indipendente, azione
Campo d’intervento di un organismo preposto a uno specifico compito di politica economica (➔ p) il cui operato è regolato esclusivamente dalla legge e non deve essere sottoposto all’approvazione del governo o del Parlamento. I trattati europei, per es.,stabiliscono chiaramente che la Banca Centrale Europea (BCE) debba perseguire la stabilità dei prezzi e ne sanciscono l’indipendenza nell’azione di politica monetaria (➔), tanto dalla volontà politica dei governi nazionali quanto da quella della Commissione e del Parlamento europei, al fine di tutelare la credibilità della politica monetaria stessa, escludendo la presenza di un’inclinazione (bias) inflazionistica che potrebbe, invece, essere presente qualora la BCE dovesse rispondere della propria attività alle autorità politiche. In molti Paesi, sono stati istituiti organismi indipendenti, dotati di terzietà (➔) rispetto all’esecutivo, per lo svolgimento di compiti di elevato contenuto tecnico, come la tutela della concorrenza e del mercato (in Italia l’AGCM, nota come autorità antitrust, ➔ Antitrust), o la regolazione di alcuni servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, trasporti, servizi postali e telecomunicazioni), o ancora la regolazione degli intermediari bancari e la vigilanza sugli stessi (in Italia, la Banca d’Italia, ➔). In tutti questi casi, l’azione i. ha l’obiettivo di accrescere la credibilità della regolazione, migliorarne l’efficienza e ridurne i rischi per i soggetti regolati.