BANDA ARMATA
. Il delitto di "banda armata", già preveduto dal codice del 1889, e prima ancora dal codice penale delle Due Sicilie e dal codice sardo, costituisce nel codice penale del 1930 un delitto contro la personalità dello stato. "Banda armata" è una collettività armata di persone pronte ad agire e sostenere l'urto delle forze dello stato" (G. Sabatini). Il Manzini la definisce come "una compagnia di individui disponenti di armi, organizzata in un modo idoneo qualsiasi per un'azione comune presente o futura, sotto il comando d'uno o più capi". Si ha il reato di "banda armata" (art. 306) allorché questa viene formata allo scopo preciso di commettere uno o più delitti contro la personalità internazionale o interna dello stato, punibili con la pena di morte, o con l'ergastolo o con la reclusione. Il codice commina la pena della reclusione da tre a nove anni per coloro che si limitano a partecipare alla banda armata, e la pena della reclusione da cinque a quindici anni per coloro che l'abbiano promossa, costituita od organizzata, oppure ne siano stati capi o sovventori. Il delitto in oggetto concorre materialmente con i delitti per commettere i quali la banda fu formata, mentre non è applicabile l'aggravante dell'articolo 61, n. 2, del cod. penale dal momento che lo scopo di eseguir tali delitti costituisce estremo essenziale del delitto di banda. Trattasi di delitto permanente. Per ragioni di mera opportunitò (art. 309) non sono puniti quei colpevoli i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione, disciolgono o comunque determinano lo scioglimento della banda, oppure, non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, o si arrendono senza opporre resistenza consegnando o abbandonando le armi. Egualmente non sono punibili coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
Bibl.: V. Manzini, Trattato di dir. penale ital., Torino 1934, IV; G. Sabatini, Il codice penale illustrato articolo per articolo, Milano, II, p. 239 e seg.