 colori. Dal 1928 la bandiera della repubblica è tutta rossa e reca in alto a sinistra il distintivo del partito nazionalista cinese (sole raggiato bianco in rettangolo azzurro).