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bancarotta

Dizionario di Economia e Finanza (2012)
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bancarotta


Uno dei reati fallimentari, categoria nella quale si fanno rientrare tutti quei comportamenti penalmente rilevanti, in qualche modo collegati al fallimento (➔). La b. può essere semplice o fraudolenta (r.d. 267/1942, artt. 216 e 217). Commette il reato di b. semplice l’imprenditore fallito che abbia fatto spese personali eccessive o manifestamente imprudenti, o che abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Commette il reato di b. fraudolenta l’imprenditore che, prima o durante il fallimento, abbia in qualche modo diminuito o occultato il proprio patrimonio, anche esponendo o riconoscendo passività inesistenti, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, o che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte ‒ con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori ‒ i libri o le altre scritture contabili, o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i 3 anni precedenti la dichiarazione di fallimento o dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Oltre alla reclusione, la b. comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi azienda. La durata della pena detentiva e di quelle accessorie è superiore per la b. fraudolenta. Uguali pene si applicano agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che abbiano commesso uno dei fatti menzionati, qualora abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società. Il reato in parola può essere contestato anche prima della dichiarazione di fallimento se ricorrono gravi motivi. Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, o in loro vece i creditori, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale, anche contro il fallito.

Altri risultati per bancarotta
  • Bancarotta
    Enciclopedia on line
    Tipico reato fallimentare, la bancarotta, può essere fraudolenta (art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. legge fallimentare) o semplice (art. 217 l. fall.) a seconda che sia commessa con dolo o con colpa. Risponde del primo reato l’imprenditore dichiarato fallito che: a) prima o durante il fallimento ...
  • BANCAROTTA
    Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
    In materia di bancarotta, devono esser tenute presenti alcune innovazioni apportate da recenti disposizioni legislative. E così, secondo l'articolo 19 della legge 10 luglio 1930, n. 995, per i delitti preveduti nell'articolo 860 del codice di commercio si spedisce sempre mandato di cattura; e il curatore ...
  • BANCAROTTA
    Enciclopedia Italiana (1930)
    È "l'insolvenza, dolosa o colposa, del commerciante". Nel Medioevo, tutti i falliti erano ritenuti frodatori e bancarottieri: decoctus, ergo fraudator. La bancarotta appartiene alla categoria dei reati contro la proprietà, perché offende direttamente la garanzia che i creditori hanno sul patrimonio ...
Vocabolario
bancarótta
bancarotta bancarótta s. f. [da banca rotta, per l’uso medievale di rompere il banco al banchiere insolvente]. – Insolvenza dell’imprenditore commerciale dichiarato fallito; si distingue in semplice e fraudolenta, cioè colposa o dolosa,...
bancarottière
bancarottiere bancarottière s. m. (f. -a) [der. di bancarotta]. – Chi commette reato di bancarotta.
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