BANCAROTTA (VI, p. 55)
In materia di bancarotta, devono esser tenute presenti alcune innovazioni apportate da recenti disposizioni legislative.
E così, secondo l'articolo 19 della legge 10 luglio 1930, n. 995, per i delitti preveduti nell'articolo 860 del codice di commercio si spedisce sempre mandato di cattura; e il curatore può costituirsi parte civile anche nel procedimento penale per i reati commessi dal fallito, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, ai termini dell'articolo 4 della citata legge. Tenuto poi conto delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del r. decr. 28 maggio 1931, n. 601 (disposizioni di coordinamento per il codice penale), i reati di bancarotta semplice sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni; i reati di bancarotta fraudolenta con la reclusione da tre a dieci anni, e nei casi più gravi con la reclusione da dieci a venti anni. Inoltre per l'articolo 20 della ricordata legge 10 luglio 1930, la durata dell'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 861 cod. comm., deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni nel caso di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni nel caso di bancarotta fraudolenta. Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio e di essere socio a responsabilità illimitata di società commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di institore, nonché l'ufficio di amministratore, liquidatore e sindaco di società commerciale. Il condannato che trasgredisce a questi divieti è soggetto alla pena dell'articolo 389 del vigente codice penale.