BAIULUS
Magistratura già esistente in epoca normanna, il baiulo costituisce uno dei cardini dell'amministrazione regia in sede periferica. Le competenze del baiulo si articolavano sostanzialmente in due ambiti, quello giudiziario e quello fiscale. In linea con una struttura amministrativa e funzionariale dai confini sempre sfumati e caratterizzata da una studiata flessibilità, i baiuli rappresentavano, almeno in linea teorica, uno dei terminali dell'azione regia; il loro compito principale era quindi quello di costituire, insieme ad altri funzionari periferici ‒ giustizieri, camerari e castellani ‒ il supporto necessario all'azione di governo in qualsiasi direzione essa si indirizzasse. In questo senso due disposizioni emanate da Federico II, una del 1231, che recepiva un'assisa del 1170-1180 (Const. I, 37, Iustitiarios camerarios), e una che reiterava la precedente nell'ambito della riforma dell'ossatura funzionariale del Regno del 1246 (Const. I, 57.2, Iustitiarios regionum), obbligavano i baiuli a fornire auxilium et consilium ai Magistri Dohane de Secretis et Questorum e, in generale, agli ufficiali regi, qualora essi lo avessero richiesto per utilità della Curia regia.
In questo quadro, tuttavia, l'attenzione normativa dimostrata nei confronti del baiulo e delle altre magistrature con competenze giudiziarie manifesta anche la volontà di sostituire una struttura pubblica alla quale ascrivere la risoluzione dei conflitti alle più diffuse forme di giustizia privata, attuate solitamente attraverso la vendetta o, per controversie di minore entità, attraverso il ricorso a strutture locali ‒ denominate iunctae, amezatores o compares ‒ nate spontaneamente in seno alle comunità e che per consuetudine regolavano con funzioni di arbitrato e su richiesta delle parti l'ambito civile sia in primo grado che in appello.
Recependo una disposizione emanata da Guglielmo II fra il 1170 e il 1180, Federico II già nel 1231 ‒ con la Const. I, 65, Locorum Baiuli ‒ disponeva che il baiulo presiedesse un tribunale che, oltre alla competenza su tutte le cause civili ‒ sia reali, sia personali ‒ ad eccezione di quelle feudali, avesse giurisdizione sulle cause penali che non prevedessero pene capitali. Per la cognizione delle cause e l'istruzione dei relativi procedimenti il baiulo era assistito da un giudice e da un notaio per la confezione delle scritture processuali.
L'ufficio di baiulo era concesso in gabella ‒ in extalium ‒ o in credenciam e poteva essere conferito dalla Curia regia o dai maestri camerari, ufficiali diretti superiori dei baiuli nella gerarchia delle magistrature locali.
Il baiulo al momento di accedere alla carica doveva prestare giuramento al maestro camerario di amministrare rettamente la giustizia. Il baiulo doveva essere necessariamente de demanio et homo demanii e non poteva essere un ecclesiastico; entrava in carica alle calende di settembre e l'incarico aveva la durata di un anno.
Gli interventi del 1246 attuavano una parziale riforma dell'ufficio della bagliva, precisandone le competenze e stringendo le maglie del controllo centrale sulle magistrature periferiche. Ai tre baiuli, che la normativa del 1231 aveva previsto come numero massimo per ogni luogo, se ne sostituiva adesso uno soltanto, sempre assistito da un giudice e da un notaio. La gestione finanziaria e la condotta stessa del baiulo venivano sottoposte al controllo periodico e costante del maestro camerario e, scaduto l'anno di esercizio, alla sindacatura da parte degli inquisitori generali; per limitare i rischi di peculato, si stabiliva inoltre, con lo stesso provvedimento, che la cassa della bagliva sarebbe stata chiusa con tre chiavi, affidate a tre differenti soggetti, e aperta solo in presenza del camerario. Si stabilivano i tempi dell'attività del tribunale locale, entità e modalità di pagamento del salario e le eventuali ulteriori entrate previste per la redazione di scritture processuali su richiesta delle parti. Anche le competenze giurisdizionali venivano ulteriormente ribadite e in parte ampliate: ai baiuli, oltre il tradizionale ambito civile e di bassa giustizia penale, era affidata anche la cognizione delle cause che vedevano imputati con accuse di cattiva gestione e di estorsione gabelloti, forestarii, platearii, portonarii seu passagerii su richiesta dei vessati e con cognizione sommaria.
L'attenzione del sovrano si indirizzava specialmente sulle qualità morali dei soggetti che ricoprivano l'ufficio baiulare. Sia nella documentazione precedente al 1246 sia poi, come esito, nelle Novellae emanate in quell'anno, infatti, lo Svevo insisteva particolarmente sulla priorità che i maestri camerari avrebbero dovuto osservare nell'affidare la bagliva: nel 1239 rispondeva al secreto di Palermo, Oberto Fallamonaca, circa le modalità di locazione in gabella delle baglive, ordinandogli di venderle o locarle con il maggior vantaggio possibile per l'erario, ma badando a non assegnarle a persone ostili al re o intenzionate a gestire con criteri personalistici l'ufficio stesso e raccomandandogli quindi di individuare soggetti fideles et legales e che avessero la volontà di condurre rettamente il loro incarico, preferendo sempre l'utilitas dei sudditi al vantaggio della Curia. Lo stesso principio ispirava alcune norme del 1246 nelle quali il sovrano ribadiva la necessità, da parte dei camerari, di scegliere sempre uomini fedeli al re e di electa opinio.
Nell'ampia sfera di competenze della bagliva, la magistratura locale per antonomasia, rientrava anche tutta una serie di compiti attinenti più specificamente all'ordine pubblico, al controllo delle attività locali e all'esazione fiscale, compiti questi che più da vicino richiamano l'attività dei baiuli normanni. Dalle disposizioni normative fridericiane si evince che i baiuli dovevano sorvegliare sulla tenuta dei fondaci regi da parte dei magistri fundicarii e corroborare con la loro testimonianza gli acquisti e la buona tenuta delle merci nei fondaci; dovevano imporre le defense, e ancora sorvegliare sulla conservazione dei tesori rinvenuti e sulla custodia di servi fuggitivi o di ladri, da inviare agli ufficiali competenti. Propaggini altre della baiulatio, ma sempre legate alla carica principale, erano infine i due baiuli fidedigni che una norma del 1231 stabiliva fossero eletti in ogni luogo allo scopo di vigilare sulla corretta gestione del commercio al minuto e dell'artigianato nei mercati locali e di denunciare le eventuali frodi alla Curia regia; e ancora i Baiuli Sarracenorum che nella Sicilia occidentale, alle dirette dipendenze del secreto ‒ dal quale ricevevano l'ufficio in gabella, secondo le modalità consuete ‒ amministravano la giustizia per la popolazione araba. L'ufficio di baiulo in età fridericiana aveva competenza su distretti grosso modo coincidenti con gli ambiti territoriali cittadini. E infatti, se rare sono le testimonianze nominative riferite a singoli baiuli ‒ i baiuli di Sorrento nel 1231, Sergio de Barnaba protoiudex e Giovanni de Nebulano iudex Surrenti (Acta Imperii inedita, I, p. 611); e ancora sempre per la città di Sorrento, il baiulo Tommaso de Saro nel 1238 (ibid., p. 634); "Gentilis" baiulo della terra di Filetto morto prima del marzo del 1240 (Il registro della cancelleria, 2002, p. 687) ‒, più numerose sono le indicazioni dei luoghi ove questi erano operanti: Ariano, Gaeta, Brindisi, Barletta, Sorrento, ecc.
La centralità della figura del baiulo nell'ambito dell'amministrazione periferica ‒ cittadina in particolare ‒ e la sua duplice accezione di magistratura giudiziaria e fiscale, rappresentante locale del sovrano, aveva corrispondenti analoghi anche nella strutturazione di altre realtà monarchiche medievali coeve: omologhi nella denominazione e in parte anche nelle funzioni, erano i baile o battle dei domini della Corona d'Aragona e i baglivi regi del Regno di Francia. Questa connotazione cittadina, poi, verrà ulteriormente rafforzata in epoche successive a quella sveva; nel Regno di Sicilia, dopo il Vespro, questo ufficiale, divenuto elettivo, sarà il vertice non soltanto dell'amministrazione della giustizia civile, ma anche del governo locale delle principali città demaniali del Regno.
Fonti e Bibl.:Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002. Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata: A. Baviera Albanese, Studio introduttivo, in Acta Curie felicis urbis Panormi, a cura di L. Citarda, III, Palermo 1984, pp. XV-LXVIII; G. Fasoli, Organizzazione delle città ed economia urbana, in Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266). Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari 1985, pp. 167-190; J.-M. Martin, L'organisation administrative et militaire du territoire, ibid., pp. 71-121; M. Caravale, La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia, in Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna, a cura di A. Mattone-M. Tangheroni, Sassari 1986, pp. 191-211; Id., Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano, in Le Assise di Ariano (1140-1990). Atti del Convegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione (Ariano Irpino, 26-28 ottobre 1990), a cura di O. Zecchino, Ariano Irpino 1994, pp. 3-22; Id., Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Bologna 1994; P. Corrao-V. D'Alessandro, Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV), in L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di G. Chittolini-D. Willoweit, ivi 1994, pp. 395-444; J.-M. Martin, Le città demaniali, in Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert-A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 179-195; B. Pasciuta, Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al 'Liber Augustalis', "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", 45, 1998, nr. 2, pp. 363-412; Ead., In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Torino 2003.