Istituto risalente al diritto romano (actio popularis) e successivamente accolto nell’ordinamento dello Stato liberale, secondo il quale, in via eccezionale, è riconosciuta a chiunque (quivis de populo) l'azione volta alla tutela dell’interesse pubblico all’osservanza della legge.
Si usa distinguere a tal proposito tra popolare suppletiva (o sostitutiva) e popolare correttiva. Nell’azione popolare suppletiva l’attore popolare supplisce all’inerzia della pubblica amministrazione sostituendosi alla legale rappresentanza dell’ente per far valere, nei confronti di un terzo, un diritto o un interesse dell’ente stesso. Nell’azione popolare correttiva l’attore esercita un’azione diretta contro la stessa pubblica amministrazione allo scopo, appunto, di far correggere una situazione di illegittimità dalla stessa posta in essere.
Il carattere eccezionale dell’istituto, tradizionalmente concepito, deriva dalla convinzione dell’assenza, in capo all’attore, di un interesse suo personale (individuale) violato e bisognoso di tutela, come comunemente accade ogni qual volta l’attore richieda la tutela giurisdizionale dei suoi diritti soggettivi. Nell’azione popolare, invece, l’attore si presenta come «rappresentante» di un interesse che non è suo, ma pubblico.
Azione. Diritto processuale civile